Oltre alle varie proroghe sugli adeguamenti alle disposizioni di prevenzione incendi inerenti alle strutture sanitarie, gli edifici scolastici, gli asilo nido, le strutture turistico-ricettive, i rifugi alpini, gli edifici storici vincolati, la legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2023) ha previsto, all’articolo 7, comma 7.sexies la proroga di termini in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche.
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, il cui testo coordinato è pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 (milleproroghe 2023), contiene varie proroghe inerenti anche alle disposizioni di prevenzione incendi, che riguardano le strutture sanitarie; le scuole e asili nido; gli edifici storici vincolati; gli spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche; le strutture turistico-ricettive e rifugi alpini.
Proroga di termini in materia di spettacoli dal vivo (articolo 7, comma 7.sexies)
L’articolo 7 (Proroga di termini in materia di cultura), comma 7.sexies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» ha apportato modifiche all’articolo 38-bis D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prorogando i termini fino al 31 dicembre 2023.
Ha inoltre esteso il regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo anche alle proiezioni cinematografiche e ampliato la fascia di orario.
In particolare, il citato articolo 38-bis (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche) stabilisce in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023, semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti.
Infatti, ai fini della realizzazione di tali tipologie di spettacoli, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
La semplificazione non comprende i casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Sono pertanto escluse le attività di competenza delle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, mentre sono comprese quelle di competenza delle Commissioni comunali di vigilanza.
Segnalazione certificata di inizio attività
La citata segnalazione certificata di inizio attività deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo e deve essere corredata da:
- dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesa la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.
L’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
Verifiche dell’amministrazione
L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.
Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui alla SCIA è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Testo ufficiale
Il testo ufficiale del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» è pubblicato in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, mentre la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 è pubblicata in G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023. Il testo coordinato del provvedimento è anch’esso pubblicato in G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023.