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Impianti termici a gasImpianti termici a gas norme di prevenzione incendi

Impianti termici a gas – Testo coordinato del D.M. 8 novembre 2019 ( pdf) relativo alle norme di prevenzione incendi sugli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi, aggiornato con chiarimenti e commenti.

Normativa precedente

Il D.M. 8 novembre 2019 sostituisce il D.M. 12 aprile 1996 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi» (GU n. 103 del 4 maggio 1996 – S.O. n. 74). Questo a sua volta aveva sostituito le norme di cui alla vecchia circolare ministeriale n. 68 del 25 novembre 1969 «Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete».

Nessuno di questi provvedimenti ha previsto norme transitorie per le attività esistenti e pertanto, agli impianti esistenti già in regola con la previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, nemmeno in caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW. L’obbligo di adeguamento sussiste in caso di successivi aumenti della portata termica o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al 20% o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW. In questi casi, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi devono essere attivati i relativi procedimenti di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

La precedente normativa era stata oggetto, nel corso degli anni, di numerosi chiarimenti intervenuti attraverso risposte a quesiti e lettere circolari ministeriali. In tal modo la nuova regola tecnica di cui al D.M. 8 novembre 2019, oltre ad aggiornare le disposizioni di prevenzione incendi, ha anche provveduto a recepire i suddetti chiarimenti inserendoli in maniera organica nel testo normativo.

Infine, con l’obbiettivo già perseguito con il codice di prevenzione incendi di fare in modo che le norme tecniche di prevenzione incendi si occupino solo di «antincendio», nel testo della regola tecnica allegata al D.M. 8 novembre 2019 sono stati eliminati gli argomenti connessi con la progettazione impiantistica, installazioni, posa in opera, ecc., rinviando per tali aspetti, alle norme di settore elencate nell’allegato 2 al decreto, tra cui si cita, in particolare, la norma UNI 11528:2014 «Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione, installazione e messa in servizio».

Campo di applicazione

Il D.M. 8 novembre 2019 si applica agli «impianti civili extradomestici» per la produzione di calore come definiti nella sezione 1 del decreto, di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati a gas della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione inferiore 0,5 bar, asserviti alla climatizzazione di edifici e ambienti, produzione di acqua calda, surriscaldata e vapore, forni ed altri laboratori artigiani, lavaggio biancheria e sterilizzazione, cucine e lavaggio stoviglie. Sono esclusi gli impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale, gli inceneritori, le stufe catalitiche, gli apparecchi di tipo A, ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.

Secondo la norma UNI EN 437:2021: 1a famiglia – gas manifatturati (gas di città); 2a famiglia – gas naturale (gas metano); 3a famiglia – gas di petrolio liquefatto (GPL).

Regolamento di prevenzione incendi

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, gli «impianti per la produzione di calore» sono stati inseriti al punto 74 dell’allegato I al decreto. In precedenza, tali attività erano ugualmente soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto comprese al n° 91 del vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982, senza differenze nella definizione. Pertanto, vi è una perfetta corrispondenza tra l’attività n° 74 del D.P.R. n° 151/2011 e la n° 91 del D.M. 16/2/1982. In questo caso non vi sono, quindi, nuove attività introdotte dall’Allegato I del D.P.R. 151/2011.

Per quanto concerne gli Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW, questi sono individuati in maniera univoca attraverso i codici di attività 74.1.A (fino a 350 kW), 74.2.B (oltre 350 kW e fino a 700 kW) e 74.3.C (oltre 700 kW) dell’allegato III al D.M. 7 agosto 2012. Al fine di rendere più chiara e univoca l’individuazione delle attività, il D.M. 7 agosto 2012 ha introdotto un numero crescente denominato «sottoclasse» associato a ulteriori classificazioni. Le attività vengono quindi individuate con un codice alfanumerico composto dal «numero attività/sottoclasse/categoria» che indicano: il numero dell’attività soggetta a controllo, dal numero 1 al numero 80; la sottoclasse, dal numero 1 fino a un valore che definisce in modo univoco tutte le varie possibilità; la categoria A, B o C dell’allegato I al D.P.R. n° 151/2011.

Testi ufficiali

Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it. Il testo ufficiale del D.M. 8 novembre 2019 è pubblicato sulla GU n. 273 del 21-11-2019.

Attività n. 74 – allegato I al D.P.R. n° 151/2011

N. Attività Cat. A Cat. B Cat. C
74
(91)
Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. [1] [2] fino a 350 kW oltre 350 kW e fino a 700 kW oltre 700 kW

Attività n. 74 – allegato III al D.M. 7/8/2012

Attività
Sottoclasse
Categoria
Descrizione attività Descrizione sottoclasse
74.1.A Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. Fino a 350 kW
74.2.B Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. Oltre 350 kW e fino a 700 kW
74.3.C Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. Oltre 700 kW

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[1] In materia di determinazione del versamento da richiedere per l’espletamento della pratica di prevenzione incendi inerente un’attività generale comprendente più attività singolarmente soggette, anche se individuate dal medesimo punto dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 si conferma che ogni locale caldaia (attività 91) e ogni serbatoio o gruppo di serbatoi per g.p.l. posto a distanza superiore a m. 15 rispetto ad altro serbatoio o gruppo di serbatoi (attività 4/b), costituiscono attività distinte e per ognuna di esse va richiesto il corrispondente importo di versamento (Nota prot. n. P846/4134 sott. 58 del 17-07-2001).

[2] L’impianto termico è attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi qualora la potenzialità del focolare o camera di combustione, indicata dal fabbricante, sia superiore a 100.000 Kcal/h in analogia a quanto riportato all’art. 3 del D.P.R. 22/12/1970 n. 1391. In tal senso è archiviabile (in quanto non più soggetta) una pratica relativa all’impianto termico in cui è stato tarato il bruciatore a un valore inferiore a 116 kW, tramite la sostituzione dell’ugello del bruciatore (Nota prot. n. P506/4134 sott. 58 del 19-04-2001).