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Le facciate degli edifici civili e la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio

Facciate edifici civili

Le facciate degli edifici civili e la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio con l’applicazione delle soluzioni alternative ai sensi al paragrafo V.13.4, punto 2 del Codice di prevenzione incendi.

Il D.M. 30 marzo 2022 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», in vigore dal 7 luglio 2022, rimanda a una successiva disposizione l’individuazione dei metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili indicati nello stesso decreto all’articolo 4, comma 3, nonché i relativi criteri di accettabilità ai fini dell’impiego, anche in funzione delle caratteristiche dell’edificio di installazione.

In particolare, il citato comma 3 dell’articolo 4 dispone che «nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 delle norme tecniche in parola, potranno costituire un utile riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea».

A tal fine sono state fornite disposizioni con la lettera circolare DCPREV prot. n. 11051 del 2 agosto 2022 avente per oggetto «Decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022 – Valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015».

L’installazione di sistemi per le facciate degli edifici civili che soddisfino i requisiti di sicurezza antincendio valutati sperimentalmente secondo i metodi di prova riconosciuti ed utilizzati in uno degli Stati della Unione europea, riportati in allegato alla lettera circolare, costituisce soluzione alternativa ai sensi al paragrafo V.13.4, punto 2 del Codice di prevenzione incendi.

I metodi di prova

Ai sensi del dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 30 marzo 2022, la lettera circolare DCPREV prot. n. 11051 del 2 agosto 2022 individua i metodi di prova riconosciuti in uno degli stati membri dell’Unione europea per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i..

I metodi di prova riconosciuti ed utilizzati in uno degli Stati UE sono riportati in una tabella allegata alla lettera circolare, tratta dal documento della Commissione europea «Development of a European approach to assess the fire performance of facades».

Tali metodi di prova valutano le prestazioni relative ai principali obiettivi di sicurezza antincendio come la limitazione della propagazione del fuoco sulla superficie, all’interno ed attraverso il sistema di facciata (intercapedini, giunzioni pavimento-facciata); la verifica della prestazione al fuoco per sistemi che non seguono o non possono soddisfare le caratteristiche di prestazione al fuoco per i singoli componenti (ad esempio il materiale di isolamento che non soddisfa la classe di reazione al fuoco richiesta); la limitazione o prevenzione di caduta di parti e/o detriti/goccioline in fiamme; la limitazione degli incendi covanti.

Criteri di accettabilità ai fini dell’impiego

L’installazione di sistemi per le facciate degli edifici civili che soddisfino i requisiti di sicurezza antincendio valutati sperimentalmente secondo i metodi di prova riportati nella citata tabella allegata alla lettera circolare costituisce soluzione alternativa, nei limiti dei rispettivi campi di applicazione e secondo i rispettivi criteri di accettabilità, ai sensi al paragrafo V.13.4, punto 2 del Codice di prevenzione incendi aggiornato con il D.M. 30 marzo 2022.

L’utilizzo delle soluzioni alternative deve garantire il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio di cui al paragrafo V.13.1 (Campo di applicazione) tramite. A tal fine, gli esiti delle prove sperimentali condotte secondo i citati metodi di prova devono essere integrati da una valutazione da parte del professionista antincendio, che tenga conto dello specifico metodo di prova adottato, delle specifiche destinazioni d’uso dell’edificio e delle tipologie di chiusura d’ambito, di cui al paragrafo V.13.3 (Classificazione).

Al riguardo sono richiamati i contenuti del paragrafo G.2.9 (Valutazione del progetto antincendio) del Codice di prevenzione incendi ai fini della valutazione del progetto da parte dei vigili del fuoco.

In caso di attività o progettazioni particolarmente complesse, i Comandi provinciali potranno acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, secondo le procedure di cui all’articolo 16, comma 3 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n.139.