Lettera circolare n. P720/4122 sott. 54/9 del 29-05-2008
Porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante. Chiarimento.
Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimento intese a conoscere se le porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza «ridondante», possano essere installate presso le uscite di piano e lungo le vie di esodo, in luogo delle porte apribili a semplice «spinta» previste sia dalle disposizioni generali di prevenzione incendi che regolano la materia nei luoghi di lavoro (Decreto interministeriale 10 marzo 1998), sia dalle specifiche regole tecniche, emanate per alcune delle attività di cui all’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.
Tale impiego risulterebbe frequentemente motivato sulla base delle conclusioni riportate dai rapporti di prova, rilasciati dall’Area V – Protezione Passiva di questa Direzione Centrale, per alcune porte scorrevoli orizzontalmente, munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza «ridondante».
A tal fine, si evidenzia che i suddetti certificati di prova sono da ritenersi esclusivamente validi laddove le vigenti normative non impongano espressamente l’obbligo di apertura nel verso dell’esodo delle porte installate lungo le vie di uscita e in corrispondenza delle uscite di piano. Infatti in tali casi la conformità di tali tipologie di prodotti ad apposite specificazioni tecniche emanate a livello europeo o in uso in altri Stati europei, come avviene per le porte automatiche «a sicura apertura ridondante», può consentire che il sistema di chiusura garantisca condizioni di sicurezza equivalente, in conformità al punto 3.9, secondo comma, dell’allegato III al D.M. 10 marzo 1998 che, fino all’emanazione dei decreti interministeriali[1] previsti dall’art. 46. comma 3. del decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81, continua ad applicarsi per la sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.
Viceversa, si ritiene che, qualora le normative vigenti per i luoghi di lavoro e per le attività soggette al rilascio del C.P.I., prevedano esplicitamente l’apertura delle porte a spinta nel verso dell’esodo, ovvero tale requisito sia richiesto dai Comandi Provinciali VV.F. nell’ambito dell’applicazione dei criteri generali di prevenzione incendi, di cui all’art 15 dei D.Lgs. n. 139/2006, l’impiego delle porte scorrevoli orizzontalmente, pur se munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza «ridondante», non possa essere consentito qualora non siano apribili anche «a spinta».
In merito inoltre, ai requisiti che devono avere le porte apribili a spinta, si ritiene utile allegare alla presente la nota in data 08/05/2008[2] inviata ad una Ditta del settore in risposta a quesiti specificamente formulati.
Note
[1] Il D.M. 10 marzo 1998 è rimasto in vigore fino alla sua completa abrogazione disposta con decorrenza 29 ottobre 2022 dal D.M. 3 settembre 2021 emanato, insieme al D.M. 1° settembre 2021 e al D.M. 2 settembre 2021, ai sensi dall’articolo 46, comma 3 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 [NdR].
[2] La lettera circolare n. P720/4122 sott. 54/9 del 29-05-2008 allega la nota prot. n. 5483 del 08-05-2008 avente per oggetto «Porte installate su uscite di piano e lungo le vie di esodo. Richiesta di chiarimenti normativi» [NdR].