La legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione, con modificazioni, del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2023) ha previsto varie proroghe sugli adeguamenti alle disposizioni di prevenzione incendi, in particolare per quanto riguarda le strutture sanitarie, gli edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici storici vincolati, gli spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, le strutture turistico-ricettive, i rifugi alpini.
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 (milleproroghe 2023), contiene varie proroghe di termini in materia di prevenzione incendi che riguardano:
- strutture sanitarie (articolo 2, comma 9-bis, introdotto dalla legge di conversione);
- scuole e asili nido (articolo 5, comma 5 e 6);
- edifici storici vincolati (articolo 5, comma 5-quater, introdotto dalla legge di conversione);
- spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche (articolo 7, comma 7.sexies, introdotto dalla legge di conversione);
- strutture turistico-ricettive e rifugi alpini (articolo 12-bis «Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive», introdotto dalla legge di conversione).
Strutture sanitarie
L’articolo 2, comma 9-bis prevede la proroga di tre anni (rispetto a quelli già previsti dal D.M. 20 febbraio 2020) dei termini di adeguamento per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i. e che, per cause di forza maggiore connesse con l’epidemia da Covid-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima del 24 aprile 2016.
Alla luce delle proroghe previste dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, le scadenze per gli adeguamenti antincendio delle strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre 25 posti letto sono:
- II° scadenza: 24 aprile 2023;
- III° scadenza: 24 aprile 2026;
- IV° scadenza: 24 aprile 2028.
Edifici scolastici
Per quanto concerne gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), l’articolo 5, comma 5, lettera a), modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, proroga al 31 dicembre 2024 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per le suddette strutture che, alla data di entrata in vigore del decreto, non abbiano ancora provveduto all’adeguamento.
Vengono in tal modo uniformati al 31 dicembre 2024 tutti i termini di scadenza previsti all’articolo 4 comma 2, 2-bis e 2-ter («scuole», «asili nido», «formazione artistica, musicale e coreutica» del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19.
Asili nido
Relativamente agli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, il «milleproroghe 2023», con l’articolo 5, comma 5, lettera b), proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per le attività che non abbiano ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.M. 16 luglio 2014.
Edifici storici vincolati
Per quanto concerne gli edifici del Ministero della cultura e degli altri Ministeri vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l’articolo 5, comma 5-quater, introdotto dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi degli edifici storici tutelati di cui all’articolo 1, comma 567 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021».
Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche
L’articolo 7 (Proroga di termini in materia di cultura), comma 7.sexies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 (milleproroghe 2023) ha apportato modifiche all’articolo 38-bis D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prorogando i termini delle procedure di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche fino al 31 dicembre 2023 in materia di spettacoli dal vivo, anche di competenza delle Commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (escluse quelle di competenza delle Commissioni provinciali), destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti.
Ha inoltre esteso il regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo anche alle proiezioni cinematografiche e ampliato la fascia di orario, portandola nell’intervallo tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente.
Per tali tipologie di manifestazioni è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che sostituisce ogni autorizzazione, licenza, concessione, permesso, nulla osta, ecc., richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo.
Strutture turistico-ricettive
L’articolo 12-bis, comma 1, per quanto concerne le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti al 26 aprile 1994 (data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994) e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio di cui al D.M. 16 marzo 2012, proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2023 della SCIA parziale, innalzando a sei il numero di prescrizioni da rispettare (precedentemente quattro) indicate nel provvedimento.
Rifugi alpini
Per quanto concerne i rifugi alpini, lo stesso articolo 12-bis, comma 1 proroga al 31 dicembre 2023 il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Quest’ultima proroga riguarda le disposizioni transitorie previste dall’articolo 11, comma 4 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, ove è stabilito che i responsabili delle nuove attività introdotte all’allegato I del D.P.R. n. 151/2011, esistenti al 22 settembre 2011, devono presentare la SCIA antincendi entro il 7 ottobre 2017. Pertanto, limitatamente ai rifugi alpini, come previsto dall’articolo 1, comma 1122, lettera i) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificato, da ultimo, dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2023.
Testo ufficiale
Il testo ufficiale del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» è pubblicato in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, mentre la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 è pubblicata in G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023. Il testo coordinato del provvedimento è anch’esso pubblicato in G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023.