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Gli stabilimenti e impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. La nuova RTV di prevenzione incendi

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La nuova regola tecnica verticale sugli stabilimenti e impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 187 del 11 agosto 2022 e fa esplicito riferimento al testo del Codice di prevenzione incendi.

 

Il 9 novembre 2022 entra in vigore il D.M. 26 luglio 2022 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 187 del 11 agosto 2022.

Attività non soggette a controllo

Gli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di rifiuti non sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto non ricomprese nell’attuale elenco delle 80 attività riportate nell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Tuttavia, nell’ambito delle stesse, potrebbero essere presenti attività di cui all’allegato I del D.P.R. n. 151/2011.

Campo di applicazione e coordinamento con il D.M. 3 agosto 2015

Le norme tecniche di cui al D.M. 26 luglio 2022 sono state emanate nell’ottica di continuare l’azione di semplificazione, razionalizzazione e implementazione dell’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione incendi, mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali e fanno esplicito riferimento al testo del Codice di prevenzione incendi.

Esse si applicano, infatti, agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2, in combinazione con le sezioni G – Generalità, S – Strategia antincendio, V – Regole tecniche verticali (limitatamente a V.1 – Aree a rischio specifico, V.2 – Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 – Vani degli ascensori) ed M – Metodi del Codice di prevenzione incendi.

Norme tecniche non applicabili

Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche non si applicano le seguenti disposizioni, poiché i relativi argomenti sono trattati nel varie sezioni del Codice di prevenzione incendi:

  • D.M. 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi»;
  • D.M. 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
  • D.M. 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
  • D.M. 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
  • D.M. 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
  • D.M. 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
  • D.M. 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
  • D.M. 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

Attività esistenti

In caso di modifica o ampliamento delle attività esistenti, le norme si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Per gli interventi di modifica o ampliamento delle attività esistenti non rientranti in tali casi, si continua ad applicare la disciplina precedente (norme tecniche di prevenzione incendi, se esistenti, o i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139. In ogni caso, il responsabile dell’attività avrà la facoltà di applicare le nuove disposizioni all’intera attività.

Le norme tecniche si applicano alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti al 9 novembre 2022, data di entrata in vigore del decreto. Queste ultime devono essere adeguate alle disposizioni della regola tecnica entro il 9 novembre 2027 (5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto).

Il decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore del 9 novembre 2022, ricadono in uno dei seguenti casi (fatta salva la possibilità di applicare le norme per l’intera attività):

  • siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69;
  • siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Struttura del provvedimento

Il provvedimento normativo si compone, oltre al preambolo, di cinque articoli e un allegato, come di seguito riportato:

  • art. 1: Approva le norme tecniche;
  • art. 2: Definisce il campo di applicazione;
  • art. 3: Definisce le modalità applicative;
  • art. 4: Prevede la usuale clausola di salvaguardia all’impiego dei prodotti per uso antincendio;
  • art. 5: Stabilisce le disposizioni transitorie e finali;
  • allegato 1: Regola Tecnica Verticale «Stoccaggio e trattamento rifiuti», che costituisce parte integrante del decreto.

Il testo del D.M. 26 luglio 2022 è riportato nel testo coordinato e commentato del Codice di prevenzione incendi.