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Circolare n. 10 prot. n. DCPST/A2/3163 del 21-04-2005

D.M. 10 marzo 2005 concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio». Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.

Il Decreto Ministeriale in oggetto tratta del sistema europeo di classificazione di Reazione al Fuoco (Euroclassi) relativo ai prodotti da costruzione introdotto dalla Decisione della Commissione dell’Unione Europea n. 2000/147/CE modificata con successiva Decisione n. 2003/632/CE.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 non rientrano nel campo di applicazione del decreto i prodotti che non sono definibili come Prodotti da Costruzione quali mobili imbottiti, tendaggi, etc.

Il decreto in oggetto integra e modifica di fatto il D.M. 26.6.84 e il successivo D.M. 3.9.01 e pertanto, in seguito, con la dizione D.M. 26.6.84 si intende l’intero impianto coordinato dei suddetti decreti.

L’applicabilità delle Euroclassi ad un prodotto da costruzione può avvenire in forma volontaria od obbligatoria, in funzione dei riferimenti temporali definiti dal «periodo di coesistenza» stabilito, per ciascun prodotto, dalla commissione UE con comunicazione in GUCE dei riferimenti alla specificazione tecnica armonizzata relativa.

Il «periodo di coesistenza» è definito da una data di inizio coincidente con la data di applicabilità della specificazione tecnica armonizzata, i cui estremi sono stati pubblicati in GUCE, ai fini della marcatura CE e da una data di termine coincidente con quella a partire dalla quale la presunzione di conformità deve essere basata sulle specifiche tecniche armonizzate (coincidente inoltre con la data ultima per il ritiro delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate).

Ai fini dell’impiego nelle attività soggette al controllo di Prevenzione Incendi il prodotto deve essere sottoposto al regime di attestazione della conformità applicabile: omologazione ai sensi del D.M. 26.6.84 (inclusa la procedura di cui all’art. 10) ovvero marcatura CE, secondo le condizioni di seguito riportate:

  1. In mancanza della specificazione tecnica armonizzata e comunque sino alla data di inizio del periodo di coesistenza il regime di attestazione della conformità applicabile è unicamente quello previsto dal D.M. 26.6.84; in tale contesto l’atto di omologazione e il certificato ai sensi dell’art. 10 può essere rilasciato secondo le classi italiane o secondo le Euroclassi in applicazione della norma europea EN 13501-1. Resta inteso che anche per l’omologazione in Euroclassi le condizioni di impiego e posa in opera per l’uso conforme alla destinazione sono quelle indicate nell’atto di omologazione stesso in relazione alle condizioni di prova.
  2. Durante il periodo di coesistenza la classificazione secondo le Euroclassi è possibile ai fini della marcatura CE ovvero, in alternativa, resta ancora consentito quanto indicato al precedente punto 1).
  3. Dalla data di termine del periodo di coesistenza la classificazione è possibile solo secondo le Euroclassi per la corrispondente marcatura CE.

Restano ferme nei pertinenti casi sopra citati le specifiche disposizioni relative sia alle procedure di certificazione sia alle caratteristiche di validità, rinnovo e decadenza, fissate dal D.M. 26/06/84. Pertanto si evidenzia che:

  • Gli atti di omologazione possono essere rilasciati o rinnovati entro il termine ultimo corrispondente alla fine del periodo di coesistenza;
  • Gli atti di Omologazione in euroclasse possono essere rilasciati sulla base di certificati emessi da laboratori abilitati nel settore della reazione al fuoco ai sensi del Decreto Interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, da quelli che nello stesso settore sono riconosciuti idonei secondo il Decreto del Ministero dell’Interno 05/08/91, nonché dai laboratori autorizzati a certificare secondo le Euroclassi ai sensi del D.M. 26.3.85;
  • La richiesta dell’Omologazione e del rinnovo secondo le Euroclassi deve essere redatta secondo le indicazioni riportate nell’allegato 1 alla presente circolare;
  • I prodotti omologati in Euroclasse, analogamente a quelli omologati in classe italiana, immessi sul mercato entro il termine del periodo di coesistenza, possono esser impiegati nelle attività soggette al controllo di Prevenzione Incendi fino alla data di scadenza dell’omologazione stessa.

Per completezza di informazione si soggiunge, infine, che la dizione «prevista dalle disposizioni comunitarie» di cui al comma 1 dell’art. 4 del D.M. in oggetto si riferisce anche alla problematica relativa ai prodotti non di serie ma costruiti in esemplare unico di cui all’art. 12 del D.P.R. 246/93 e all’art. 13 comma 5 della Direttiva 89/106/CEE[1].

Allegato 1 omissis (Domanda di omologazione in bollo, Domanda di rinnovo in bollo).

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[1]    Il Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18 dicembre 2024) entrato in vigore il 7 gennaio 2025, fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011. Il precedente Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (noto come CPR) a sua volta aveva abrogato la direttiva 89/106/CEE «Prodotti da costruzione» [NdR].