Circolare DCPREV prot. n. 4367 del 23-03-2022
Applicazione della classificazione europea di reazione al fuoco a tutti i prodotti da costruzione[1]
Si premette che:
- l’approccio alla definizione nazionale dei requisiti di reazione al fuoco si è basato finora su metodi di prova e classificazione italiani e, ove richiesto ed applicabile, sull’attuazione del regime dell’omologazione, in accordo a quanto previsto dal D.M. 26/06/1984, come successivamente modificato e integrato;
- nel tempo, prima tramite la Direttiva Prodotti da Costruzione – CPD [Direttiva CEE 89/106], poi con il Regolamento europeo Prodotti da Costruzione – CPR [Reg. (UE) n. 305/2011], al regime di omologazione nazionale si è affiancato il regime di marcatura CE per quei prodotti da costruzione per i quali sono progressivamente risultate disponibili le specifiche tecniche armonizzate di cui al Capo IV del CPR.
Attualmente, quindi, per i prodotti da costruzione il regime dell’omologazione risulta meramente complementare a quello della marcatura CE, ossia applicabile nei casi residuali in cui per un dato prodotto da costruzione non trovi applicazione il regime di marcatura CE ai sensi del CPR. Per tali casi residuali (regime nazionale di cui agli artt. 8 e 10 del D.M. 26/06/1984), il quadro normativo prevede la possibilità di certificare sia ricorrendo all’effettuazione di prove al fuoco italiane sia ricorrendo all’effettuazione di prove al fuoco europee previste dalla norma EN 13501-1.[2]
Inoltre, anche sulla base delle evidenze sperimentali disponibili, nonché di recenti eventi incidentali, è emerso che i risultati di prova e classificazione europei dei prodotti da costruzione hanno mostrato una limitata comparabilità con quelli italiani, in quanto riferiti a differenti parametri caratteristici e fondati su un diverso approccio (per modello di fuoco, ventilazione, dimensioni, sistema di rilevazione dati, etc.).
Pertanto, al fine di determinare un definitivo allineamento tra le procedure di valutazione delle prestazioni di reazione al fuoco di ogni prodotto da costruzione (a prescindere dal regime autorizzativo applicabile), sono in trattazione presso il CCTS schemi di provvedimento volti ad armonizzare la normativa nazionale con quella dell’Unione europea, aggiornando il quadro normativo con il ricorso a metodi di prova specifici finora non contemplati dalle norme italiane.
Al riguardo, si ritiene necessario fornire le seguenti informazioni sugli orientamenti che a breve troveranno attuazione attraverso i citati provvedimenti:
- la classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione deve essere effettuata ricorrendo esclusivamente alle pertinenti norme europee (EN 13501-1 e norme di prova da essa richiamate). Conseguentemente, ai fini dell’utilizzo nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi del C.N.VV.F., i prodotti da costruzione non ricadenti in ambito di attestazione delle prestazioni di reazione al fuoco tramite marcatura CE potranno essere omologati, ovvero certificati ai sensi dell’art. 10 del D.M. 26/06/1984, unicamente in classe europea;
- con riferimento ai prodotti destinati a essere utilizzati sull’involucro esterno delle opere da costruzione, tutte le omologazioni in classi italiane in corso di validità rilasciate per prodotti da costruzione non possono essere ritenute valide;
- con riferimento ai prodotti destinati a essere utilizzati all’interno delle costruzioni:
- le omologazioni in corso di validità rilasciate per prodotti da costruzione con classi italiane permangono comunque valide, ai fini della produzione, per un tempo limitato che i provvedimenti in corso di adozione prevedono comunque non superiore ai 6 mesi, senza necessità di rinnovo;
- i prodotti da costruzione di cui trattasi già commercializzati potranno essere installati all’interno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi del C.N.VV.F. entro un periodo limitato, che non supererà i 12 mesi dall’adozione dei provvedimenti citati;
- ai procedimenti in corso per il rilascio di nuove omologazioni per prodotti da costruzione con classi italiane, si applicano le disposizioni che precedono di cui ai punti a) e b).
Quanto sopra riportato dovrà essere tenuto in debita considerazione nell’espletamento delle procedure di cui al D.P.R. n.151/2011, che prevedono la valutazione del rischio ricompresa nella relazione tecnica di cui al D.M. 07/08/2012, con riferimento specifico ai prodotti utilizzati in facciata.
Si comunica, infine, che il Centro studi ed esperienze della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica adotterà, in coerenza con quanto sopra esposto, una Risoluzione per fornire le necessarie indicazioni di laboratorio circa le procedure di prova e classificazione dei prodotti da costruzione al sistema di certificazione di cui al D.M. 26/03/1985.
__________
[1] Sulle modifiche in tema di classificazione della reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi con l’introduzione, per i prodotti da costruzione, di un unico sistema di classificazione europeo, si veda l’articolo Le modifiche sulla classificazione della reazione al fuoco e omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi introdotte dal D.M. 14 ottobre 2022.
[2] La norma UNI EN 13501-1:2019 «Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione – Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco», descrive il procedimento di classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione compresi i prodotti contenuti negli elementi da costruzione, con l’eccezione dei cavi di alimentazione, controllo e comunicazione che sono trattati nella UNI EN 13501-6.