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Circolare DCPREV prot. n. 3396 del 18-03-2015

Chiarimenti in merito alla classificazione di resistenza al fuoco di partizioni vetrate.

Pervengono alla scrivente Direzione Centrale richieste di chiarimento in merito alla classificazione di resistenza al fuoco di partizioni vetrate mediante metodo sperimentale. Al riguardo, si forniscono le opportune indicazioni utili ai fini dell’attività di prevenzione incendi.

Nel richiamare quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 2007, si ricorda che la norma sperimentale di riferimento è la EN 1364-1:1999 recepita dall’UNI mediante la UNI EN 1364-1[1]:2002 (punto A.4.1 dell’allegato A al D.M. 16/2/2007).

Per le partizioni vetrate, il campo di applicazione diretta dei risultati di prova è riportato nell’allegato A alla norma citata, cui si rimanda la lettura per l’elenco dettagliato delle modifiche apportabili al campione testato. Al riguardo, si sottolinea il divieto di aumento dell’altezza del prodotto in oggetto rispetto al campione provato e le limitazioni alle variazioni dimensionali delle lastre vetrate.

Nel caso in cui fosse necessario realizzare una partizione vetrata con caratteristiche non previste nel campo di applicazione diretta del risultato di prova, il D.M. 16/2/2007 prevede la possibilità di ricorrere al fascicolo tecnico previsto al punto B.8 dell’allegato B al medesimo decreto. Per la predisposizione di tale fascicolo, si ricorda la possibilità di impiego delle seguenti norme:

  • CEN/TS 15117:2005 «Guidance on direct and extended application» (UNI CEN/TS 15117[2]:2006 «Guida sull’applicazione diretta ed estesa»).
  • EN 15254-4:2008+A1:2011 «Extended application of results from fire resistance tests – Non- loadbearing walls – Part 4: Glazed constructions» (UNI EN 15254-4[3]:2011 «Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco – Pareti non portanti – Parte 4: Costruzioni vetrate»).

Si evidenzia, infine, che pur non esistendo, ad oggi, alcuna norma di prodotto sulle partizioni vetrate, la possibilità di marcatura CE potrà essere effettuata mediante la Valutazione Tecnica Europea (ETA) prevista dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. A tale riguardo, si richiama l’attenzione sull’articolo 3 comma 2 del D.M. 16/2/2007 che, per tali prodotti, specifica che la classe di resistenza al fuoco è riportata nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE e nella documentazione ulteriore prevista a corredo dove sono specificate, in particolare, le condizioni di impiego a garanzia della resistenza al fuoco.

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[1]    La norma UNI EN 1364-1:2015 «Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti – Parte 1: Muri» (sostituisce la UNI EN 1364-1:2002), specifica un metodo per determinare la resistenza all’incendio delle murature non portanti e deve essere utilizzata congiuntamente alla EN 1363-1.

[2]    La norma UNI CEN/TS 15117:2006 «Guida sull’applicazione diretta ed estesa», fornisce una guida per le istruzioni dell’applicazione diretta ed estesa, al fine di soddisfare le istruzioni della Commissione UE per valutare la prestazione di reazione al fuoco dei prodotti come immessi sul mercato e della sua applicazione d’utilizzo finale, ove rilevante.

[3]    La norma EN 15254-4:2018 «Extended application of results from fire resistance tests – Non-loadbearing walls – Part 4: Glazed constructions», fornisce orientamenti e, se del caso, definisce le procedure per le variazioni di determinati parametri e fattori associati alla progettazione di elementi vetrati resistenti al fuoco che sono stati testati secondo EN 1364-1:2015 e classificati secondo EN 13501-2.