Con decreto DCPST n. 1 del 16 gennaio 2023 è stato previsto un aggiornamento della modulistica di presentazione delle istanze, segnalazioni e dichiarazioni ai fini della prevenzione incendi. I nuovi modelli PIN 1, PIN 2, PIN 2.2, PIN 3, PIN 4 e PIN 5 (edizione 2023) devono essere obbligatoriamente adottati a decorrere dal 1° marzo 2023.
Con nota DCPREV prot. n. 798 del 19 gennaio 2023 avente per oggetto «Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012», è stato trasmesso il decreto DCPST n. 1 del 16 gennaio 2023 con il quale sono stati aggiornati i modelli PIN 1, 2, 2.2, 3, 4 e 5 (edizione 2018).
Tali modelli modificati (edizione 2023) devono essere obbligatoriamente utilizzati a decorrere dal 1° marzo 2023 in sostituzione dei precedenti.
Aggiornamento della modulistica
Il D.M. 7 agosto 2012, all’articolo 11, comma 1 ha previsto l’apposita modulistica unificata da utilizzare per istanze, segnalazioni e dichiarazioni inerenti alla prevenzione incendi unitamente alla relativa documentazione da allegare, stabilita con decreto del Direttore centrale della prevenzione e sicurezza tecnica. Gli utenti e i Comandi dei Vigili del fuoco sono tenuti a adottare obbligatoriamente e unicamente tale modulistica, senza apportare nessuna variazione.
Lo stesso articolo 11, comma 1, ha previsto che con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la medesima modulistica possa essere modificata o integrata per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
Si tratta del quarto aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi emanata successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 e del D.M. 7 agosto 2012. Questo fa seguito ai precedenti aggiornamenti disposti con decreti emanati con nota DCPREV prot. n. 13552 del 31 ottobre 2012 (Decreto DCPST n. 200 del 31 ottobre 2012), nota DCPREV prot. n. 4849 del 11 aprile 2014 (Decreto DCPST n. 252 del 10 aprile 2014) e nota DCPREV prot. n. 6542 del 16 maggio 2018 (Decreto DCPST n. 72 del 16 maggio 2018).
Principali modifiche dei modelli 2023
Le modifiche introdotte dal decreto DCPST n. 1 del 16 gennaio 2023, allegato alla nota DCPREV prot. n. 798 del 19 gennaio 2023, riguardano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5 (valutazione progetto, deroga, NOF), la quale è stata integrata per facilitare il calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto.
Infatti, con l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi dipendono anche dal tipo di approccio progettuale poiché adottando una soluzione alternativa anche per una singola misura antincendio (da S.1 a S.10) l’importo del versamento deve essere maggiorato del 50% rispetto alla progettazione con soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007 recante «Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio».
Inoltre, è stato previsto l’inserimento di un riferimento (flag) per tener conto delle disposizioni dell’articolo 16 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175, che ha stabilito che nel caso in cui, a seguito dell’installazione di impianti fotovoltaici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 (valutazioni progetto di attività di cat. B o C), sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da 60 a 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa.
Oltre a quanto sopra, è stata prevista una modifica prettamente formale al modello PIN 2.2-2023-Cert.Rei per tenere conto che le valutazioni delle prestazioni di resistenza al fuoco con il metodo tabellare sono possibili anche con riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. e non solo al D.M. 16 febbraio 2007.
La circolare ricorda che in caso progettazione con il Codice di prevenzione incendi, anche le conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco devono essere redatte con riferimento a quest’ultimo, mentre in caso di approccio di tipo tradizionale si deve far riferimento al D.M. 16 febbraio 2007.
In caso di modifiche ad attività esistenti, per i prodotti e elementi costruttivi già posti in opera e certificati agli atti dei Comandi dei vigili del fuoco ai fini della resistenza al fuoco, non è comunque necessario procedere ad una nuova determinazione qualora compatibili con le prestazioni richieste con la nuova progettazione.