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Nota n. 557/PAS/U/003790/13500.A(8) del 12-03-2019 (1)

Parchi acquatici e parchi avventura. Commissioni comunali/provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Si fa riferimento al quesito sopra specificato concernente l’individuazione della Commissione di vigilanza, comunale o provinciale, competente ad esprimere il parere di cui all’art. 80 Tulps in relazione ai parchi acquatici ed ai parchi avventura.

Al riguardo, si premette che, ai sensi dell’art. 142, comma 9, lett. b), del Reg. Esc. al TULPS, viene attribuita, tra l’altro, in via esclusiva alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo la competenza alla verifica dei parchi di divertimento e delle attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori, o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

L’art. 2, lett. d), del D.M. 18 maggio 2007 ha definito il parco di divertimento come «il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista un’organizzazione, comunque costituita di servizi comuni».

Con circolare n. 17082/114 del 1° dicembre 2009, questo Ministero ha fornito chiarimenti e indirizzi applicativi in relazione alle norme contenute nel citato Decreto Ministeriale e, nella fattispecie, ha precisato che l’ambito di competenza delle Commissioni di vigilanza riguarda sia i parchi di divertimento, come sopra definiti, sia le altre tipologie di parchi tematici, acquatici, avventura, faunistici, costituiti da aree recintate, in genere con ingresso a pagamento, allestite con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e/o giochi e attrezzature fruibili dal pubblico e/o con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.

Tanto premesso, concordando con le considerazioni espresse da codesta Prefettura ed in linea con l’avviso inoltrato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco(2) che legge per conoscenza, si ritiene di confermare l’orientamento di questo Ufficio per cui la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è individuata quale organismo competente ai sensi del citato art. 80 in merito alle strutture in questione.

Invero, tale orientamento si basa sull’esame della composizione del Consesso stesso, presieduto dal Prefetto, che, prevedendo la partecipazione di professionalità tecniche di livello sovracomunale, ne conferisce una posizione privilegiata di maggiore garanzia e tutela della sicurezza e incolumità pubblica.

Quanto sopra si rimette quale contributo in funzione degli adempimenti di competenza di codesta Prefettura, competente a valutare le singole fattispecie in sede locale.


Note

(1) Nota del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l’amministrazione generale – Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale (NdR). 

(2)  Con nota DCPREV prot. n. 17013 del 07-12-2018 di pari oggetto il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha inoltrato il quesito al Dipartimento della pubblica sicurezza facendo presente che non si evidenziavano aspetti prettamente riconducibili alla prevenzione e sicurezza antincendi.

Il Dipartimento VVF condivideva comunque il parere della Prefettura … nell’individuare la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo competente relativamente alle strutture in oggetto (parchi acquatici e parchi avventura).

Quanto sopra anche in considerazione di un precedente pronunciamento riportato nella nota prot. n. P398/4109 sott. 37/B 1. del 03-07-2007 (NdR).