Il D.M. 14 ottobre 2022 introduce importanti modifiche in tema di classificazione della reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi. In particolare, aggiorna la normativa sulla classificazione italiana della reazione al fuoco prevedendo, per i prodotti da costruzione, un unico sistema di classificazione europeo.
Il D.M. 14 ottobre 2022 apporta modifiche al Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015) e ai provvedimenti relativi alla Classificazione di reazione al fuoco (D.M. 26 giugno 1984 e D.M. 10 marzo 2005).
Il 27 ottobre 2022, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, è entrato in vigore il D.M. 14 ottobre 2022 recante «Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, al decreto del 10 marzo 2005, concernente Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio e al decreto 3 agosto 2015 recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
Il provvedimento introduce importanti modifiche in tema di classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, consentendo, come indicato nel preambolo al decreto, di applicare i metodi di prova e di classificazione, di cui al sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco riportato in allegato al regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, anche ai prodotti da costruzione per i quali non si applicano le procedure ai fini della marcatura CE, in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, al fine di conformare le opere in cui vengono installati tali prodotti al requisito di base «Sicurezza in caso d’incendio» del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.
Inoltre, per quanto applicabile e consentito dalle procedure di prova al fuoco disponibili, prende in considerazione le prestazioni dei prodotti da costruzione comprese quelle direttamente connesse ai rischi derivanti dai fumi emessi in caso d’incendio.
Infine, provvede a rimodulare le categorie e tipologie di materiali e manufatti assoggettati alle norme italiane di reazione al fuoco, come a tutt’oggi previste dall’allegato A.2.1 del D.M. 26 giugno 1984, tenendo anche conto delle moderne tipologie di produzione, nonché dei materiali e manufatti innovativi.
Modifiche a decreti inerenti alla classificazione di reazione al fuoco
Il D.M. 14 ottobre 2022 modifica i seguenti provvedimenti inerenti alla classificazione di reazione al fuoco:
- Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 11 e all’allegato A.2.1 del D.M. 26 giugno 1984 recante «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi» (articoli da 1 a 7). Tra le altre cose, prevede le prove al fuoco «italiane» riferite a scenari d’incendio all’interno dell’opera da costruzione, utilizzabili unicamente ai fini della certificazione e omologazione di materiali diversi dai prodotti di costruzione. Aggiorna l’elenco di cui all’allegato A.2.1 ai fini dell’omologazione. Aggiorna l’articolo 10 relativo alle procedure di classificazione dei materiali non ai fini dell’omologazione.;
- Modifiche agli articoli 1, 2, 4, e abrogazione degli allegati A e B del D.M. 10 marzo 2005 recante «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» (articoli da 8 a 11). Tra le altre cose, prevede l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione relativo alla classificazione della prestazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e la loro classificazione di reazione al fuoco ricorrendo esclusivamente a procedure di classificazione europee come previste dalla norma EN 13501-1[1];
- Modifica al Codice di prevenzione incendi, con la sostituzione delle tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8 della sezione S1 dell’allegato 1 al D.M. 3 agosto 2015 (articolo 12). Le modifiche riguardano l’eliminazione del ricorso alle classi italiane per la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, che diventano quindi classificabili ricorrendo esclusivamente alle classi europee secondo la norma UNI EN 13501-1.
Il requisito della «sicurezza in caso d’incendio»
Il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 (CPR) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 88/5 del 4 aprile 2011) che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che ha abrogato la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 (CPD), ha stabilito sette requisiti base che devono possedere le opere da costruzione.
In particolare, nell’allegato I è riportato che le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all’uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l’intero ciclo di vita delle opere, e fatta salva l’ordinaria manutenzione, devono soddisfare i sette requisiti di base per una durata di servizio economicamente adeguata.
Tra questi, il requisito n. 2 «Sicurezza in caso di incendio» è alla base dell’individuazione dei primari obiettivi di sicurezza previsti dalle normative di prevenzione incendi.
Infatti, nelle formulazioni degli articolati dei decreti ministeriali di approvazione delle regole tecniche di prevenzione incendi è indicato che ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività devono essere realizzate e gestite in modo da minimizzare le cause di incendio; garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici; limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree esterne; assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Il raggiungimento di tali obiettivi è conseguito attraverso l’utilizzo dell’insieme delle misure di protezione passiva, attiva e gestionali, come la classificazione di reazione al fuoco, la resistenza al fuoco, la compartimentazione, l’esodo, la gestione della sicurezza antincendio, il controllo dell’incendio, la rivelazione ed allarme, il controllo di fumi e calore, l’operatività antincendio, la sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
L’osservanza della specifica regola tecnica di prevenzione incendi approvata con decreto ministeriale presuppone il raggiungimento di tali obiettivi.
Entrata in vigore
Il D.M. 14 ottobre 2022 è pubblicato sulla GU n. 251 del 26 ottobre 2022 ed è entrato in vigore il 27 ottobre 2022, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
__________
[1] La norma UNI EN 13501-1:2019 «Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione – Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco», descrive il procedimento di classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione compresi i prodotti contenuti negli elementi da costruzione, con l’eccezione dei cavi di alimentazione, controllo e comunicazione che sono trattati nella UNI EN 13501-6.