Quesiti Depositi di materiale combustibile
Quesiti Depositi Materiale Combustibile (⤓ pdf): Quesiti di prevenzione incendi relativi a depositi di materiale combustibile, merci e materiali vari, magazzini, archivi, criteri di assoggettabilità, discariche, deposito di rifiuti, attività di compostaggio di rifiuti solidi urbani, distributori automatici di pellets, locali adibiti a ricovero animali, depositi di granaglie, sfarinati, mangimi, depositi per la custodia giudiziale di veicoli, depositi all’aperto di cartoni e plastica, ecc.[1]
La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina Quesiti prevenzione incendi.
Nota DCPREV prot. n. 8274 del 08-06-2011. Quesito in merito all’applicazione del D.M. 09/03/2007.
Si riscontra … il quesito … relativo al progetto di realizzazione di una struttura metallica atta a realizzare un piano soppalco destinato ad archivio, ed acquisito il parere dell’Area V – Protezione Passiva, si formulano le seguenti considerazioni. Gli obiettivi di sicurezza connessi con la resistenza al fuoco delle strutture sinteticamente riportati all’interno del D.M. 9/3/2007, sono:
- garantire un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
- garantire la possibilità che gli occupanti lascino l’opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- limitare la propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;
- assicurare che le squadre di soccorso possano operare in condizioni di sicurezza.
In generale la validità di detti obiettivi prescinde dal caso in cui le strutture appartengano all’edificio ovvero ad un soppalco metallico in esso contenuto.
Nel caso specifico, tenuto conto che i percorsi per abbandonare il locale destinato ad archivio si sviluppano sia sopra che sotto il soppalco metallico, questo Ufficio ritiene condivisibile la richiesta operata dal Comando … (classe 60 minuti) per gli elementi principali (colonne, travi, montanti delle scale), mentre è possibile applicare i contenuti del punto 5.6 dell’allegato al D.M. 9 marzo 2007 (classe 30 minuti) agli elementi secondari (correnti di solaio).
Si puntualizza, infine, che eventuali grigliati e gli elementi di controvento in questo caso possono essere privi di requisiti di resistenza al fuoco.
Il quesito riguarda la realizzazione, all’interno di un fabbricato isolato esistente, di una struttura metallica atta a realizzare un piano soppalco che copre l’intera superficie e destinato a accogliere un archivio. Il richiedente ha previsto, per la resistenza al fuoco, il livello II di prestazione di cui al D.M. 9 marzo 2007, attribuendo alle strutture dell’edificio la classe 60 in quanto trattasi di edificio a due piani fuori terra.
Il Comando, nell’esprimere il parere di conformità antincendio, valutando che il soppalco è incorporato in modo permanente nell’edificio pur se indipendente rispetto alle restanti strutture, ha prescritto che «tutte le strutture portanti, verticali e orizzontali, incluse le strutture del soppalco e gli elementi strutturali secondari, devono essere progettati e realizzati con riferimento alla classe 60 (livello II di prestazione)».
Alla luce di quanto prescritto dal Comando il richiedente ha avanzato il quesito ritenendo che la struttura metallica, incombustibile, autoportante e non vincolata alla struttura portante principale dell’edificio, non deve garantire il rispetto dei requisiti previsti dal livello II di prestazione.
Nota DCPREV prot. n. 2731 del 28-02-2011. Distributori di pellets in area di pertinenza di distributori stradali di carburante.
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti …, si fa tenere copia della nota pervenuta dall’Area VII della D.C.P.S.T.
Parere dell’Area VII della D.C.P.S.T.: Con riferimento … si concorda con il parere espresso dal Comandante … (*)
(*) Parere del Comando condiviso dalla Direzione:
… quesito inerente alla possibilità di collocare all’interno delle aree di servizio stradali per la distribuzione dei carburanti, degli appositi distributori automatici costituiti da un contenitore di metallo e policarbonato per la distribuzione di pellets e simili. Il quantitativo massimo di materiale in deposito nel distributore automatico è di circa 200 kg, mentre la scorta tenuta all’interno dei locali magazzino dell’impianto di distribuzione dei carburanti è di circa 600 kg. L’istanza è volta a conoscere se tale installazione e il deposito di scorta del materiale ligneo, sebbene non ricompreso nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982, comporti una modifica al certificato di prevenzione incendi già rilasciato nonché se vi sono particolari misure di prevenzione incendi.
È parere del Comando che tale apparecchiatura, se gestita dal gestore dell’impianto di carburanti, sia posta ad una distanza di sicurezza interna fissata dalla regola tecnica di riferimento (D.M. 31 luglio 1934 per le benzine e gasoli, D.M. 24 maggio 2002 per il gas metano, D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 per il GPL), fatto salvo lo sgancio in emergenza dell’impianto elettrico congiunto a quello dell’impianto di distribuzione del carburante.
Il deposito di combustibile ligneo all’interno dei locali magazzino facenti parte della stessa attività di distribuzione carburanti sia collocato in apposito locale adeguatamente aerato e separato con strutture REI 120 da altri locali non pertinenti (es. deposito di oli lubrificanti e/o piccole officine).
Infine, in considerazione che tale installazione non costituisce di per sé attività elencata nel D.M. 16 febbraio 1982, il certificato di prevenzione incendi in essere rimane valido fino a che non vengono alterate le condizioni di sicurezza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 37/98; la predetta apparecchiatura, inoltre, dovrà essere oggetto di specifica valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, mentre si ritiene opportuno che agli atti del fascicolo di prevenzione incendi sia acquisita apposita relazione ed elaborato grafico a firma di professionista abilitato attestante il rispetto delle distanze di sicurezza previste caso per caso dalla normativa vigente e per l’aggiornamento del certificato di prevenzione incendi alla sua normale scadenza relativamente alle parti «sostanze che presentano pericolo di incendio».
Nota DCPREV prot. n. 17261 del 02-12-2010. Quesito su detenzione abiti e abbigliamento in genere.
[…] si fa presente che l’attività di «deposito abiti confezionati», ove non esercita in locale di superficie superiore a m2 1000, non è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi in quanto non ricompresa nell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.
Inoltre, l’attività di cui trattasi non è peraltro riconducibile all’attività individuata al punto 49 del D.P.R. 689/59 in quanto il materiale depositato, ancorché costituito da fibre tessili, è «merce», ossia «prodotto finito» i cui vari componenti, combinati in diversa misura percentuale, partecipano ad un eventuale processo di combustione con effetti assai più modesti rispetto a quelli provocati dalle fibre tessili in forma pura.
Nota prot. n. P650/4101 Sott. 106/59 del 05-11-2007. D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689 – Tab. A n. 49.
[…] considerato che le fibre tessili sono: «filamenti che si prestano ad essere trasformati in filali e quindi in tessuti», si condivide il parere di codesto Comando in merito alla assoggettabilità al punto 49 del D.P.R. unicamente delle tipologie individuale ai punti 1 e 2 della nota cui si risponde.
Sono da ritenersi rientranti al punto 49 del D.P.R. 689/59 (Magazzini di deposito di fibre tessili e vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma), prescindendo dalla quantità, gli edifici esclusivamente adibiti a deposito di fibre tessili e gli edifici adibiti a lavorazione o produzione di fibre tessili nei quali siano presenti locali specificatamente adibiti a magazzino di tale materiale. Non rientrano i negozi di abbigliamento dotati di zona o locale adibiti a magazzino e le aziende di lavorazione nelle quali una zona dell’edificio (es. lavorazione tendaggi), ma direttamente inserita nella zona di lavorazione, è adibita a deposito con modeste quantità di materiale.
Nota prot. n. P774/4101 Sott. 106/50 del 26-09-2005. Attività di compostaggio di rifiuti solidi urbani svolta all’interno di tensostrutture di superficie maggiore di 1000 mq.
[…] questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. (*)
(*) Il quesito è relativo all’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi per un’attività di compostaggio di rifiuti solidi urbani svolta all’interno di tendostruttura. Si chiarisce che:
- l’attività è compresa al punto 88 del D.M. 16 febbraio 1982 se esistono depositi in aree al chiuso di superficie superiore a 1000 mq (vedi nota prot. P980/4101 del 28/8/2002 di seguito);
- lo svolgimento dell’attività all’interno di tendostruttura non è vietato da una specifica norma di prevenzione incendi, ma ne deve essere dimostrata l’idoneità per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assunti.
Nota prot. n. P500/4147 sott. 4 del 12-05-2004. Attività di cui al punto 88 del D.M. 16 febbraio 1982. – Quesito relativo a «Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 mq».
[…] fermo restando che determinate tipologie di deposito o lavorazioni sono soggette in base ai quantitativi di materiali «prodotti, impiegati o detenuti» e non in base alla estensione della superficie, si condivide il parere da codesta Direzione Regionale. Si ritiene, tuttavia, che la «tipologia B» possa essere ascrivibile al punto 88 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 qualora l’attività preminente sia il deposito rispetto alla lavorazione.
Il quesito schematizza tre casi tipo di locali adibiti a deposito, che ricorrono frequentemente nell’ambito dell’attività di Prevenzione Incendi, che si riportano di seguito.
- Locale adibito a lavorazione non costituente attività soggetta (es. tomaifici, calzaturifici inferiori a 25 addetti, ecc.) ma di superficie lorda superiore a 1000 m2 e con il materiale utilizzato sparso su tutta l’area di lavorazione, con quantitativi comunque inferiori ai limiti stabiliti ai fini dell’individuazione di altri codici di attività.
Risposta: Le attività di tipologia A non sono ascrivibili al punto 88, in quanto l’area di lavorazione del materiale non è assimilabile a «locale adibito a deposito di merci e materiali vari»; - Presenza, all’interno del locale di superficie superiore a 1000 mq come definito al punto A), di un locale adibito a deposito di merce e materiale vario di superficie inferiore a 1000 mq. Non compartimentato.
Risposta: Le attività di tipologia B possono essere ascrivibili al punto 88 dell’elenco allegato al D.M. 16/2/1982 qualora l’attività preminente sia il deposito rispetto alla lavorazione; - Presenza, all’interno del locale di superficie superiore 1000 mq come al punto A), di un locale adibito a deposito di merce e materiale vario di superficie inferiore a 1000 mq, compartimentato con strutture di separazione e comunicazione di adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate con il carico d’incendio.
Risposta: Le attività di tipologia C non sono ascrivibili al punto 88, in quanto, in questo caso, la «superficie lorda», costituita dal solo locale deposito, è minore di 1000 m2.
Nota prot. n. P1263/4146 Sott. 2/B(9) del 16-12-2003. Servizi aziendali antincendio – Addetti alle operazioni – Attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 6 del D.M. 10 marzo 1998.
[…] lo scrivente Ufficio, riconoscendo che la generica formulazione del testo di cui alla lettera f) dell’allegato X al D.M. 10 marzo 1998 può dare adito a non corrette interpretazioni del testo stesso, coglie l’occasione per chiarire che la dizione «depositi» va intesa nel senso di «attività di deposito» e non semplicisticamente come «locali» singolarmente considerati. In ragione di quanto sopra esposto, ne discende che per gli insediamenti comprendenti locali adibiti a deposito di materiali combustibili la cui superficie totale – risultante dalla sommatoria delle loro singole superfici – sia maggiore di m2 10.000, si determina l’obbligo del conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica per il personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Nota prot. n. P682/4101 sott. 106/77 del 17-07-2003. Punti 42 e 43 dell’allegato al D.M. 16/2/1982.
Quesito: Con riferimento alle attività in oggetto, si chiede di conoscere se uno stabilimento per l’allestimento di carta e/o prodotti cartotecnici con numero di addetti inferiori a 25, con quantitativi globali di materiale in deposito o lavorazione inferiore a 500 q.li ma con deposito comunque di entità superiore a 50 q.li, si configuri come attività rientrante al p.to 43 del D.M. 16.02.1982, posto che il tenore letterale della definizione del p.to 42 sembrerebbe escludere tale evenienza.
Risposta: In relazione al quesito …, lo scrivente Ufficio è dell’avviso che l’attività descritta rientri tra quelle individuate al punto 43 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.
Nota prot. n. P526/4101 sott. 135/B del 23-06-2003. Locali adibiti a ricovero animali (stalle).
In relazione al quesito … inerente l’assoggettabilità o meno, ai fini della prevenzione incendi, dei locali di cui all’oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici. (*)
(*) I locali ricovero animali (stalle) non sono da considerare alla stregua dei magazzini e non sono assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi.
Nota prot. n. P980/4101 sott. 106/50 del 28-08-2002. Impianti di preselezione e riduzione volumetrica di rifiuti solidi urbani.
[…] si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato. (*)
(*) Il quesito riguarda un’attività di deposito di rifiuti solidi urbani, all’interno dì capannoni con struttura in ferro, isolati, aventi altezza massima di 12 m e superficie complessiva superiore a 10.000 m2, dove si svolgono alcune lavorazioni meccaniche per la selezione e la riduzione volumetrica quali: rompisacchi, selezione e separazione con vagli rotanti, triturazione, ossidazione del materiale organico, raffinazione di inerti (vetro, Al, Fe, ecc.), separazione del CDR (combustibile da rifiuti), per essere poi riciclati. Si chiarisce che se i depositi vengono svolti all’interno di capannoni, l’attività rientra al punto 88 del D.M. 16 febbraio 1982. Le caratteristiche costruttive di resistenza al fuoco del fabbricato dovranno, pertanto, essere conformi alla circolare n. 91/61 (la quale non prevede alcuna protezione per capannoni compresi nella classe 15), mentre i criteri generali di prevenzione e protezione antincendio saranno quelli dettati dal D.M. 10 marzo 1998. Eventuali ulteriori misure antincendio potranno essere valutate dai Comandi Provinciali VV.F., competenti per territorio, in occasione dell’esame dei progetti in base al D.P.R. n. 37/98.
Nota prot. n. P182/4101 sott. 135/B del 05-03-2002. Quesito inerente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi per depositi di granaglie, sfarinati, mangimi, etc.
Con riferimento alle note indicate a margine, si ritiene che l’attività in oggetto sia assoggettabile al punto 88 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, qualora i locali adibiti a deposito abbiano una superficie lorda superiore a 1000 m2. A parere di questo Ufficio, infatti, nel caso in specie non si configura né un’attività di cui al punto 46 del citato decreto, che si riferisce a materiali non assimilabili a granaglie, sfarinati, mangimi, etc., né un’attività individuata al punto 36, mancando l’impianto di essiccazione.
Nota prot. n. P1256/4134 sott. 58 del 16-11-2001. Prevenzione incendi. – Quesiti.
In relazione al quesito … inerente l’assoggettabilità o meno, ai fini della prevenzione incendi, dei locali di cui all’oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici. (*)
(*) Uno dei quesiti riguarda attività lavorative con lavorazione, stoccaggio e stagionatura di carni per la produzione di insaccati, nelle quali le zone di stagionatura delle carni già lavorate avviene in apposite celle frigo, che hanno superficie in pianta variabile da poche centinaia di mq a 7.000/10.000 mq, chiedendo di conoscere se tali aree possano essere considerate aree di lavorazione, e pertanto non depositi rientranti al punto 88 del D.M. 16 febbraio 1982 o in alternativa soggette al controllo in quanto rientranti al punto 88. Si chiarisce che l’attività assume le caratteristiche di deposito e quindi è compresa al punto 88 del D.M. 16 febbraio 1982 qualora di superficie lorda superiore a 1000 mq.
Nota prot. n. P974/4101 sott. 106/50 del 25-09-2001. Assoggettabilità al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi della legge n. 966 del 1965, delle discariche all’aperto di rifiuti solidi urbani.
In relazione al quesito … circa la assoggettabilità delle discariche all’aperto dei rifiuti solidi urbani, lo scrivente Ufficio concorda con il parere dell’Ispettorato Regionale (*) relativo alla non riconducibilità delle discariche alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 ed alla possibilità del Comando di segnalare alle autorità competenti la necessità di specifiche misure di sicurezza. In tal senso lo scrivente Ufficio si è attivato per analoghe problematiche presso il Ministero dell’Ambiente al fine di poter inserire nell’ambito della disciplina della gestione dei rifiuti contemplata dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero delle relative commissioni e/o conferenze autorizzative, una rappresentanza locale VV.F.. Ciò indipendentemente dalla assoggettabilità delle attività in questione.
(*) Il quesito è volto a chiarire l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle discariche di materiali solidi urbani non putrescibili, assimilando le stesse alle attività di cui al punto 43, ovvero 46, del D.M. 16 febbraio 1982. Si chiarisce che tali attività non sono riconducibili ad alcuna delle tipologie comprese nell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, ma che in ogni caso il Comando può segnalare all’autorità competente la necessità dell’adozione di specifiche misure di sicurezza antincendio ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 577/82.
Nota prot. n. P854/4108 sott. 22/24 del 04-09-2001. Depositi per la custodia giudiziale di veicoli sottoposti a sequestro diffida.
Con riferimento al quesito indicato in oggetto ed in relazione alla diversità e peculiarità delle varie tipologie di depositi giudiziali in argomento, si ritiene che, per quanto attiene esclusivamente l’aspetto antincendio, i medesimi possano essere configurati nell’ambito della casistica di seguito riportata:
A) Depositi al chiuso
A1) Depositi al chiuso nei quali sono previsti veicoli con carburante e batteria collegata.
Tale tipologia di attività è individuabile nella att. 92 dell’allegato D.M. 16 febbraio 1982 qualora la capacità prevista sia superiore a n. 9 autoveicoli e pertanto, in analogia a quanto previsto per le autorimesse, dovranno essere applicati i criteri tecnici applicabili di cui al p.to 3 del D.M. 1° febbraio 1986, i criteri generali antincendio di cui al D.M. 10 marzo 1998 e le misure antincendio dettate in sede preventiva di esame progetto dai locali Comandi Provinciali VV.F. in relazione alle caratteristiche specifiche della attività proposta. Lo stesso dicasi per le altre eventuali attività secondarie a rischio specifico elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 presenti nell’ambito nei depositi al chiuso in argomento. Per i depositi di capacità inferiore a n. 9 autoveicoli dovranno essere adottati i criteri di cui al punto 2 dello stesso D.M. ed i criteri generali antincendio applicabili di cui al D.M. 10 marzo 1998. Per le altre attività secondarie a rischio specifico in essi inserite non elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. 589/59, dovranno in ogni caso essere osservate le specifiche normative di sicurezza ed in assenza di queste i criteri generali di sicurezza antincendio previsti dal D.M. 10 marzo 1998. Il tutto comunque sotto la diretta responsabilità del titolare.
A2) Depositi al chiuso nei quali sono previsti veicoli senza carburante e batteria non collegata.
Tale tipologia di attività è individuabile nella att. 88 dell’allegato D.M. 16 febbraio 1982 qualora la superficie del deposito sia superiore a 1.000 mq. e pertanto, in analogia a quanto previsto per le attività non normate, dovranno essere applicati i criteri generali antincendio di cui al D.M. 10 marzo 1998 e le misure antincendio dettate dai locali Comandi Provinciali VV.F. in sede preventiva di esame progetto in relazione alle caratteristiche specifiche della attività proposta. Lo stesso dicasi per le eventuali altre attività secondarie a rischio specifico elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 presenti nell’ambito nei depositi al chiuso in argomento. I depositi al chiuso di superficie inferiore a 1.000 mq e le altre attività secondarie a rischio specifico in essi inserite non elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. 589/59, dovranno osservare le specifiche normative di sicurezza ed i generali criteri di sicurezza antincendio applicabili previsti dal D.M. 10 marzo 1998. Il tutto comunque sotto la diretta responsabilità del titolare. Si evince pertanto che la scelta circa la tipologia di deposito (A1 e/o A2) da adottare ricade nelle esclusive competenze del titolare del deposito.
B) Depositi all’aperto
B1) Depositi all’aperto con attività soggette al controllo VV.F.
Tali depositi sono soggetti al controllo ed alla preventiva approvazione del locale Comando VV.F., qualora in essi si possano individuare le attività di cui agli elenchi o tabelle di cui al D.M. 16 febbraio 1982 e D.P.R. 589/59. In particolare si rileva che tra tali attività quelle maggiormente ricorrenti nei depositi giudiziari sono ad esempio i depositi, anche all’aperto, di pneumatici o parti in materiale plastico superiori a 50 q.li individuabili nei punti n. 55 e n. 58 del D.M. 16 febbraio 1982, mentre per le lavorazioni possono essere individuate le attività n. 8 e n. 72. Per quanto attiene tali attività soggette al controllo VV.F. devono ovviamente essere osservati gli adempimenti e le specifiche normative di prevenzione incendi ove esistenti ed, in assenza, i criteri generali del D.M. 10 marzo 1998 e quelli dettati dai locali Comandi Provinciali VV.F. in sede preventiva di esame progetto in relazione alle caratteristiche specifiche della attività proposta.
L’attività comunque caratterizzante dei depositi all’aperto in argomento è indubbiamente il parcheggio dei veicoli che, pur non essendo soggetta alla preventiva autorizzazione del locale Comando VV.F., dovrà in ogni caso osservare i criteri di cui al punto 7 del D.M. 1° febbraio 1986 ivi compresa la realizzazione di impianti idrici antincendio. In particolare si ritiene che il criterio di cui al punto 7.1 riguardante la interposizione di spazi scoperti, debba essere realizzata anche nell’ambito del deposito ogni 100 autoveicoli e comunque rispetto ai fabbricati. Ciò consentirebbe la realizzazione di strade, corsie o fasce di rispetto interne tali da poter evitare la propagazione dell’incendio all’intero deposito e di agevolare eventuali operazioni di spegnimento. Detta distanza minima di rispetto pari a m. 1,5 si ritiene debba essere osservata quale distanza di protezione dai confini di proprietà, anche nel caso non esistano fabbricati, al fine di impedire la propagazione dell’incendio verso terzi. In tal senso questa distanza andrà a creare una fascia esterna di protezione che pertanto andrà mantenuta libera da vegetazione arborea/erbacea e da ogni materiale o apparecchiatura.
B2) Depositi giudiziari all’aperto con attività non soggette al controllo VV.F.
Sebbene il deposito all’aperto e le attività in esso inserite possano essere non soggette al controllo dei VV.F., si ritiene che in ogni caso debbano essere adottati i criteri tecnici di sicurezza antincendio previsti al precedente punto b1) riferiti alla realizzazione di distanze di protezione dai confini di proprietà, fasce di rispetto interne tra zone di parcheggio superiori a 100 autoveicoli e tra esse ed i fabbricati, eventuali impianti idrici antincendio ogni 100 veicoli.
Quanto sopra evidenziato si ritiene possa costituire criterio di riferimento sia per le misure di sicurezza antincendio da attuare presso i predetti depositi, che per l’eventuale azione di controllo di competenza di codesto Comando.
Nota prot. n. P178/4108 Sott. 22/24 del 27-03-2001. Attività di demolizioni auto
[…] per confermare che la specifica attività di autodemolizione non rientra tra quelle soggette ai fini della prevenzione incendi in quanto non compresa nell’elenco allegato al D.M. 16/2/1982, ma che nell’ambito della stessa potrebbero configurarsi le seguenti attività contemplate dal citato decreto:
- attività individuata al n. 8) qualora, per le operazioni di demolizione, si dovesse fare uso di gruppi da taglio utilizzanti gas combustibili e siano occupati più di 5 addetti;
- attività individuata al 55) qualora venga costituito deposito, anche all’aperto, dei pneumatici rimossi dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q;
- attività individuata al 58) qualora venga costituito deposito, anche all’aperto, delle parti in materiale plastico asportate dalle carcasse auto, con quantitativo superiore a 50 q.;
- attività individuata al n. 72) qualora siano occupati più di 25 addetti per le operazioni di smontaggio a freddo delle parti meccaniche.
Nota prot. n. P2340/4101 sott. 106/50 del 02-04-1996. Depositi all’aperto di cartoni e plastica con quantitativo superiore a 50 q.li.
In relazione al quesito … circa l’assoggettabilità o meno, ai fini della prevenzione incendi, di un deposito all’aperto di 15.000 q.li di carta pressata e residui della lavorazione della plastica, lo scrivente ufficio, concordando con il parere espresso da codesto Ispettorato …, conferma che le attività di cui all’oggetto rientrano tra quelle di cui ai punti 43 e 58 dell’elenco allegato al D.M. 16/2/1982.
Lettera circolare prot. n. 19917/4161 del 24-09-1985. Prevenzione incendi negli archivi. Interpretazione norme esistenti.
In relazione a numerosi quesiti pervenuti a questo Ministero in merito all’obbligo dei controlli di prevenzione incendi per gli archivi si fa presente che, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, gli archivi destinati alla custodia di documenti con quantitativi superiori a 50 q rientrano nell’attività n. 43 del D.M. 16/2/1982 solamente se gli stessi sono realizzati in apposito locale.(*) La presenza di documenti cartacei in altri locali o uffici va computata, ovviamente, nel calcolo del carico d’incendio.
(*) In generale, nell’ambito di uno stabilimento, un deposito è individuato come specifica attività (attività n. 88, 43, 55, 58, ecc.) solo se realizzato in apposito locale, e non se è costituito da materiale sparso su tutta l’area di produzione.
Nota prot. n. P319/4161 sott. 2/B …. Archivi – Attività n. 43 del D.M. 16.2.1982 – Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.
[…] si concorda in linea di massima con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. (*) Si ritiene comunque opportuno, in considerazione della variabilità delle tipologie che si possono presentare, che le singole fattispecie vengano sottoposte all’attenzione dei Comandi dei Vigili del fuoco affinché nella valutazione relativa alla assoggettabilità siano tenuti in debita considerazione gli aspetti di compartimentazione, accesso e ventilazione degli ambienti che compongono l’archivio.
(*) Il quesito volto a chiarire l’assoggettabilità alle visite e controlli di prevenzione incendi degli archivi cartacei. Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti contenuti nella Lettera circolare prot. n. 19917/4161 del 24-09-1985, ritiene che i casi prospettati (elencati di seguito con i numeri da 1 a 4) nel quesito non costituiscono attività comprese al punto 43 del D.M. 16 febbraio 1982. Resta in ogni caso l’obbligo per il datore di lavoro della valutazione dei rischi di incendio e dell’adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, facendo ad esempio riferimento alle linee guida riportate nell’allegato I al D.M. 10 marzo 1998. Casi prospettati:
- presenza di oltre 50 q.li di materiale cartaceo suddiviso in più archivi (ciascuno dei quali con quantitativo inferiore ai 50 q.li) adiacenti, con pareti divisorie in comune, non comunicanti fra loro e con accesso da stesso disimpegno (corridoio uffici, corridoio cantine ecc.);
- presenza di oltre 50 q.li di materiale cartaceo suddiviso in più archivi, non adiacenti e privi di pareti in comune (ciascuno dei quali con quantitativo inferiore a 50 q.li), dislocati sul medesimo piano di edificio, non comunicanti fra loro e con accesso come definito al punto precedente;
- presenza di oltre 50 q.li di materiale cartaceo suddiviso in più archivi (ciascuno dei quali con quantitativo inferiore a 50 q.li), anche non adiacenti, dislocati su uno stesso piano di edificio ma con accesso da spazi non comuni e/o dall’esterno dell’edificio;
- presenza di oltre 50 q.li di materiale cartaceo suddiviso in più archivi (ciascuno dei quali con quantitativo inferiore ai 50 q.li), dislocati a piani differenti nell’ambito di uno stesso fabbricato.
__________
[1] Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi sono di norma riferiti a casi specifici e, pur se non hanno alcuna efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell’esame di casi analoghi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all’argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell’autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.