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Manifestazioni pubblicheManifestazioni pubbliche

Nel testo Manifestazioni pubbliche ( pdf) è riportata la Circolare del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro, del 18 luglio 2018 relativa alla direttiva sui modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, con l’allegata linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità, ed. luglio 2018, la quale sostituisce la vecchia linea guida allegata alla precedente circolare di pari oggetto del 28 luglio 2017, risultata in taluni casi piuttosto rigida nell’applicazione.

Per completezza si riportano altresì le circolari emanate nei mesi di giugno-luglio 2017 a seguito degli incidenti accaduti in Piazza San Carlo a Torino in occasione della proiezione della finale di Champions League, volte ad assicurare lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in sicurezza per gli aspetti attinenti sia alla «security» sia alla «safety», anche in relazione al pericolo derivante dalla minaccia terroristica nonché altre disposizioni e chiarimenti a cura dell’autore ritenuti utili su riunioni, manifestazioni pubbliche, intrattenimento, pubblico spettacolo, ecc.

Procedure

In generale, l’organizzatore di una manifestazione pubblica sottoposta a regime autorizzatorio deve inviare al Comune la domanda corredata di idonea documentazione con l’indicazione delle misure di sicurezza che intende adottare.

Il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo indicando le misure di sicurezza oppure, nel caso di eventi di pubblico spettacolo, acquisirà il parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai sensi dell’art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

Il Sindaco o il Presidente della Commissione di vigilanza informerà la Prefettura qualora nella fase istruttoria si rilevino profili di security o di safety di particolare complessità e delicatezza o peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, tali da richiedere un’analisi coordinata e integrata.

Il Prefetto, qualora constati l’effettiva esigenza, sottoporrà l’argomento all’esame del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione dei Vigili del fuoco, nell’ambito del quale saranno definiti i dispositivi di security e di safety.

Per quanto concerne le manifestazioni di cui agli articoli 18 e 25 del R.D. n. 773/1931, il Questore interesserà il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione dei Vigili del fuoco, solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte. In tale ambito potranno valutarsi, unitamente ai profili di security, le eventuali misure di safety ritenute necessarie.

Semplificazione degli spettacoli dal vivo

L’articolo 7 (Proroga di termini in materia di cultura), comma 7.sexies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 (Milleproroghe 2023) ha apportato modifiche all’articolo 38-bis D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prorogando i termini delle procedure di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche fino al 31 dicembre 2023, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti che si svolgono nella fascia di orario tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente.

Per tali tipologie di manifestazioni, anche se di competenza delle Commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che sostituisce ogni autorizzazione, licenza, concessione, permesso, nulla osta, ecc., richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo.

Altre disposizioni su manifestazioni e pubblico spettacolo

Relativamente alle norme di sicurezza sui locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo si applica D.M. 19 agosto 1996 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo». Per quanto concerne invece le norme di sicurezza sugli impianti sportivi si deve fare riferimento al D.M. 18 marzo 1996 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi» coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005. Tali normative di sicurezza antincendio sono prese come riferimento per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto della linea guida.

Altre disposizioni di sicurezza in tema di eventi e manifestazioni varie sono consultabili nei testi del D.M. 18 maggio 2007 inerente alle attività di spettacolo viaggiante, della Circolare n. 559/C.25055.XV.A. MASS(1) del 11/1/2001 relativa alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali, del D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 che tratta di disposizioni varie sui servizi di vigilanza antincendio.

Nella pagina norme di prevenzione incendi sono riportate le principali norme di sicurezza antincendio suddivise per «regole tecniche verticali», «regole tecniche orizzontali» e altre norme o provvedimenti utili per l’attività di prevenzione incendi.

Documenti contenuti nel testo

Circolare M.I. – Gabinetto del Ministro – n. 11001/1/110/(10) del 18-07-2018 «Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva».

  • Allegato: Linea guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità. – Luglio 2018.

Circolari sulle manifestazioni pubbliche emanate nei mesi di giugno-luglio 2017

  • Circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 555/OP/0001991/2017/1 del 07-06-2017.
  • Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 11464 DEL 19-06-2017 «Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety».
  • Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 9925 del 20-07-2017: «Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative».
  • Circolare M.I. – Gabinetto del Ministro – n. 11001/110(10) del 28-07-2017 «Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva».

Chiarimenti dei Vigili del fuoco e altre disposizioni

Il testo contiene infine varie circolari e note di chiarimenti emanate dagli Uffici centrali del dipartimento dei Vigili del fuoco relative a «Esigenze di potenziamento del dispositivo ordinario di soccorso in occasione di grandi eventi», «Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico», nonché altre disposizioni su riunioni, manifestazioni pubbliche, intrattenimento, pubblico spettacolo, ecc.