Proroga antincendio. La legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2023) ha previsto varie proroghe sugli adeguamenti alle disposizioni di prevenzione incendi, in particolare per quanto riguarda le strutture sanitarie, gli edifici scolastici e gli asilo nido, le strutture turistico-ricettive e i rifugi alpini.
Sulla gazzetta ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2023).
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 contiene varie proroghe inerenti anche alle disposizioni di prevenzione incendi, in particolare per quanto riguarda:
- le strutture sanitarie (articolo 2, comma 9-bis, introdotto dalla legge di conversione);
- le scuole e gli asili nido (articolo 5, comma 5 e 6);
- le strutture turistico-ricettive e i rifugi alpini (articolo 12-bis «Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive», introdotto dalla legge di conversione).
Proroga antincendio di strutture sanitarie (articolo 2, comma 9-bis)
L’articolo 2, comma 9-bis prevede la proroga di tre anni (rispetto a quelli già previsti dal D.M. 20 febbraio 2020) dei termini di adeguamento per le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i. e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento dell’epidemia da Covid-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima.
Precedentemente, il D.M. 20 febbraio 2020 recante «Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015» (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) aveva prorogato di un anno i termini di adeguamento per le strutture sanitarie (comprese le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale) previsti dal D.M. 19 marzo 2015.
Alla luce delle proroghe previste dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e dal D.M. 20 febbraio 2020 recante «Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015 18 settembre 2002» si riepilogano di seguito le scadenze per gli adeguamenti antincendio delle strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e delle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, soggette ai controlli di prevenzione incendi.
1) Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto:
I° scadenza | II° scadenza | III° scadenza | IV° scadenza |
24 aprile 2016 | 24 aprile 2023 | 24 aprile 2026 | 24 aprile 2028 |
2) Strutture sanitarie erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1000 m2:
I° scadenza | II° scadenza | III° scadenza |
24 ottobre 2015 | 24 ottobre 2019 | 24 ottobre 2022 |
3) Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m2:
I° scadenza | II° scadenza | III° scadenza |
24 aprile 2016 | 24 aprile 2020 | 24 aprile 2023 |
Proroga antincendio di scuole e asili nido (articolo 5, comma 5 e 6)
Per quanto concerne le scuole, l’articolo 5, comma 5, lettera a), modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 proroga al 31 dicembre 2024, il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento.
Per quanto concerne gli asili nido, l’articolo 5, comma 5, lettera b), proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.M. 16 luglio 2014.
Vengono in tal modo uniformati al 31 dicembre 2024 i termini di scadenza previsti all’articolo 4 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 per:
- comma 2: gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
- comma 2-bis: gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido;
- comma 2-ter: gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy.
L’articolo 5, comma 6, apporta invece modifiche all’articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 sopprimendo le parole «fermo restando il termine del 31 dicembre 2021» riferito alla definizione di idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento e delle scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
Proroga antincendio di strutture turistico-ricettive e rifugi alpini
Relativamente alle strutture turistico-ricettive e ai rifugi alpini, l’ennesima proroga è stata motivata in considerazione dell’impatto che l’emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l’incremento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento.
L’articolo 12-bis, comma 1, per quanto concerne le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti al 26 aprile 1994 (data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994) e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio di cui al D.M. 16 marzo 2012, proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2023 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei (precedentemente quattro) delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
- resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.
Per quanto concerne i rifugi alpini, lo stesso articolo 12-bis, comma 1 proroga inoltre al 31 dicembre 2023 il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Quest’ultima proroga riguarda le disposizioni transitorie previste dall’articolo 11, comma 4 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, ove è stabilito che i responsabili delle nuove attività introdotte all’allegato I del D.P.R. n. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, devono presentare la SCIA entro il 7 ottobre 2017. Pertanto, limitatamente ai rifugi alpini, come previsto dall’articolo 1, comma 1122, lettera i) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificato, da ultimo, dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2023.
Il comma 2 dell’articolo 12-bis stabilisce che, nelle more del completo adeguamento, i titolari delle attività sono tenuti a:
- pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell’allegato I al D.M. 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», l’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
- applicare le misure previste dall’articolo 5 del D.M. 16 marzo 2012 recante «Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell’articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi»;
- provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
- integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività;
- assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all’allegato III al D.M. 2 settembre 2021, recante «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
Infine, il comma 3 dell’articolo 12-bis stabilisce che i soggetti che hanno superato il periodo di addestramento previsto dall’articolo 8, comma 2 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco…» se occupati nelle attività ricettive turistico-alberghiere, possono essere adibiti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi sopraindicati e dal rilascio dei relativi attestati.
Testo ufficiale
Il testo ufficiale del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» è pubblicato in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, mentre la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 è pubblicata in G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023. Il testo coordinato del provvedimento è anch’esso pubblicato in G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023.