La nuova regola tecnica verticale sulle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2022 inserendo il capitolo V.15 alla sezione V del Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015).
Il D.M. 22 novembre 2022 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico», in vigore dal 1° gennaio 2023, ha introdotto il capitolo V.15 (attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico) della sezione V dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015, estendendo il campo di applicazione del codice ai locali di spettacolo e di trattenimento di cui all’attività n. 65 (limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento) dell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Le norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 19 agosto 1996 nonché anche alle attività a carattere temporaneo. In particolare, si possono applicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, di cui al numero 65 dell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, di nuova realizzazione e a quelle esistenti al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore del decreto.
La regola tecnica verticale si applica alle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento anche a carattere temporaneo, svolte al chiuso o all’aperto mentre non si applica ai luoghi non delimitati, alle attrazioni di spettacolo viaggiante e agli esercizi pubblici, come bar o ristoranti, con impiego strumenti musicali, karaoke, ecc, in assenza dell’aspetto danzante o di spettacolo o di spazi appositamente allestiti per assistere allo spettacolo o per danzare.
Norme alternative
Alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico per le quali vengono applicate le norme tecniche del Codice di prevenzione incendi non si applica il D.M. 19 agosto 1996 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo» nonché le seguenti disposizioni:
- D.M. 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi».
- D.M. 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione».
- D.M. 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio».
- D.M. 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo».
- D.M. 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».
- D.M. 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione».
- D.M. 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
- D,M. 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».
In alternativa alle norme tecniche del Codice, è fatta salva la possibilità di applicare, il D.M. 19 agosto 1996 per l’attività 65 (limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento) di cui all’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 nonché le disposizioni sopra indicate.
Naturalmente, come previsto dal codice di prevenzione incendi, non sono previsti adempimenti per le attività in regola con gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 7 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Il testo del D.M. 22 novembre 2022 è riportato nel testo coordinato e commentato del Codice di prevenzione incendi.
Entrata in vigore
Il D.M. 22 novembre 2022 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico» è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2022 ed entra in vigore il 1° gennaio 2023, trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.