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Agevolazione per l’installazione di impianti fotovoltaici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Installazione impianti fotovoltaici

L’articolo 16 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175, ha stabilito che nel caso in cui, a seguito dell’installazione di impianti fotovoltaici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del DPR 1° agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da 60 a 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa.

 

L’articolo 3 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 stabilisce che i responsabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I, categorie B e C, devono richiedere al Comando l’esame dei progetti, oltre che per le nuove attività, anche in caso di modifiche ad attività esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando deve rilasciare il parere di conformità sul progetto entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

L’articolo 16 (Procedure di prevenzione incendi) del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» (GU n. 223 del 23 settembre 2022), coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175 (GU n. 269 del 17 novembre 2022), ha stabilito che qualora ai fini dell’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sia necessaria la valutazione del progetto antincendio (cioè in caso di modifiche ad attività esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio), i termini di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del DPR 1° agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da 60 a 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa. Ciò, come riporta l’articolo di legge, al fine di agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in relazione alle esigenze poste dall’emergenza energetica in atto.

Per «impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi» si intende un impianto incorporato nell’attività soggetta, indipendentemente dall’utilizzatore finale, intendendo per «incorporato» un impianto i cui moduli ricadono, anche parzialmente, nel volume delimitato dalla superficie cilindrica verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato, inclusi aggetti e sporti di gronda.

Impianti fotovoltaici e modifiche alle attività soggette

Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette a controllo di prevenzione incendi in quanto non ricomprese nell’elenco di cui all’allegato 1 del D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151. Tuttavia, l’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi potrebbe comportare una modifica la cui gestione è regolamentata dal D.P.R. n° 151/2011 e dal D.M. 7 agosto 2012, i quali hanno previsto adempimenti differenziati in caso di modifiche:

  • «non sostanziali» (è sufficiente dichiararle in fase di attestazione di rinnovo periodico);
  • «con variazione» delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (occorre presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività);
  • «con aggravio» delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (occorre presentare un nuovo esame progetto).

Soluzioni tecniche per la valutazione delle modifiche

La valutazione della tipologia di modifica e in particolare di quelle con aggravio di rischio correlata all’installazione degli impianti fotovoltaici a servizio di una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi deve essere effettuata dal progettista attraverso la valutazione del rischio tesa ad individuare le soluzioni più idonee per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.

Nell’ambito di tali valutazioni il professionista potrà tener conto delle soluzioni tecniche contenute nelle note DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 e n. 6334 del 4 maggio 2012, pur se le stesse non devono essere considerate quali indicazioni prescrittive.

Adempimenti di prevenzione incendi

Per quanto concerne gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151, qualora dalla valutazione del rischio incendio emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovrà essere richiesto l’esame del progetto (solo per le attività di categoria B e C) al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e, a lavori ultimati, dovrà essere presentata la Segnalazione certificata di inizio attività prima dell’inizio dell’attività.

Qualora invece non emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio nei confronti dell’attività soggetta, dovrà essere aggiornata la pratica con la presentazione della Scia. In caso di presentazione della Scia senza preventiva approvazione del progetto la documentazione dovrà essere integrata con la valutazione del rischio. Il corrispettivo da pagare, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, è quello relativo all’attività principale rispetto alla quale l’impianto fotovoltaico è «a servizio».

Valutazione dell’«aggravio di rischio»

Come si è detto, l’installazione di un impianto fotovoltaico può comportare per l’attività servita, in funzione delle caratteristiche elettriche, costruttive e delle modalità di posa in opera, un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio. Nel valutare tale eventuale «aggravio di rischio» devono essere presi in considerazione i seguenti aspetti per consentire l’individuazione degli adempimenti previsti all’art. 4, comma 6, del D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151:

  • interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione come, ad esempio, l’ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti per l’apertura degli evacuatori;
  • ostacolo alle operazioni di raffreddamento o estinzione di tetti combustibili;
  • modalità di propagazione dell’incendio in un fabbricato delle fiamme all’esterno o verso l’interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbrica-to suddiviso in più compartimenti, modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento);
  • sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione;
  • sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso.