Nota Dipartimento PS prot. n. 557/PAS/U/014141/13500.B(18) del 31-07-2012
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2010.
Si fa riferimento alla nota sopra evidenziata, con la quale codesta Prefettura chiede chiarimenti sulla interpretazione dell’art. 6, comma 2-quinquies del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 (introdotto dall’articolo 54, comma 1. lettera a., della legge 29 luglio 2010, n. 120) nella parte che concerne la sottoposizione agli art. 68 e 80 TULPS delle attività di intrattenimento e svago danzante svolte all’interno degli stabilimenti balneari in orario serale e notturno.
La citata disposizione, introdotta in sede di modifica del Codice della Strada, nell’ambito di una generale delimitazione delle fasce orarie in cui è consentita la somministrazione di alcolici negli esercizi pubblici muniti della licenza di cui all’art. 86 T.U.L.P.S., stabilisce che i titolari o i gestori di stabilimenti balneari sono autorizzati a svolgere attività di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, solo nella fascia temporale ricompresa tra le ore 17.00 e le ore 20.00, in tutti i giorni della settimana.
La norma, dunque, da un lato autorizza direttamente i titolari di licenza ed i gestori di stabilimenti balneari allo svolgimento, nella fascia oraria indicata, di tali attività, chiaramente accessorie rispetto a quella principale costituita dalla balneazione, ma, dall’altro, pone un limite orario non derogabile in via amministrativa, con la sola eccezione delle «autorizzazioni già rilasciale» allo svolgimento delle stesse attività in orario serale e notturno.
La parte finale dello stesso comma 2-quinquies che esclude l’applicazione dell’art. 80 TULPS e delle conseguenti verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, deve intendersi riferita – come correttamente osservato da codesta Prefettura – alle medesime attività accessorie autorizzate dallo stesso comma (per le quali non è perciò richiesta la licenza di cui all’art. 68 TULPS, neppure citato dalla norma), ossia quelle svolte in orario pomeridiano.
Detta esclusione non può, invece, operare con riguardo agli spettacoli musicali e/o danzanti svolti in orario serale o notturno, poiché per la quantità e la diversa composizione del pubblico richiamato, nonché per le caratteristiche e la natura stessa di tali eventi – condividendosi anche qui le argomentazioni di codesto Ufficio – essi non possono essere ricompresi tra le attività «accessorie» degli stabilimenti balneari, ma integrano autonome e specifiche attività di pubblico spettacolo da ritenere sottoposte alla disciplina generale prevista dagli artt. 68 e 80 TULPS.