Con Decreto direttoriale INL n. 111 del 20 settembre 2023 a decorrere dal 1° luglio 2023 è stata disposta la rivalutazione quinquennale, nella misura del 15,9%, delle ammende relative alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge.
L’articolo 306, comma 4-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro), come modificato dal decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 (G.U. n. 150 del 28 giugno 2013), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22 agosto 2013), stabilisce (con l’articolo 9, comma 2) che le ammende riferite a contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso decreto e da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
Cronologia rivalutazione delle sanzioni
In sede di prima applicazione la rivalutazione è avvenuta, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%, con applicazione alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data.
Successivamente, con Decreto direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018, con decorrenza 1° luglio 2018 è stata stabilita una rivalutazione del 1,9%.
Quindi, l’articolo 1, comma 445, lettera d) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 – S.O. n. 62) ha previsto la maggiorazione del 10%, a decorrere dal 1° gennaio 2019, degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Infine, con Decreto direttoriale INL n. 111 del 20 settembre 2023, con decorrenza 1° luglio 2023 è stata stabilita una rivalutazione del 15,9%.
Riepilogo delle disposizioni
Alla luce di quanto sopra, si riepilogano, di seguito, le disposizioni relative alla rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che si sono susseguite nel tempo:
- Decorrenza 1° luglio 2013: rivalutazione 9,6% (Articolo 306, comma 4-bis del D.lgs n. 81/2008, come modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito dalla legge n. 99/2013);
- Decorrenza 1° luglio 2018: rivalutazione 1,9% (Decreto direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018, nell’avviso nella GU n. 140 del 19 giugno 2018);
- Decorrenza 1° gennaio 2019: maggiorazione 10% (articolo 1, comma 445, lett. d) della legge n. 145/2018, pubblicata sulla GU n. 302 del 31 dicembre 2018 – S.O. n. 62);
- Decorrenza 1° luglio 2023: rivalutazione 15,9% (Decreto direttoriale INL n. 111 del 20 settembre 2023).
Pertanto, a titolo di esempio, ove nel testo originario del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, è prevista un’ammenda di 1.000,00 euro, questa deve intendersi rivalutata come segue:
- Fino al 30 giugno 2013: 1.000,00 euro;
- Dal 1° luglio 2013: 1.096,00 euro (+9,6%);
- Dal 1° luglio 2018: 1.116,82 euro (+1,9%);
- Dal 1° gennaio 2019: 1.228,50 euro (+10%);
- Dal 1° luglio 2023: 1.423,83 euro (+15,9%).
Disciplina sanzionatoria
Per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, il capo II del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 recante «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro» prevede una causa speciale di estinzione di tali reati di tipo contravvenzionale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, in base alle norme indicate nell’allegato I del decreto.
La procedura prevista dal D.Lgs. n. 758/1994 è limitata alle contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o ammenda.
L’estinzione è collegata al verificarsi di due successivi eventi: il tempestivo adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza ed il pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.