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Termini e definizioni di prevenzione incendiTermini e definizioni di prevenzione incendi

Testo coordinato del D.M. 30 novembre 1983 relativo a termini, definizioni e simboli grafici di prevenzione incendi, aggiornato con le modifiche introdotte dal D.M. 9 marzo 2007 relativo alle «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». Quest’ultimo, come indicato all’articolo 4, comma 2, ha sostituito le definizioni di «carico di incendio», «compartimento antincendio» e «resistenza al fuoco» indicate rispettivamente ai punti 1.3, 1.5 e 1.11 del D.M. 30 novembre 1983.

Il testo è inoltre coordinato con ulteriori definizioni (in corsivo rosso) presenti nello stesso D.M. 9 marzo 2007 (inerenti alla resistenza al fuoco), o che sono state introdotte successivamente in varie regole tecniche di prevenzione incendi (come, ad esempio «spazio calmo», «corridoio cieco», «colonna a secco», ecc.).

Nelle note a piè di pagina in corsivo rosso sono riportati vari chiarimenti e commenti.

Non vengono riportate quelle definizioni che, pur presenti nelle varie regole tecniche di prevenzione incendi, sono specifiche per l’attività considerata (es. «box», «rampa» … per le autorimesse, «sala», «scena» … per i locali di pubblico spettacolo, «area di servizio annessa», «area riservata» … per gli impianti sportivi, «mall», «attività di vendita monopiano» … per le attività commerciali, ecc.).

L’elenco contenente i termini e le definizioni generali di prevenzione incendi sono indicati nell’allegato A al decreto, mentre nell’allegato B è riportata la tabella contenente i simboli grafici da adottarsi nell’esecuzione di elaborati tecnici relativi ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Scopo

Scopo del D.M. 30 novembre 1983 è quello di fornire definizioni generali relativamente ad espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione delle norme. Nell’elaborazione delle singole norme di prevenzione incendi potranno essere aggiunte altre particolari definizioni al fine di precisare elementi o dati specifici delle situazioni considerate, come sopraindicato.

Regole tecniche orizzontali

Le disposizioni di cui al D.M. 30 novembre 1983 appartengono al novero delle «regole tecniche orizzontali». Una «regola tecnica» di prevenzione incendi è disposizione regolamentare cogente verso la quale è obbligatorio conformarsi nel momento in cui entrano in vigore, in Italia, attraverso la pubblicazione in gazzetta ufficiale, di norma allegata a decreti del ministero dell’interno.

Una regola tecnica «verticale» è una disposizione di prevenzione incendi applicabile ad una attività ben individuata, come ad esempio uffici, scuole, alberghi, ospedali, centrali termiche, ecc., mentre una regola tecnica «orizzontale» è applicabile a tutte le attività, come ad esempio le misure sulla resistenza al fuoco, la reazione al fuoco, gli impianti di protezione attiva, nonché le disposizioni relative a termini, definizioni e simboli grafici di prevenzione incendi.

Tolleranze delle misure

Il D.M. 30 novembre 1983, nell’allegato A, stabilisce anche le tolleranze ammesse per le misure di vario tipo (lineari, di superficie, di volume, di pressione) riportate nei termini e definizioni generali di prevenzione incendi.

Da tenere presente che l’utilizzo delle tolleranze dimensionali di cui al D.M. 30 novembre 1983 è consentito solo in fase di riscontro tra quanto previsto in fase progettuale e quanto realizzato. Infatti, come ribadito anche nel Codice di prevenzione incendi, la tolleranza delle misure non può essere già impiegata in fase progettuale.

Confronto con il codice di prevenzione incendi

Nel testo non sono riportate le definizioni di cui al Capitolo G.1 dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» (c.d. codice di prevenzione incendi) e s.m.i.. Infatti, alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1 del D.M. 3 agosto 2015, non si applicano, tra le altre, le norme di cui al D.M. 30 novembre 1983.

Il Codice di prevenzione incendi fornisce al capitolo G.1 varie definizioni generali relative ad espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione dei contenuti. Nelle singole regole tecniche verticali (RTV) del Codice sono di norma aggiunte altre particolari definizioni al fine di precisare ulteriori elementi o dati specifici. Il Codice fa presente che per le definizioni non ricomprese si può fare riferimento in generale alle norme UNI, EN, ISO di riferimento e alla norma UNI EN ISO 13943:2017,[1] che ha recepito, in lingua italiana, la norma europea EN ISO 13943:2017 assumendo così lo status di norma nazionale italiana.

Per quanto concerne la progettazione antincendio utilizzando una regola tecnica di tipo «tradizionale» come, ad esempio, il D.M. 16 maggio 1987 n. 246 (edifici di civile abitazione), il D.M. 8 novembre 2019 (impianti termici a gas), il D.M. 22 febbraio 2006 (uffici), il D.M. 27 luglio 2010 (attività commerciali), il D.M. 9 aprile 1994 (alberghi), il D.M. 19 agosto 1996 (locali di pubblico spettacolo), ecc., si deve fare riferimento ai termini e definizioni riportati nel D.M. 30 novembre 1983. Non è possibile utilizzare le indicazioni contenute nel Capitolo G.1 «Termini, definizioni e simboli grafici del Codice di prevenzione incendi» relativamente a termini che possono essere definiti in modo differente.

Infatti, le nuove definizioni introdotte dal codice, pur se in alcuni casi «più favorevoli», non possono, a rigore, essere adottate per le attività dotate di regola tecnica «tradizionale» per le quali non si intende applicare il codice oppure escluse dal campo di applicazione del codice stesso (ad es. locali di pubblico spettacolo, edifici di civile abitazione, uffici, scuole, attività commerciali, ospedali, ecc.). Ad esempio, per le «scale a prova di fumo» previste per le strutture ospedaliere dal D.M. 18 settembre 2002, si deve far riferimento alla definizione del D.M. 30 novembre 1983, che risulta più penalizzante rispetto alla nuova definizione introdotta dal codice. Allo stesso modo, per il calcolo delle «tolleranze delle misure» per le attività escluse si deve far riferimento al punto 5 dell’allegato al D.M. 30 novembre 1983 e non al paragrafo G.1.22 del codice.

Testi ufficiali

Il testo non ha carattere di ufficialità. I testi ufficiali sono pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della R.I. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it. Il testo ufficiale del D.M. 30 novembre 1983 è pubblicato sulla GU n° 339 del 12 dicembre 1983, mentre il testo del D.M. 9 marzo 2007 è pubblicato sulla GU n° 74 del 29 marzo 2007 – SO n° 87.

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[1] La norma UNI EN ISO 13943:2017 «Sicurezza in caso di incendio – Vocabolario» definisce la terminologia relativa alla sicurezza in caso di incendio.