Circolare DCPREV n. 1/2016 prot. n. 2307 del 24-02-2016
Omologazione di materiali ai sensi del D.M. 26 giugno 1984.
Giungono a questa Amministrazione diversi quesiti relativi alla possibilità di omologare manufatti prodotti da società operanti nel settore della reazione al fuoco realizzati con moderne modalità costruttive ovvero con design sempre più ricercati. Lo sviluppo tecnologico e l’introduzione di nuovi materiali, infatti, spingono le società produttrici a realizzare prodotti utilizzando soluzioni sempre più complesse e innovative.
Ciò rende necessaria una specifica interpretazione dei criteri di rilascio dell’omologazione di manufatti imbottiti o, in generale, di prodotti di arredamento che, in linea con i principi ispiratori del D.M. 26/6/84, permetta di regolare le problematiche rappresentate dalle società produttive.
1. Materiali di finitura di mobili imbottiti
Ad eccezione di quanto già previsto dalla Circolare n. 27 MI (SA) del 21/09/1985 per la struttura dei manufatti imbottiti, si ritiene possano essere utilizzati materiali di finitura differenti da quelli che costituiscono il/i composito/i da sottoporre a prova, privi di caratteristiche di reazione al fuoco, a condizione che gli stessi abbiano carattere residuale ovvero costituiscano non più del 10% della superficie totale composta dalla seduta e dallo schienale. Nel caso in cui i materiali di finitura superino il succitato limite, si ritiene che gli stessi, attesa la perdita del carattere di residualità, debbano essere di classe 1 di reazione al fuoco al fine di limitare la propagazione di eventuali fronti di fiamma.
Non è considerato «materiale di finitura» il materiale non rigido (materiale tessile, cuoio o superficie discontinua tipo rete o realizzata con materiali intrecciati) costituente seduta e/o schienale del mobile imbottito di cui ai successivi punti.
Al fine di beneficiare della succitata interpretazione, alla richiesta di omologazione ovvero di estensione di omologazione dovrà essere allegata idonea dichiarazione a firma del rappresentante legale della società attestante che i materiali di finitura utilizzati non superino il suddetto limite del 10%.
Restano valide le indicazioni previste per la tavoletta scrittoio di esclusione sull’obbligo di certificazione a condizione che sia parte della struttura del manufatto.
2. Utilizzo di «materiali di chiusura» di mobili imbottiti
Nella realizzazione della chiusura della parte sottostante della seduta di manufatti imbottiti (quali sedie imbottite, divani, divani-letto, poltrona-letto, sommier), si riscontra, a volte, l’utilizzo di un materiale non imbottito. A tale materiale di chiusura, qualora tessile, si ritiene debba essere richiesta la classe 1 di reazione al fuoco per l’impiego «sipari, drappeggi e tendaggi».
La posizione e i riferimenti del «materiale di chiusura» della seduta di mobili imbottiti dovranno essere indicati nei disegni illustrativi del manufatto o dei manufatti (se si tratta di una serie) allegati alla domanda di omologazione (nei casi di estensione dell’omologazione).
3. Sedie imbottite con seduta o schienale in materiale non rigido (materiale tessile, cuoio o superficie discontinua tipo rete o realizzata con materiali intrecciati)
Le sedie imbottite con seduta o schienale in materiale non rigido (materiale tessile, cuoio o superficie discontinua tipo rete o realizzata con materiali intrecciati) rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26/6/1984 e smi e sono classificate in classe IM.
A tal fine, il materiale non rigido costituente seduta o schienale si ritiene debba essere di classe 1 di reazione al fuoco da determinarsi in esito alle norme di seguito riportate:
- UNI 8457[1] (ottobre 1987) + UNI 8457/A1 (maggio 1996) verticale senza supporto incombustibile;
- UNI 9174[2] (ottobre 1987) + UNI 9174/A1 (maggio 1996) a parete senza supporto incombustibile.
Qualora il materiale non rigido, costituente seduta o schienale, fosse tessile si ritiene anche che lo stesso possa essere di classe 1 di reazione al fuoco per l’impiego «sipari, drappeggi e tendaggi».
Per i materiali di finitura vale quanto detto al punto 1 «Materiali di finitura di mobili imbottiti».
4. Sedie non imbottite con seduta e schienale in materiale non rigido (materiale tessile, cuoio o superficie discontinua tipo rete o realizzata con materiali intrecciati)
Le sedie non imbottite con seduta e schienale in materiale non rigido rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26/6/1984 e smi.
Per la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti finiti di che trattasi, si applicano le procedure di prova previste dal D.M. 26/06/1984 come modificato dal D.M. 03/09/2001 e di seguito riportate:
- UNI 8457 (ottobre 1987) + UNI 8457/A1 (maggio 1996) verticale senza supporto incombustibile;
- UNI 9174 (ottobre 1987) + UNI 9174/A1 (maggio 1996) a parete senza supporto incombustibile.
Per i materiali di finitura vale quanto detto al punto 1 «Materiali di finitura di mobili imbottiti».
5. Omologazione in serie di supporti imbottiti di materassi (sommier)
La nota prot. NS 2809/4190 sott. 3 del 05/07/1995 «Omologazioni di serie di materassi, guanciali e supporli imbottiti per materassi (sommier)» ha introdotto la possibilità di omologare tali prodotti in serie di manufatti. Successivamente, tale nota è stata modificata ed integrata dalla nota prot. NS 2580/4190 sott. 3 del 08/05/1996 «Omologazione di serie di materassi e guanciali» dove si escludono i sommier dalla possibilità di essere omologati in serie di manufatti in ragione delle differenti forme di realizzazione che non ne consentivano una facile classificazione costruttiva.
Negli ultimi anni le ditte produttrici di sommier hanno indirizzato la produzione su una circoscritta gamma di tipologie riconducibili ad un elemento orizzontale delimitato dalla testiera e dalla eventuale pediera. La predetta standardizzazione consente ora di omologare i sommier in serie di manufatti e di semplificare la relativa procedura amministrativa sostituendo i disegni dei vari modelli con la dichiarazione del produttore allegata alla presente.
Sulla dichiarazione e sugli eventuali disegni illustrativi costituenti la documentazione supplementare dovrà essere apposto, a cura del laboratorio certificatore, lo specifico riferimento al certificato di reazione al fuoco emesso per il singolo modello, simbolo dell’intera serie, come già previsto dalla prot. NS 2580/4190 sott. 3 del 08/05/1996.
Resta inteso che qualora la conformazione del manufatto sia differente da quella indicata precedentemente rimane valido quando già prescritto dalla nota prot. NS 2809/4190 sott. 3 del 05/07/1995 «Omologazioni di serie di materassi, guanciali e supporli imbottiti per materassi sommier».
6. Testiere imbottite
Le testiere imbottite commercializzate con propria denominazione commerciale, ed impiegate a parete nelle pertinenti condizioni di posa in opera sono considerate rivestimento di parete e come tali classificate in esito ai metodi di prova previsti dal D.M. 26/06/1984 come modificato dal D.M. 03/09/2001.
Nel caso in cui la testiera imbottita faccia parte integrante del sommier e come tali commercializzati con un’unica denominazione commerciale, il sommier con testiera è classificato in classe IM in esito al metodo di prova UNI 9175 (ottobre 1987) + UNI 9175/FA 1 (luglio 1994) previsto dal D.M. 26/06/1984 come modificato dal D.M. 03/09/2001.
7. Topper
I topper commercializzati con propria denominazione commerciale, sono materassi di spessore ridotto rispetto ai materassi comunemente intesi e quindi, come tali sono omologati. Per la classificazione dei topper si applicano le procedure di prova previste dal D.M. 26/06/1984 come modificato dal D.M. 03/09/2001.
Al riguardo giova precisare che laddove i topper siano associati a materassi e come tali commercializzati come unico manufatto finito, le prove di reazione al fuoco dovranno essere effettuate su tutti i compositi individuabili nel succitato manufatto finito in relazione alla condizione effettiva di assiemaggio.
8. Coprimaterasso
I prodotti utilizzati per impiego coprimaterasso possono essere provati secondo quanto indicato nella Circolare n. 22 del 24 Novembre 2003 – «DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 – Omologazione di copriletti e coperte ai fini della reazione al fuoco». Detti materiali, che vengono assimilati ai materiali di arredamento, saranno omologati con impiego unico «COPRILETTO, COPERTA».
9. Materassi sfoderabili
I materassi sfoderabili rientrano nel campo di applicazione del D.M. 26/6/1984 e smi in quanto prodotti imbottiti che vengono omologati nella loro interezza.
Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione e di grande interesse per gli operatori del settore.
Allegato al punto 5 (omissis).
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[1] La norma UNI 8457:2010 «Prodotti combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia – Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma», descrive un metodo per la determinazione del tempo di post-combustione, del tempo di post-incandescenza, della zona danneggiata e del gocciolamento di una provetta sottoposta all’azione di una piccola fiamma applicata su una sola faccia.
[2] La norma UNI 9174:2010 «Reazione al fuoco dei prodotti sottoposti all’azione di una fiamma d’innesco in presenza di calore radiante», descrive un metodo per la determinazione della velocità di propagazione della fiamma lungo una superficie, della post-incandescenza, della zona danneggiata e del gocciolamento su una provetta sottoposta all’azione di una fiamma d’innesco in presenza di calore radiante.