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Proroga dei termini di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e gli asilo nido.

Edifici scolastici

Gli edifici scolastici esistenti dovevano essere adeguati alla normativa antincendio entro cinque anni dall’entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992. La scadenza originaria dei termini di adeguamento ha subito nel tempo varie proroghe, con ampi intervalli temporali che sono risultati non coperti da tali differimenti. Da ultimo, con il D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (milleproroghe 2023) il termine di adeguamento è stato prorogato al 31 dicembre 2023 per gli edifici scolastici e al 31 dicembre 2024 per gli asilo nido. Precedentemente, con la legge 25 febbraio 2022, n. 15 il termine di adeguamento alla normativa antincendio è stato prorogato al 31 dicembre 2024 per gli edifici … dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

Il D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (GU n. 303 del 29 dicembre 2022) recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2023) ha prorogato il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola al 31 dicembre 2023 e per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido al 31 dicembre 2024.

Infatti, l’articolo 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e merito), comma 5, apporta le citate modificazioni all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Per quanto concerne invece l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, non ancora adeguate, il termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2024 dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2022), la quale, con l’articolo 6, comma 3-bis ha introdotto il comma 2-ter dell’articolo 4 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Con D.M. 25 agosto 2022 recante «Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica» (GU n. 210 del 8 settembre 2022), in vigore dal 9 settembre 2022, sono state definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento e stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento antincendio a fasi successive.

L’emanazione di un decreto del Ministro dell’interno finalizzato a definire idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento era stata indicata al comma 3-bis dell’articolo 4-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, aggiunto dal comma 3-ter dell’articolo 6, comma 3-ter del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Cronologia delle proroghe per gli edifici scolastici

Gli edifici scolastici esistenti dovevano essere adeguati alla normativa antincendio entro cinque anni dall’entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica». La scadenza originaria dei termini di adeguamento ha subito nel tempo varie proroghe, con ampi intervalli temporali che sono rimasti non coperti da tali differimenti.

L’articolo 4, comma 2 del D.L. 30 dicembre 2015, n° 210 coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n° 21 (cd. «Milleproroghe 2015») aveva stabilito che l’adeguamento previsto dall’articolo 10-bis, comma 1, del D.L. 12 settembre 2013, n° 104 (convertito dalla legge 8 novembre 2013, n° 128), doveva essere completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31/12/2016, prevedendo scadenze differenziate.

Con il D.M. 12 maggio 2016 recante «Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica» si era data attuazione a quanto previsto dal citato articolo 10-bis, precisando che tutte le misure dovevano comunque essere attuate entro il 31 dicembre 2016.

Tuttavia, anche questo tentativo di adottare scadenze differenziate non è servito a consentire che la maggior parte degli edifici scolastici pubblici e privati si adeguassero alla normativa antincendio e pertanto è stato necessario emanare l’ennesimo differimento di termini al 31/12/2017 con il D.L. 30 dicembre 2016, n° 244 convertito con legge 27 febbraio 2017, n° 19 (c.d. «Milleproroghe 2016»), anche questo non andato a buon fine.

Successivamente con D.M. 21 marzo 2018 sono state fornite indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio, pur non prorogando i termini per l’adeguamento che erano scaduti il 31/12/2017.

Con la legge 21 settembre 2018, n° 108 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n° 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (GU n° 220 del 21 settembre 2018), il termine di adeguamento di cui alla legge 27 febbraio 2017, n° 19 era stato prorogato al 31 dicembre 2018.

Successivamente, con la legge 8 agosto 2019, n° 81 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 » (GU n° 188 del 12 agosto 2019), il termine di adeguamento di cui alla legge 27 febbraio 2017, n° 19 era stato prorogato al 31 dicembre 2021.

Con la legge 26 febbraio 2021, n. 21 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi…» (GU n. 51 del 1° marzo 2021), il termine di adeguamento di cui alla legge 27 febbraio 2017, n° 19 è stato prorogato al 31 dicembre 2022.

Limitatamente agli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, con la legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2022), il termine di adeguamento è stato prorogato al 31 dicembre 2024.

Infine, con il D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2023) il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola è stato prorogato al 31 dicembre 2023.

Cronologia delle proroghe per gli asili nido

Con il D.L. 30 dicembre 2016, n° 244 convertito con legge 27 febbraio 2017, n° 19 (c.d. «Milleproroghe 2016»), il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per edifici e locali adibiti ad asilo nido di cui al D.M. 16 luglio 2014 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido» era stato stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla lettera a) dell’articolo 6, comma 1 del D.M. 16 luglio 2014, al 31 dicembre 2017, restando fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo.

Con D.M. 21 marzo 2018 sono state fornite indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio, pur non prorogando i termini per l’adeguamento che erano scaduti il 31 dicembre 2017.

Con la legge 21 settembre 2018, n° 108 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n° 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (GU n° 220 del 21 settembre 2018), il termine di adeguamento di cui alla legge 27 febbraio 2017, n° 19 era stato prorogato al 31 dicembre 2018.

Successivamente, con la legge 8 agosto 2019, n° 81 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n° 59 » (GU n° 188 del 12 agosto 2019), il termine di adeguamento di cui alla legge 27 febbraio 2017, n° 19 era stato prorogato al 31 dicembre 2019.

Con la legge 26 febbraio 2021, n° 21 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n° 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi …» (GU n° 51 del 01-03-2021), il termine di adeguamento di cui alla legge 27 febbraio 2017, n° 19 è stato prorogato al 31 dicembre 2022.

Infine, con il D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2023) il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido è stato prorogato al 31 dicembre 2024.

Testi ufficiali

Il testo ufficiale del D.M. 26 agosto 1992 è pubblicato sulla GU n° 218 del 16 settembre 1992, mentre il testo ufficiale del D.M. 16 luglio 2014 è pubblicato sulla GU n° 174 del 29 luglio 2014.