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Circolare n. 88 del 19-07-1949

Depositi di fiammiferi[1].

Per opportuna norma si portano a conoscenza dei Comandi dei Corpi dei Vigili del Fuoco le decisioni relative all’oggetto adottate dalla Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, nella seduta del 19 maggio 1949 e contenute nell’estratto del verbale qui di seguito trascritto:

«Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili».

Estratto del verbale della seduta n. 21/580 del 19 maggio 1949.

Oggetto: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Deposito di fiammiferi Quesito.

L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con la lettera n. 03/5849 del 28 aprile 1949, comunica che qualche Prefettura, in base alle «Norme Tecniche suggerite dalla Commissione per la regolamentazione dei depositi, opifici e trasporti delle sostanze che presentano pericolo di scoppio od incendio», ritiene che i fiammiferi giacenti presso Depositi Speciali o presso gli Uffici e Magazzini vendita generi di monopolio, siano da considerarsi sostanze solide a rapidissima accensione delle quali non sarebbe consentita la conservazione di quantità superiori a 25 Kg, senza prescritta licenza.

Nella stessa lettera, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, dopo aver fatto presente che i fiammiferi immagazzinati nei Depositi ed Uffici sopra accennati non presentano particolari pericoli di incendio, essendo esclusa la capacità di autocombustione e dato che vengono conservati in imballi che privano il contenuto della quantità d’aria necessaria per il propagarsi della combustione, dopo aver accertato che sia nei 600 magazzini di vendita sparsi in tutta Italia, sia nei Depositi speciali, sia durante i trasporti ferroviari, camionistici e marittimi, in molti anni non si sono verificati veri e propri casi di incendio, chiede al Ministero dell’Interno di voler impartire le opportune disposizioni alle Prefetture purché non comprendano i fiammiferi impacchettati fra le sostanze solide a rapidissima combustione.

In merito si rileva quanto segue:

Allo stato attuale della legislazione, i Depositi di fiammiferi non sono disciplinati da Regolamenti o Norme generali. Nei casi segnalati è quasi certo, perciò, che si tratti della richiesta fatta da alcuni Prefetti della osservanza da parte dei Depositi e magazzini dell’Amministrazione dei Monopoli di Norme stabilite da Enti locali in applicazione dell’art. 64 del Testo Unico delle leggi di PS (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Dal contesto della lettera in vista, si arguisce facilmente che tali disposizioni locali sono modellate sopra le «Norme tecniche, ecc. ecc.». Norme pubblicate intorno ai 1910-11 e che, per quanto non siano mai state rese obbligatorie con precetto legislativo nemmeno in applicazione dell’art. 63 del citato Testo Unico delle leggi di PS sono servite di base a varie regolamentazioni generali ed attualmente anche alle disposizioni degli Enti locali per la disciplina dei depositi, magazzini, negozi di vendita ecc. di merci pericolose. Stando così le cose, l’Amministrazione dei Monopoli avrebbe forse dovuto limitare la sua richiesta nel puro ambito amministrativo onde accertare l’applicabilità o meno di tali disposizioni ai propri Depositi o magazzini. Dal punto di vista tecnico non sembra infatti giustificata la richiesta di far togliere i fiammiferi da parte degli Enti locali, nelle loro disposizioni di sicurezza, dalla categoria delle «sostanze solide a rapidissima accensione».

Questa qualifica è certamente esatta ed al più si potrebbe discutere se ad essa non fosse preferibili quella, egualmente esatta e per qualche aspetto più severa, di «materie accensibili per sfregamento» che è la qualifica adottata nel Regolamento per il trasporto delle merci pericolose delle FF.SS. (Decreto Ministeriale 27 novembre 1934).

Comunque appare ovvio che i Depositi di fiammiferi di una certa importanza debbano sottostare a particolari norme di sicurezza.

Il fatto che in parecchi decenni l’Amministrazione dei Monopoli non abbia mai patito nei propri depositi gravi accidenti causati da incendi di fiammiferi non può certo essere attribuito a proprietà peculiari dei fiammiferi, ma piuttosto alle cure poste dagli stessi tecnici dell’Amministrazione nella disposizione dei Depositi e nella distribuzione dei fiammiferi nei singoli magazzini e cioè, in sostanza, alla osservanza di vere e proprie norme di sicurezza.

In altri campi altre Aziende dello Stato, come per esempio le Ferrovie e le Poste e Telegrafi, provvedono alla sicurezza contro l’incendio dei propri servizi con proprie speciali norme e sono perciò esentate dagli obblighi circa la vigilanza, licenze, autorizzazioni ecc. previste per le Aziende private da Norme generali similari. in analogia a ciò, facendo astrazione da altre considerazioni, si ritiene che anche i depositi di fiammiferi dell’Amministrazione dei Monopoli potrebbero essere esentati dai suddetti obblighi, eventualmente previsti da disposizioni locali, sempre che i Depositi siano disciplinati da norme di sicurezza e gestiti direttamente dall’Amministrazione.

I depositi gestiti da terzi, per conto o no dell’Amministrazione, dovrebbero essere invece sottoposti alla disciplina di eventuali norme locali.

A tale proposito, si osserva tuttavia che l’esame della questione ha messo in rilievo la necessità che, nelle predette disposizioni, la quantità massima di fiammiferi prevista libera da speciali autorizzazioni o licenze, sia notevolmente aumentata.

In effetti la quantità limite di 25 Kg contemplata in tali disposizioni è ripresa anch’essa dalle citate «Norme tecniche ecc. ecc.» che risalgono, come si è detto, a circa 40 anni fa. Ora, in tale epoca, esisteva in Italia un numero abbastanza considerevole di piccole fabbriche di fiammiferi i cui processi di lavorazione non erano sempre ineccepibili; inoltre era ancora assai diffuso l’impiego del fosforo giallo come costituente normale della miscela infiammabile dei fiammiferi.

Questo rendeva allora abbastanza pericoloso il magazzinaggio anche di quantità non molto grandi di fiammiferi e giustificava il limite relativamente molto basso di 25 Kg fissato dalla Commissione nella estensione delle «Norme».

Attualmente il numero delle fabbriche è ridotto ad appena poco più di venti; tutte applicano procedimenti di fabbricazione assai perfezionati e standardizzati; l’impiego del fosforo giallo è praticamente abolito; tutti i tipi di fiammiferi fabbricati (eccetto forse qualche tipo speciale, come per esempio i fiammiferi «contro vento») presentano garanzie di sicurezza per autocombustione o per urti accidentali senza confronto superiori a quelle dei fiammiferi fabbricati 40 anni fa.

Inoltre, si ritiene che anche nella disciplina dei Depositi di fiammiferi si debba seguire il criterio adottato in altre Regolamentazioni di merci pericolose (olii minerali, esplosivi, ecc.) e cioè di commisurare la pericolosità dei fiammiferi al loro effettivo contenuto di materiale pericoloso.

Nel caso specifico che ci interessa, un semplice controllo dei tipi di fiammiferi più comuni (f. di legno solforati; f. di cera; f. di sicurezza tipo svedesi; f. tipo minerva), ha infatti mostrato che il peso di miscela infiammabile contenuta in ogni scatola o bustina di fiammiferi è in media eguale a circa il 10-11 % del peso complessivo della scatola o bustina piena. Ora la miscela infiammabile è sostanzialmente la parte pericolosa dei fiammiferi e ad essa deve essere commisurata la quantità di fiammiferi da considerare liberi da ogni autorizzazione o speciale licenza.

A questo punto bisognerebbe esaminare la pericolosità in sé di detta miscela infiammabile o meglio delle diverse miscele infiammabili usate per i diversi tipi di fiammiferi in rapporto principalmente alla loro composizione, alle loro caratteristiche e a tutte le altre circostanze che, in pro o in contro, concorrono a fare di tali miscele dei materiali pericolosi; l’esame tuttavia di questi fattori appare palesemente assai malagevole ed impossibile.

Tuttavia, tenendo presenti le disposizioni esistenti per la polvere pirica che in un certo senso può essere presa come termine di confronto e naturalmente valutando, sia pure sommariamente, tutte le circostanze che concorrono a fare delle miscele infiammabili per fiammiferi materiali meno pericolosi della polvere pirica, si traggono le seguenti conclusioni:

  1. quantità di fiammiferi da ritenere libera da ogni autorizzazione o speciale licenza, può essere stabilita anziché in 25 Kg, in 250 Kg lordi compresi il peso delle scatole o bustine, involucri di carta o cartone, escluso, però, il peso degli imballaggi esterni (casse di legno e simili) per tutti i Depositi, Uffici di vendita, Magazzini ecc. collocati in centri abitati e posti, eventualmente, anche in fabbricati destinati in parte ad abitazione;
  2. per i Depositi posti alquanto fuori dei centri abitati, in fabbricati isolati, non abitati, la suddetta quantità può essere portata fino a 500 Kg.
  3. suddivisione in classi dei depositi di maggiore entità può essere stabilita come segue:
    • 1^ classe: oltre 50 t.
    • 2^ classe: oltre 10 t fino a 50 t.
    • 3^ classe: oltre 500 Kg fino a 10 t.

Non si conoscono esattamente quali siano le prescrizioni di ubicazione, struttura, distribuzione dei locali ecc., stabilite dalle predette disposizioni locali per le varie classi di Depositi di fiammiferi; si pensa che anche queste prescrizioni siano modellate su quelle alquanto generiche indicate dalle «Norme tecniche ecc. ecc.». si ritiene pertanto molto opportuno che l’Amministrazione dei Monopoli e le Prefetture segnalino al Ministero dell’Interno Direzione Generale della P.S. Ufficio Esplosivi, caso per caso, i depositi che abbiano dato o diano luogo a controversie con le Autorità locali per le questioni di cui è fatto cenno nella presente relazione e ciò principalmente per la mancanza di norme generali e la relativa sommarietà delle prescrizioni delle «Norme tecniche ecc. ecc.» su cui sono basate le disposizioni locali di sicurezza.

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[1]    Sull’argomento si veda anche la circolare prot. n. P223/4142 sott. 1 del 01-02-1997 «Depositi commerciali di fiammiferi – Chiarimenti ed indirizzi applicativi di prevenzione incendi».