Lettera circolare n. 3588/4109 del 03-03-1990
D.M. 6 luglio 1983. Chiarimenti.
Pervengono a questo Ministero quesiti riguardanti l’obbligo di classificazione, ai fini della reazione al fuoco, dei materiali da impiegarsi nella costruzione dei locali individuati nell’art. 1 del D.M. 6 luglio 1983.
Al riguardo si precisa che i materiali che, ai sensi del citato D.M., sono soggetti all’obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco, sono da intendersi soltanto quelli che vengono impiegati per la costruzione dei locali (pavimentazioni, pareti, coperture, soffitti e loro relativi rivestimenti), per la realizzazione delle scene e, per quanto attiene i materiali «di arredamento», i tendaggi, le poltrone (mobili imbottiti definiti nell’allegato A 1.5 del D.M. 26 giugno 1984) ed i sedili.
D.M. 6 luglio 1983 «Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere».
Le disposizioni di cui al D.M. 6 luglio 1983 riguardano le caratteristiche di comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei locali classificati nell’art. 17 della circolare del Ministero dell’interno n. 16 del 15 febbraio 1951.