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Lettera circolare prot. n. 5443 del 28-05-2009

Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 139/2006.

Proseguendo le iniziative avviate con Lettera-circolare prot. n. P368/4101 sott. 72/F del 19 marzo 2008, con la quale erano state fomite alcune indicazioni relativamente all’attività di vigilanza esercitata dal CNVVF, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, si intende con la presente, anche per l’anno 2009, evidenziare gli elementi di indirizzo, cui dovranno ispirarsi le SS.LL. nell’esercizio della suddetta azione di vigilanza.

Nel confermare come l’attività di vigilanza possa meglio estrinsecarsi attraverso la programmazione di visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa, in base a programmi settoriali per categorie di attività individuate a livello nazionale, si è ritenuto di privilegiare, a differenza di quanto avvenuto per l’anno 2008, le verifiche presso attività caratterizzate anche da una distribuzione più uniforme sul territorio nazionale.

Infatti, sulla base dei risultati riscontrati nel quadro dei controlli di iniziativa, attuati nell’anno 2008 dai Comandi Provinciali VV.F., si sono registrati valori non sempre uniformi e soddisfacenti sull’intero territorio nazionale, anche in considerazione della elevata concentrazione delle attività per le quali si erano proposti, in via prioritaria, i controlli (attività siderurgiche: n. 66 del D.M. 16 febbraio 1982), nonché per i diversi carichi di lavoro complessivamente attribuiti al personale tecnico, incaricato di effettuare i controlli.

Quindi, nell’ottica di proseguire con il potenziamento del sistema dei controlli, tenuto conto che tale obiettivo è compreso tra quelli operativi di natura strategica del Sig. Ministro per l’anno 2009, si riconferma la metodologia di intervento per la organizzazione dell’attività di controllo di iniziativa con metodo a campione, prevedendo quindi oltre alle visite tecniche nell’ambito del procedimento ordinario di prevenzione incendi, l’obbligo di fissare programmi di controlli settoriali per categorie di attività, che per l’anno 2009 e fino a nuove disposizioni, sono di seguito individuate:

  • Scuole di ogni ordine, grado e tipo con oltre 100 persone presenti (attività compresa al n. 85 del D.M. 16 febbraio 1982);
  • Centri commerciali e locali adibiti a vendita all’ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi (attività compresa al n. 87 del D.M. 16 febbraio 1982).

Pertanto, le SS.LL. sono invitate a disporre, in via prioritaria i controlli delle attività delle categorie precedentemente fissate e, tra queste, a porre particolare attenzione a quelle attività i cui titolari non hanno provveduto ad ottemperare agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi (D.P.R. 37/1998) e per le quali, quindi, non risulta agli atti dei Comandi Provinciali VV.F. alcuna istanza di avvio del procedimento in parola o, comunque, risulta non perfezionata, anche acquisendo specifiche informazioni da altri enti e/o amministrazioni (es. Comuni, Camere di Commercio, ecc.) per il censimento di quelle non ancora risultanti agli archivi dei Comandi.

Si raccomanda, al fine di garantire l’assoluta imparzialità e trasparenza dei controlli, sia nell’individuazione delle singole attività da esaminare che nella calendarizzazione delle visite, di ricorrere, in assenza di preponderanti e motivate esigenze, al criterio di selezione a campione/sorteggio, privilegiando nella individuazione delle attività da controllare, come già evidenziato, prioritariamente quelle che non risultano acquisite negli archivi del Comando – ove se ne riscontri resistenza a seguito di informazioni assunte da altri enti/amministrazioni – ovvero quelle la cui posizione amministrativa ai fini antincendio risulti irregolare (CPI scaduto, attività in esercizio sulla base del solo parere di conformità sul progetto, ecc.). A tal proposito si rammenta che il D.M. 29/12/2005 ha fissato il 1° giugno 2009 come termine ultimo per il definitivo passaggio dal Nulla Osta Provvisorio al Certificato di Prevenzione Incendi, escluse particolari tipologie di attività regolamentate da norme transitorie.

Si sottolinea, infine, che in conformità a quanto previsto al comma 3 del citato art. 19, qualora nell’esercizio dell’attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l’inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l’inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Comando adotterà i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere, dando immediata comunicazione dell’esito dei controlli effettuati ai soggetti interessati, al Sindaco, al Prefetto e, in caso di accertamento di situazioni di reato, all’autorità giudiziaria, per i provvedimenti e le determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

Il numero di ore complessive rese dal personale tecnico nell’ambito dell’attività di vigilanza potrà concorrere alla determinazione del monte ore di prevenzione incendi, da rendere obbligatoriamente in orario ordinario e straordinario, oltre il quale è possibile accedere agli incentivi per l’attività di prevenzione resa al di fuori dell’orario ordinario e straordinario di lavoro, secondo i criteri fissati dalla Circolare del M.I. n. 13 del 22.05.99.

In relazione ai controlli che verranno effettuati, i Comandi Provinciali sono tenuti a comunicare in tempo utile i dati riassuntivi e il quadro conoscitivo relativo alle situazioni riscontrate, alla Direzione Regionale competente, che provvederà a redigere e trasmettere periodicamente un sintetico prospetto (con il numero dei controlli effettuati da ciascun Comando, la tipologia di attività controllate, le modalità di scelta adottate, gli esiti e i provvedimenti attuati) all’indirizzo di posta elettronica: prev.prevenzioneincendi@vigilfuoco.it, entro il 10 maggio (escluso per l’anno in corso), 10 settembre e 10 gennaio dell’anno successivo a quello di controllo, esercitando comunque, una costante azione di indirizzo, uniformità e controllo sui Comandi rientranti nell’ambito territoriale di competenza. Per l’anno 2009 il numero minimo dei controlli programmati è riportato nella successiva tabella, raggruppati per Direzione Regionale, ricavati tenendo in considerazione gli organici del personale tecnico, nonché la media annua pro-capite delle istruttorie similari presentate e evase da ciascun Comando: sarà cura del Direttore Regionale ripartirlo per i Comandi di competenza, in reazione alle esigenze specifiche del territorio.

Numero minimo dei controlli programmati per l’anno 2009 (… omissis…).

Nel ribadire che risulta di estrema importanza intraprendere le iniziative programmate per assicurare la corretta conclusione dei procedimenti di prevenzione incendi, nel contesto più generale del rispetto delle norme di sicurezza per gli ambienti di lavoro, nonché per far emergere il sommerso, si resta disponibili a suggerimenti finalizzali a implementare un capillare sistema di verifiche tecniche ed una più efficace azione di controllo.