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L’adeguamento antincendio negli edifici condominiali di civile abitazione

Norme antincendio condomini

Norme antincendio condomini. Il D.M. 25 gennaio 2019 ha previsto anche per gli edifici di civile abitazione l’obbligo di predisporre il sistema di «gestione della sicurezza antincendio» in base a livelli di prestazione attribuiti in relazione all’altezza antincendi. Il 30 settembre 2022 è scaduto l’ultimo termine per l’adeguamento degli edifici esistenti.

 

Il D.M. 25 gennaio 2019 recante «Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione», entrato in vigore il 6 maggio 2019, ha previsto anche per gli edifici di civile abitazione, con l’introduzione dell’articolo 9-bis, l’obbligo di predisporre il sistema di «gestione della sicurezza antincendio» in base a livelli di prestazione attribuiti in relazione all’altezza antincendi.

Il D.M. 16 maggio 1987 n. 246 per gli edifici di civile abitazione indicava, infatti, misure di carattere unicamente tecnico, come la resistenza al fuoco, la reazione al fuoco, la compartimentazione, l’accessibilità, gli impianti antincendio, ecc., mentre non trattava argomenti relativi alla gestione della sicurezza antincendio.

Adeguamento degli edifici esistenti

Gli edifici di civile abitazione esistenti al 6 maggio 2019 (data di entrata in vigore del D.M. 25 gennaio 2019), devono essere adeguati entro il 6 maggio 2021 (due anni dalla data di entrata in vigore del decreto) con l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio per gli edifici con altezza antincendio (di seguito «altezza») superiore a 54 metri e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza EVAC per gli edifici con altezza antincendio superiore a 80 metri.

Per le restanti disposizioni, il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b) del D.M. 25 gennaio 2019 era stato prorogato al 30 settembre 2022 (sei mesi dal termine dello stato di emergenza da Covid-19[1] del 31 marzo 2022).

L’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti per gli edifici di civile abitazione esistenti al 6 maggio 2019 soggetti ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, deve essere comunicato al Comando dei vigili del fuoco all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Riepilogo scadenze norme antincendio edifici condominiali

Si riepilogano di seguito le scadenze e le misure di adeguamento previste per gli edifici condominiali di civile abitazione:

  • Scadenza 6 maggio 2021 (edifici con altezza superiore a 54 metri): Impianto di segnalazione manuale di allarme incendio;
  • Scadenza 6 maggio 2021 (edifici con altezza superiore a 80 metri): Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza EVAC;
  • Scadenza 30 settembre 2022 (tutti gli edifici): Organizzazione della «Gestione della Sicurezza Antincendio».

Riepilogo principali misure gestionali e impiantistiche edifici condominiali

Le misure introdotte dal D.M. 25 gennaio 2019 sono per la maggior parte di tipo gestionale e organizzativo di semplice attuazione e non prevedono interventi di natura strutturale o impiantistica per gli edifici di civile abitazione fino ad un’altezza antincendi di 54 metri.

Per gli altri, al fine di facilitare le procedure di evacuazione, è stata prevista la realizzazione di impianti di segnalazione manuale di allarme incendio negli edifici di altezza antincendi superiore a 54 metri e sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza EVAC in quelli di altezza superiore a 80 metri.

Si riporta di seguito il riepilogo delle principali misure gestionali e impiantistiche previste.

  • LP 0 (edifici con altezza da 12 a 24 metri): Semplici misure standard da attuare in caso d’incendio senza organizzazione della GSA e senza necessità del registro dei controlli;
  • LP 1 (edifici con altezza da 24 a 54 metri): Organizzazione della GSA attraverso la pianificazione dell’emergenza e l’adozione delle misure antincendio preventive. Obbligatoria la tenuta del registro dei controlli;
  • LP 2 (edifici con altezza da 54 a 80 metri): LP 1 + impianto di segnalazione manuale di allarme incendio;
  • LP 3 (edifici con altezza oltre 80 metri): LP 2 + impianto EVAC, centro di gestione dell’emergenza, individuazione delle figure del responsabile della GSA e del coordinatore dell’emergenza.

Adempimenti di prevenzione incendi

Relativamente agli edifici di civile abitazione di cui al numero 77 dell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, precedentemente compresi al n° 94 del vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982 e in possesso di certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato tra il 1° gennaio 2000 e il 7 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011), il termine di scadenza per la presentazione della prima attestazione di rinnovo periodico di cui all’articolo 11, comma 6, lett. c) del D.P.R. n. 151/2011, originariamente fissato al 7 ottobre 2021, è da intendersi prorogato fino al 29 giugno 2022 (90 giorni successivi dalla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 del 31 marzo 2022).

Obblighi gestionali previsti per tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Fermo restando quanto previsto dal D.M. 25 gennaio 2019 per gli edifici di civile abitazione e dal D.M. 2 settembre 2021 per i luoghi di lavoro, bisogna tener conto che già il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 stabilisce, per tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, anche non luoghi di lavoro rientranti nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, gli obblighi gestionali inerenti al controllo, la manutenzione, l’informazione sui rischi di incendio e sulle misure di prevenzione e protezione, le procedure da attuare in caso d’incendio, ecc.

Infatti, l’articolo 6 del D.P.R. n. 151/2011, per quanto concerne gli adempimenti connessi con l’esercizio dell’attività, stabilisce che i responsabili di attività soggette a controllo di prevenzione incendi, non soggette alla disciplina del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando dei Vigili del fuoco nel certificato di prevenzione incendi o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 4, comma 1 del D.P.R. n. 151/2011.

Inoltre, hanno l’obbligo di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

I suddetti controlli, verifiche, interventi di manutenzione e l’attività di informazione, devono essere annotati in un apposito registro dei controlli[2] a cura dei responsabili dell’attività, che deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Codice di prevenzione incendi

Per gli edifici di civile abitazione, in alternativa al D.M. 16 maggio 1987 n. 246 e s.m.i., possono essere applicate le norme tecniche di cui al codice di prevenzione incendi.

Il D.M. 19 maggio 2022, in vigore dal 29 giugno 2022, ha introdotto il capitolo V.14 (Edifici di civile abitazione) della sezione V dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015, estendendo il campo di applicazione del codice agli edifici di civile abitazione di cui all’attività n. 77 dell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Il D.M. 19 maggio 2022 ha inoltre esteso il campo di applicazione del capitolo V.13 (Chiusure d’ambito degli edifici civili) anche agli edifici di civile abitazione.

Testi ufficiali

Il D.M. 25 gennaio 2019 è pubblicato sulla GU n° 30 del 5 febbraio 2019, il D.M. 16 maggio 1987 n. 246 è pubblicato sulla GU n° 148 del 27 giugno 1987.

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[1]     La data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 è il 31 marzo 2022. Lo stato di emergenza epidemiologica era stato dichiarato con D.C.M. 31 gennaio 2020 e aveva scadenza il 31 luglio 2020. Successivamente vi sono state numerose proroghe che hanno spostato, con provvedimenti successivi, la data di tale scadenza al 15 ottobre 2020 (prima proroga), 31 gennaio 2021 (seconda proroga), 30 aprile 2021 (terza proroga), 31 luglio 2021 (quarta proroga), 31 dicembre 2021 (quinta proroga) e infine al 31 marzo 2022 (sesta proroga) come stabilito dall’articolo 16, comma 1 del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 (G.U. n. 305 del 24 dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11 (G.U. n. 41 del 18 febbraio 2021) recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19».

[2]     L’articolo 6 prescrive che le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, non rientranti nel D.Lgs n. 81/2008, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio e di effettuare verifiche, controlli, manutenzione, informazione da annotare in un apposito registro. Nulla è specificato riguardo alle attività rientranti nel D.Lgs n. 81/2008, cosa che in passato, ha generato confusione, tra l’altro, sulla tenuta del cd. «registro dei controlli».