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Reazione al fuocoNorme di prevenzione incendi sulla reazione al fuoco

Testo coordinato del D.M. 15 marzo 2005 ( pdf) e s.m.i. sui requisiti di reazione al fuoco e del D.M. 10 marzo 2005 e s.m.i. sulle classi di reazione al fuoco. Si riporta anche il testo del D.M. 26 giugno 1984 e s.m.i., che costituisce il primo decreto che ha stabilito norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l’omologazione dei materiali, facendo seguito alla circolare n° 12 del 17 maggio 1980. Sono inoltre riportati altri provvedimenti inerenti alla classificazione di reazione al fuoco nonché chiarimenti e commenti a cura dell’autore.

Modifiche introdotte dal D.M. 14 ottobre 2022

Il D.M. 14 ottobre 2022 recante «Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, al decreto del 10 marzo 2005, concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio e al decreto 3 agosto 2015 recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», in vigore dal 27 ottobre 2022, aggiorna la normativa italiana sulla reazione al fuoco dei materiali ai fini della prevenzione incendi, prevedendo un’unica metodologia di classificazione europea dei prodotti da costruzione.

Il D.M. 14 ottobre 2022 consente, come indicato nel preambolo, di applicare i metodi di prova e di classificazione anche ai prodotti da costruzione per i quali non si applicano le procedure ai fini della marcatura CE, in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza. Inoltre, prende in considerazione le prestazioni dei prodotti da costruzione comprese quelle direttamente connesse ai rischi derivanti dai fumi emessi in caso d’incendio. Infine, provvede a rimodulare le categorie e tipologie di materiali assoggettati alle norme italiane di reazione al fuoco, come a tutt’oggi previste dall’allegato A.2.1 del D.M. 26 giugno 1984, tenendo anche conto delle moderne tipologie di produzione, nonché dei materiali e manufatti innovativi.

Altri approfondimenti sulla reazione al fuoco

Altri approfondimenti sulla materia della reazione al fuoco sono disponibili sul testo Quesiti Reazione al fuoco, ove sono selezionate, oltre a lettere circolari e disposizioni varie sull’argomento, anche note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi, le quali sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi.

Il Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., tratta la Reazione al fuoco al Capitolo S.1. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui al Codice di prevenzione incendi, non si applicano il D.M. 15 marzo 2005 e il D.M. 31 marzo 2003.

Inoltre, anch’esso è stato oggetto di modifica da parte D.M. 14 ottobre 2022 con la sostituzione delle tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 della sezione S1 dell’allegato 1 e l’eliminazione del ricorso alle classi italiane per la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, che diventano quindi classificabili ricorrendo esclusivamente alle classi europee secondo la norma UNI EN 13501-1.

Campo di applicazione

Il D.M. 15 marzo 2005 e il D.M. 10 marzo 2005 si applicano ai prodotti da costruzione, come definiti dall’art. 2 del Regolamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. Si intende per «prodotto da costruzione» qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione.

Sono esclusi materiali non riconducibili alla fattispecie di «prodotti da costruzione» (tendaggi, mobili imbottiti, guanciali, materassi, ecc.) per i quali si applica il D.M. 26 giugno 1984 e s.m.i.

Pertanto, la verifica dei requisiti minimi di reazione al fuoco dei materiali da costruzione (qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione) deve essere effettuata secondo il D.M. 10 marzo 2005 con riferimento al sistema di classificazione europeo, mentre per gli altri materiali (tendaggi, mobili imbottiti, ecc.) va effettuata secondo il D.M. 26 giugno 1984.

In caso di norme armonizzate devono essere utilizzati materiali conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, in vigore dal 1° luglio 2013, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, e abroga la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE. L’articolo 4 del nuovo Regolamento prevede che l’immissione sul mercato di un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, debba essere accompagnata da una Dichiarazione di Prestazione (DoP) in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione.

Definizioni sulla reazione al fuoco

Secondo la definizione del punto 1.10 del D.M. 30 novembre 1983, la reazione al fuoco è il «grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati … alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l’aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili».

Secondo la definizione del punto 1 del paragrafo G.1.13 dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 (cd. «Codice di prevenzione incendi»), la reazione al fuoco è «una delle misure antincendio di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza in condizione di incendio ed in particolare nella fase di prima propagazione dell’incendio (pre-flashover). Essa esprime il comportamento di un materiale che, con la sua decomposizione, partecipa al fuoco al quale è stato sottoposto in specifiche condizioni».

Come indicato al paragrafo S.1.1 del Codice di prevenzione incendi, «La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti nella fase iniziale dell’incendio, con l’obiettivo di limitare l’innesco dei materiali e la propagazione dell’incendio. Essa si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni d’uso finali, con particolare riguardo al grado di partecipazione all’incendio che essi manifestano in condizioni standardizzate di prova».

Testi ufficiali

Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Il testo ufficiale del D.M. 15 marzo 2005 è pubblicato sulla GU n° 73 del 30-03-2005, il D.M. 10 marzo 2005 è pubblicato sulla GU n° 73 del 30-03-2005, il D.M. 26 giugno 1984 è pubblicato sul S.O. alla GU n. 234 del 25-08-1984.

Provvedimenti contenuti nel testo

  • D.M. 15 marzo 2005 «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo» (GU n° 73 del 30-03-2005).
  • D.M. 10 marzo 2005 «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» (GU n° 73 del 30-03-2005), con le modifiche apportate dal D.M. 25 ottobre 2007 «Modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» (G.U. n. 257 del 05-11-2007) e dal D.M. 14 ottobre 2022 «Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, al decreto del 10 marzo 2005, concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio e al decreto 3 agosto 2015 recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» (GU n. 251 del 26-10-2022).
  • D.M. 31 marzo 2003 «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione» (GU n° 86 del 12-04-2003).
  • D.M. 6 marzo 1992 «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi» (GU n° 66 del 19-03-1992).
  • D.M. 14 gennaio 1985 «Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall’allegato A1.1 al decreto ministeriale 26 giugno 1984: Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi» (GU n° 16 del 19-01-1985).
  • D.M. 26 giugno 1984 «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi» (S.O. alla GU n° 234 del 25-08-1984), con le modifiche apportate dal D.M. 3 settembre 2001 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 26 luglio 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi» (GU n° 242 del 17-10-2001) e dal D.M. 14 ottobre 2022 recante «Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, al decreto del 10 marzo 2005, concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio e al decreto 3 agosto 2015 recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» (GU n. 251 del 26-10-2022)
  • Circolare n° 10 prot. n° DCPST/A2/3163 del 21 aprile 2005 «D.M. 10 marzo 2005 concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio. Chiarimenti e primi indirizzi applicativi».
  • Circolare n° 9 – MI.SA prot. n° P525/4122 sott. 56 del 18 aprile 2005 «D.M. 15 marzo 2005 recante “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo” – Chiarimenti e primi indirizzi applicativi».