Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 11 maggio 2023, ha tra le altre cose approvato un disegno di legge di delega al Governo per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo, di disabilità, farmaceutica e sanitaria, di autorizzazioni di polizia, di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti.
Come indicato nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 34, la delega al Governo in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria, persegue i seguenti obiettivi:
- migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa;
- ridurre gli oneri regolatori e gli adempimenti amministrativi gravanti su cittadini e imprese;
- accrescere la competitività del Paese.
Il disegno di legge rientra tra i provvedimenti funzionali al conseguimento, previsto per il 31 dicembre 2024, della Missione M1C1-60 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo alla Riforma 1.9, relativa della pubblica amministrazione, che richiede l’attuazione della semplificazione e digitalizzazione di 200 procedure critiche, che interessano direttamente cittadini e imprese.
In particolare, la delega al Governo riguarda l’adozione, entro il 31 agosto 2024, di uno o più decreti legislativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di semplificazione, razionalizzazione e per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo, di disabilità, farmaceutica e sanitaria, di autorizzazioni di polizia e in materia di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti, nel rispetto dei princìpi del diritto dell’Unione europea, in modo da ridurre gli adempimenti e gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese.
Princìpi e criteri generali della delega
I princìpi e i criteri generali in base ai quali devono essere adottati tali decreti legislativi sono:
- l’aggiornamento e la semplificazione dei procedimenti amministrativi per renderli maggiormente aderenti alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla digitalizzazione e sulla piena attuazione dell’articolo 18, comma 2[1] della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’articolo 43, comma 1[2] del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli articoli 50, comma 2-ter[3] e 50-ter[4] del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82;
- l’accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività o e che tra loro sono strettamente connessi o strumentali, la riduzione del numero delle fasi dei procedimenti e delle amministrazioni interessate e l’unificazione degli atti di autorizzazione e degli altri titoli abilitativi;
- l’uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati e delle modalità di svolgimento delle procedure per tipologie omogenee di procedimento;
- l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni attività o gruppo di attività;
- la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e l’uniformazione dei tempi di conclusione di procedimenti tra loro analoghi o connessi;
- il monitoraggio e il controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi anche al fine di permettere l’immediata verifica dell’efficacia delle soluzioni organizzative adottate nonché la confrontabilità dei risultati organizzativi attraverso la pubblicazione delle informazioni relative ai tempi di conclusione dei procedimenti nei siti internet istituzionali dell’amministrazione;
- l’eliminazione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi;
- l’organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, intervenendo ove possibile mediante modifiche e aggiornamenti di codici o testi unici già esistenti;
- l’indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- la limitazione del ricorso a successivi provvedimenti attuativi.
Settori interessati
Il provvedimento prevede misure da adottare nell’ambito vari settori quali il turismo, la disabilità, la prevenzione incendi, la pubblica amministrazione, la salute.
Prevenzione incendi
Nel settore della prevenzione incendi si prevedono semplificazioni relativamente a:
- revisione delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi e dei relativi limiti di assoggettamento, considerata l’evoluzione della normativa antincendio e della tecnologia;
- semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi con particolare riferimento alle attività con minore complessità ai fini antincendio, preservando il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa in relazione alla dimensione dell’impresa e al livello di rischio dell’attività;
- semplificazione dei procedimenti autorizzativi ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per la sicurezza antincendio, esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE, favorendo l’autocertificazione e l’asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza, anche aggiornando la tabella A allegata al D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222, a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- semplificazione delle modalità di recupero dei costi sostenuti per l’attività di vigilanza sui prodotti rilevanti ai fini antincendio, esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE, e di riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni agli specifici capitoli di entrata di bilancio del Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al fine di contribuire al finanziamento dei costi correlati ai controlli e all’incentivazione del personale addetto.
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[1] Legge 7 agosto 1990, n. 241: articolo 18 (Autocertificazione), comma 2 «I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti».
[2] D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: articolo 43 (Accertamenti d’ufficio), comma 1 «Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato».
[3] D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82: articolo 50 (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni), comma 2-ter «Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all’articolo 71, comma 4 del medesimo decreto».
[4] L’articolo 50-ter del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 tratta della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti interessati (pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici, ecc.) nonché per la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell’attuazione dell’articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese.