Il D.M. 3 settembre 2021, comunemente denominato «Decreto minicodice», abroga definitivamente il D.M. 10 marzo 1998 a decorrere dal 29 ottobre 2022. Il decreto individua un quadro completo di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, i quali, in estrema sintesi, sono tutti quelli definiti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ad esclusione dei cantieri. In particolare, il campo di applicazione nell’allegato I (il vero minicodice) tratta i «luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio», così come definiti al punto 1, comma 2 dell’allegato.
Il 29 ottobre 2022, un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021, entra in vigore il D.M. 3 settembre 2021 recante «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
Il D.M. 3 settembre 2021 è il terzo decreto interministeriale, adottato dal ministro dell’interno di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dall’articolo 46 (Prevenzione incendi), comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, fa riferimento alla lettera a), punti 1 e 2, ove è stabilito che: «Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: lettera a) i criteri diretti atti ad individuare: punto 1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; punto 2) misure precauzionali di esercizio; […]».
Abrogazione del D.M. 10 marzo 1998
Dal 29 ottobre 2022, data di entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2021, si è proceduto alla completa abrogazione del D.M. 10 marzo 1998 recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro», che era stato emanato in attuazione dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Il D.M. 10 marzo 1998 stabiliva i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indicava le misure di prevenzione e protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze e ha costituito per lungo tempo il principale riferimento progettuale per tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi non disciplinate da specifica regola tecnica verticale.
Questo nonostante l’articolo 3 stabilisse che le disposizioni relative alle vie di esodo, sistemi di segnalazione e allarme e sull’estinzione (allegati III, IV, V) non si applicassero alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, limitando l’adozione del decreto solo agli allegati II «Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi», VI «Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio» e VII «Informazione e formazione antincendio».
Il decreto ha continuato ad essere applicato anche dopo l’abrogazione del D.Lgs. n. 626/1994 avvenuta ad opera del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Infatti, l’articolo 46, comma 4 del D.lgs. n. 81/2008, aveva stabilito che fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3 dell’articolo 46 continuavano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al D.M. 10 marzo 1998.
Primi chiarimenti al decreto minicodice
Il provvedimento è comunemente denominato «Decreto minicodice», così come indicato anche nella Circolare DCPREV prot. n. 16700 del 8 novembre 2021, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti sull’argomento, avente per oggetto «DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti».
Anche nel D.M. 3 settembre 2021 (cd. Decreto minicodice), così come nel D.M. 2 settembre 2021 recante «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» (cd. Decreto GSA), possono essere colte analogie con il Codice di prevenzione incendi nel riferimento agli «occupanti» piuttosto che il numero dei lavoratori e nel principio di «inclusione», il quale prevede che le diverse disabilità (es. fisiche, mentali o sensoriali) e le specifiche necessità temporanee o permanenti degli occupanti sono considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio.
Campo di applicazione del «decreto minicodice» (D.M. 3 settembre 2021)
Il D.M. 3 settembre 2021 individua un quadro completo di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, i quali, in estrema sintesi, sono tutti quelli definiti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ad esclusione dei cantieri.
Inoltre, esso comprende tutte le casistiche che si possono presentare. Infatti, l’articolo 3 del decreto delinea i criteri di progettazione da applicare prevedendo quattro casi:
- Luoghi di lavoro dotati di specifiche regole tecniche: si applicano queste.
- Luoghi di lavoro a «basso rischio di incendio» (così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I al D.M. 3 settembre 2021): si applica l’allegato I (minicodice).
- Luoghi di lavoro non dotati di specifica regola tecnica e quelli non definiti «a basso rischio di incendio» (non ricadenti nei casi 1 e 2): si applica il Codice di prevenzione incendi. In questo modo, per i luoghi di lavoro, si supera l’articolo 2, comma 1[1] del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., estendendo il campo di applicazione del Codice a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti quelli che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
- Per i luoghi di lavoro «a basso rischio di incendio» è fatta comunque salva la possibilità di applicare il Codice di prevenzione incendi, come d’altronde già previsto dall’articolo 2, comma 5 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i..
Campo di applicazione del «minicodice» (allegato I al D.M. 3 settembre 2021)
Il campo di applicazione dell’allegato I comprende i «luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio», definiti, al punto 1, comma 2, come quelli:
- ubicati in attività non ricomprese nell’elenco dell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi),
- attività non dotate di specifica regola tecnica verticale,
- attività aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- affollamento complessivo fino a 100 occupanti;
- superficie lorda complessiva fino a 1000 mq;
- piani situati a quota compresa tra -5 e 24 metri;
- non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (qf fino a 900 MJ/mq);
- non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Come si vede, i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio rientranti nel campo di applicazione del «minicodice» possono detenere o trattare materiali combustibili fino a quantità corrispondenti ad un carico d’incendio specifico di progetto (qf) pari a 900 MJ/m2 (senz’altro non trascurabile), come indicato nella nota alla lettera d) del punto 2 del paragrafo 1 del «minicodice».
Inoltre, come indicato nella nota alla lettera a) del punto 2 del paragrafo 1 del «minicodice», per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività, quindi non solamente i lavoratori.
Termini e definizioni di prevenzione incendi
L’allegato I del D.M. 3 settembre 2021 (minicodice) fa esplicito riferimento al Codice di prevenzione incendi nel richiamarne termini, definizioni e simboli grafici del capitolo G.1 dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.. Non è possibile quindi utilizzare le indicazioni contenute nel D.M. 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi» relativamente a termini che possono essere definiti in modo differente.
Il D.M. 3 settembre 2021 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.
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[1] Articolo 2 (Campo di applicazione e modalità applicative), comma 1 del D.M. 3 agosto 2015: «1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri […]».