DM 17 luglio 2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m².
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Il DM 17 luglio 2014 è pubblicato nella G.U. 28 luglio 2014, n. 173 ed è entrato in vigore il 27 agosto 2014.
Campo di applicazione del DM 17 luglio 2014
Il DM 17 luglio 2014 si applica per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m², svolte all’interno di un edificio, anche pluripiano.
La regola tecnica allegata al DM 17 luglio 2014 indica le misure tecniche e gestionali di prevenzione incendi da osservarsi nella progettazione, realizzazione ed esercizio di strutture destinate ad aerostazione, al fine di garantire l’uniformità di applicazione delle misure di sicurezza antincendio sul territorio nazionale da parte dei responsabili delle attività.
Ulteriori definizioni previste nel DM 17 luglio 2014
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali la regola tecnica rimanda, oltre che al D.M. 30 novembre 1983, anche al Regolamento CE n. 300/2008 dell’11 marzo 2008. La regola tecnica definisce inoltre:
Aerostazione
Infrastruttura aeroportuale comprese le relative pertinenze commerciali, di servizio, di ristoro e di controllo del passeggero, attrezzata per la permanenza, i controlli di sicurezza, l’imbarco, lo sbarco e per il transito dei passeggeri e del loro bagaglio.
Responsabile dell’attività
Fatti salvi i casi specifici, in generale è la Società di gestione dell’attività aeroportuale, le cui competenze sono definite all’art. 705 del Codice della Navigazione.
Area lato volo (airside)
È l’area di manovra di un aeroporto, terreni ed edifici adiacenti, o parti di essi, l’accesso ai quali è limitato.
Area lato terra (landside)
Parti di aeroporto, terreni adiacenti ed edifici o parti di edifici che non si trovano nell’area lato volo (airside).
TPHP (Typical Peak Hour Passengers)
Numero di passeggeri nell’ora di punta tipica.
Strato di aria libera da fumo
Zona compresa fra il livello del pavimento e il limite inferiore dello strato di fumo in cui la concentrazione del fumo è minima e le condizioni sono tali da permettere il movimento agevole delle persone.
Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi
Per le aree e impianti a rischio specifico classificate come attività soggette a controllo ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, salvo quanto diversamente previsto nella regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all’articolo 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139.
Il testo ufficiale del D.M. 17 luglio 2014 è pubblicato nella G.U. 28 luglio 2014, n. 173.