Circolare DCPREV n. 1/2016 prot. n. 5212 del 18-04-2017
Marcatura CE di materassi antidecubito.
Pervengono alla scrivente Direzione quesiti relativi alla possibilità di omologazione di materassi antidecubito impiegati nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.
Vista la portata dell’argomento si ritiene utile fornire indicazioni generali ai Comandi provinciali VVF ed ai Laboratori autorizzati nel settore della reazione al fuoco ricordando che i dispositivi medici ed i relativi accessori devono essere marcati CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE recepita in Italia con il Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.
Qualora un produttore intenda commercializzare i materassi di propria produzione come dispositivi medici dovrà quindi marcarli CE ai sensi della direttiva citata.
Poiché tale direttiva indica, tra i requisiti essenziali da rispettare ai fini della marcatura CE, anche la verifica dell’infiammabilità dei dispositivi (Allegato I), la marcatura CE di materassi antidecubito ricomprende anche il requisito della reazione al fuoco.
Per tale motivo quindi, i materassi antidecubito marcati CE non devono essere omologati ai fini della reazione al fuoco nel caso di impiego come dispositivi medici. Tuttavia è importante specificare che, ad oggi, non risultano esistere specificazioni tecniche riguardanti i materassi antidecubito né tantomeno norme europee che consentano di valutare il grado di infiammabilità di tali prodotti secondo protocolli condivisi. Nelle more dell’emanazione di tali disposizioni normative, ai fini dell’impiego nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco dei materassi antidecubito marcati CE è necessario:
- certificare la classe «IM» attraverso i procedimenti sperimentali previsti dal D.M. 26/6/1984 e s.m.i.;
o, in alternativa,
- certificare in base ad altre norme di prova purché ritenute idonee ai fini dell’impiego dei prodotti in attività soggette così come sancito dal D.M. 5/8/1991 e dalla successiva circolare ministeriale n. 18 del 3/8/1998 che, ad ogni buon conto, si allegano in copia.
Dal punto di vista degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi con la SCIA delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, gioca quindi un ruolo fondamentale il modello DICH.PROD mediante il quale il professionista antincendio dichiara se il prodotto ricade nell’obbligo di marcatura CE o meno. In caso di materassi antidecubito, utilizzati come dispositivi medici e pertanto ricadenti nella direttiva 93/42/CEE, è dunque necessario mettere a disposizione presso il titolare dell’attività, per eventuali controlli del Comando competente per territorio, i riferimenti della marcatura CE del prodotto nonché:
- copia di un certificato di reazione al fuoco emesso ai sensi dell’art. 10 del d.M. 26/6/1984 da un Laboratorio autorizzato dal quale risulti il possesso della classe «IM» italiana conforme a quanto previsto dalla regola tecnica applicabile al caso di specie;
oppure,
- esito dell’esame tecnico emesso dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, in base al d.M. 5/8/1991 ed alla circolare ministeriale n. 18 del 3/8/1998, dal quale risulti l’equivalenza della classificazione del prodotto, effettuata in base alla metodica di prova adottata, alla classe «IM» italiana prevista dalla regola tecnica applicabile al caso di specie.