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Circolare DCPREV prot. n. 9709 del 05-07-2013

Qualificazione di resistenza al fuoco di prodotti e sistemi protettivi da impiegare nel settore petrolchimico.

Pervengono alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica alcuni quesiti inerenti la qualificazione di resistenza al fuoco di prodotti e sistemi protettivi nel settore degli impianti chimici e petrolchimici.

Giova ricordare che le procedure di classificazione e qualificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione sono riportate nel decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 2007. Il decreto stesso definisce «opere da costruzione» gli edifici e le opere di ingegneria civile.

In base al citato decreto, è consentito determinare la prestazione di prodotti e sistemi protettivi attraverso prove di resistenza al fuoco con riferimento a curve di incendio nominali così come previsto dalla UNI EN 13501-2[1] e dalla norma UNI EN 1363-2[2], in particolare, per la curva di incendio da idrocarburi.

Nel caso del settore chimico e petrolchimico è però frequente l’impiego di prodotti o sistemi protettivi specifici pensati per garantire prestazioni di resistenza al fuoco con riferimento a scenari tipici quali, ad esempio, poolfìres, jet fìres, hose stream, etc. non descritti nelle citate norme europee e pertanto non specificatamente trattati nel decreto di cui in premessa.

A tale riguardo, la circolare prot. DCPREV n. 14229 del 19/11/2012, che fornisce alcune indicazioni in merito all’idoneità all’impiego di «prodotti innovativi», cioè attualmente non coperti da specificazioni tecniche elaborate da Organismi europei di normazione, può rappresentare un valido riferimento. In essa è stabilito che l’uso dei prodotti innovativi possa essere accettato se supportato dalla pertinente valutazione del rischio che ne giustifichi l’impiego e se la prestazione degli stessi sia determinata con riferimento a norme o specifiche di prova nazionali, interazionali o, in assenza di queste, a specifiche di prova adottate da laboratori a tal fine autorizzati.

Analogamente, si ritiene che l’impiego di specifici prodotti e sistemi protettivi qualificati per la resistenza al fuoco nel settore chimico e petrolchimico, possa essere consentito solo a valle di valutazione del rischio ed in presenza di pertinenti rapporti di prova rilasciati da Organismi nazionali o internazionali riconosciuti nel settore.

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[1]    La norma UNI EN 13501-2:2023 «Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione – Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco e/o controllo dei fumi, esclusi i sistemi di ventilazione», specifica il procedimento per la classificazione dei prodotti ed elementi da costruzione in base ai dati delle prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente; include anche la classificazione in base ai risultati di prova di applicazione estesa.

[2]    La norma UNI EN 1363-2:2001 «Prove di resistenza al fuoco – Procedure alternative e aggiuntive», specifica le diverse condizioni di riscaldamento e altre procedure suscettibili di essere utilizzate in circostanze particolari.