Nella gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2023 è stato pubblicato il D.M. 16 febbraio 2023 che ha apportato alcune modifiche al D.M. 30 giugno 2021 inerente alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto.
I distributori di carburanti, di ogni tipo, sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi compresi al punto 13 dell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi), che ha accorpato i punti 7 e 18 del vecchio elenco delle attività soggette di cui D.M. 16 febbraio 1982.
Per quanto concerne il GNL, gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi compresi al punto 13, lett. b) dell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Questi sono individuati in maniera univoca attraverso i codici di attività 13.4.C (tutti) dell’allegato III al D.M. 7 agosto 2012.
La regola tecnica
La regola tecnica di riferimento è il D.M. 30 giugno 2021 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto», emanata dando attuazione al disposto dell’articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi».
Questo prevede che, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili deve essere adottata la norma tecnica di prevenzione incendi relativa agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione, alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto.
Pertanto, dopo avere valutato l’efficacia delle linee guida emanate con la lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del 21 marzo 2013 «Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione», aggiornate con la circolare DCPREV prot. n. 5870 del 18 maggio 2015, è stato emanato il D.M. 30 giugno 2021.
L’aggiornamento della regola tecnica
Il D.M. 16 febbraio 2023 «Modifiche all’allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto» ha apportato alcune modifiche alla regola tecnica di cui al D.M. 30 giugno 2021.
Come indicato nel preambolo al D.M. 16 febbraio 2023, la necessità di emanare questo provvedimento di modifica ha tenuto conto delle segnalate difficoltà attuative nell’implementazione pratica di alcune disposizioni tecniche contenute nella regola tecnica.
Al fine di superare le suddette difficoltà, si è ritenuto opportuno aggiornare le disposizioni, anche al fine di favorire la diffusione e l’utilizzo dei combustibili alternativi sul territorio nazionale, in linea con gli obiettivi strategici stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il D.M. 16 febbraio 2023 entra in vigore il 1° aprile 2023, trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U. e pur apportando alcune modifiche al D.M. 30 giugno 2021, specifica che non comporta adeguamenti per le attività che alla data del 1° aprile 2023 siano già state progettate o risultino già conformi al D.M. 30 giugno 2021.
Modifiche introdotte dal D.M. 16 febbraio 2023
L’allegato 1 riporta le modifiche apportate dal D.M. 16 febbraio 2023 alla regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 30 giugno 2021, in particolare:
- Al punto 7 sopprime le parole «indipendente» riferite all’itinerario stradale per l’autocisterna e le parole «rispetto all’itinerario previsto per i veicoli a motore in rifornimento nella medesima stazione o in sosta temporanea o prolungata,».
- Al punto 2.1 sopprime la lettera e), che era relativa al divieto di installazione di serbatoi fissi di gas naturale liquefatto nelle prescritte fasce di rispetto stradale.
- Al punto 2.1, sostituisce la lettera f) con la seguente: «f) fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 del Codice della strada e dalle correlate disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione, ai fini della prevenzione incendi devono, altresì, essere osservate le distanze di sicurezza esterne minime di cui alle lettere a) e b), misurate in direzione ortogonale all’asse autostradale, rispetto al ciglio interno della cunetta della banchina;».
- Al punto 2.1 sostituisce la lettera g) con la seguente: «g) fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 del Codice della strada e dalle correlate disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione, ai fini della prevenzione incendi deve essere osservata in tutti i casi una distanza di sicurezza esterna minima di almeno 15 m degli elementi dell’impianto di rifornimento di cui alle lettere a) e b), misurata in direzione ortogonale all’asse stradale, rispetto al ciglio interno della cunetta della banchina;».
- Al punto 3.8 inserisce le parole: «, posto sull’impianto,» riferito al pulsante che il personale deve utilizzare nell’ambito delle operazioni di riempimento del serbatoio criogenico.
- Il punto 1 è così sostituito: «In prossimità dell’apparecchio di distribuzione asservito ad un sistema self-service, ad una distanza non inferiore alla lunghezza della tubazione flessibile rispetto al punto di attacco di quest’ultimo sull’apparecchio di distribuzione ed in una posizione che consenta la piena visione della connessione di rifornimento, deve essere installato un dispositivo ad azionamento manuale, tale che il rifornimento possa iniziare e continuare solo quando questo dispositivo sia azionato in modo continuo o in modo intermittente ad intervalli non superiori a 60 secondi. Il rilascio del dispositivo determina il blocco dell’erogazione. Ferme restando le condizioni di piena visibilità sulle operazioni da attuare, il dispositivo, di cui al presente punto, può essere collocato ad una distanza inferiore alla lunghezza della tubazione flessibile, a condizione che sia presente un sistema di protezione dell’operatore da eventuali perdite di prodotto in fase liquida.».
- Al punto 3 (Self-service non presidiato) inserisce le parole: «, oltre a quanto previsto al punto 26.2,» che riguarda il self-service presidiato.
Il testo D.M. 30 giugno 2021 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto» coordinato con le modifiche introdotte dal D.M. 16 febbraio 2023 è scaricabile su questa pagina.
Testi ufficiali
Il testo ufficiale del D.M. 30 giugno 2021 è pubblicato nella G.U. n. 166 del 13 luglio 2021, mentre il D.M. 16 febbraio 2023 è pubblicato nella G.U. n. 52 del 2 marzo 2023.