Circolare DCPREV prot. n. 14517 del 22-11-2012
Detenzione di manufatti esplodenti presso esercizi di minuta vendita. Chiarimenti.
Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia della nota 557/PAS/E/016056/XV.H.MASS(77)BIS del 12 novembre 2012 (Prot. n. 557/PAS/U/019654/XV.H.MASS(77)BIS del 13 novembre 2012) con la quale l’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha inteso fornire alcuni chiarimenti in materia di detenzione di manufatti esplodenti presso esercizi di minuta vendita.
Nota prot. n. 557/PAS/U/019654/XV.H.MASS(77)BIS del 13-11-2012
Detenzione di manufatti esplodenti appartenenti alla V Categoria – gruppi D ed E presso gli esercizi di minuta vendita di cui al capitolo VI dell’Allegato «B» al Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, come modificato dal D.M. 9 agosto 2011. Richiesta di chiarimenti.
Sono pervenute, da parte di alcune Prefetture ed associazioni di categoria, richieste di chiarimenti su questioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento delle licenze concernenti gli esercizi di minuta vendita, ai sensi dell’art. 6 comma terzo del D.M. 9.8.2011, e precisamente si chiede di far conoscere:
- se all’art. 1, punto 1, comma 2 del Cap. VI dell’Allegato B al Esec. T.U.L.P.S., così come novellato dall’art. 4, comma 4, del D.M. 9.8.2011, la locuzione «in aggiunta» possa essere interpretata «al di fuori» del contenuto della licenza ex art. 47 del T.U.L.P.S., per cui nel locale di vendita si potrebbero detenere, senza variazione della licenza, fino a 50 kg di manufatti della V categoria Gruppo D ed un quantitativo variabile di manufatti della V categoria Gruppo E, determinabile in base alla cubatura del locale ed alle modalità di conservazione;
- se il raddoppio dei quantitativi di artifici di V categoria gruppo C, se confezionati in «blister» autoestinguenti, come previsto dalle lettere a) – c) – d) dell’art. 3 del soprarichiamato Capitolo VI dell’Allegato B al Reg. Esec. T.U.L.P.S, come novellato dall’art. 4, comma 4, del D.M. 9 agosto 2011, sia vincolato o meno al rapporto tra Kg netti e cubatura del locale, così come previsto per la detenzione di tali manufatti nella forma non blisterata.
Tenuto conto che si tratta di problematiche di rilevanza generale, per uniformità di indirizzo, quanto al primo quesito si richiama l’attenzione di codesti Uffici evidenziando, per quanto riguarda il primo quesito, che l’art. 1, punto 1, del Cap. VI dell’allegato B al Reg. Esec. T.U.L.P.S., come modificato dall’art. 4, comma 4, del D.M. 9.8.2011, prevede la possibilità di detenere «… in aggiunta a quanto indicato al punto 4 del presente articolo…», ovvero in aggiunta al contenuto della licenza (e quindi al di fuori di essa), nei locali in cui è consentito l’accesso al pubblico «omissis… fino a complessivi 50 kg netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D, nonché manufatti classificati nella V categoria, gruppo E; la quantità complessiva dei manufatti classificati nella V categoria gruppi D ed E dovrà rispettare quanto previsto al successivo art. 2, punto 2, secondo comma».
Quindi, tali prodotti devono essere stoccati nel rispetto del vincolo di un metro cubo ogni 3,5 kg di massa netta.
Il medesimo art. 1 prevede, inoltre, che «In tali locali possono essere detenuti e venduti capsule innescate in un quantitativo massimo di n. 25.000 e bossoli innescati fino a un quantitativo massimo di n. 50.000, approvvigionati e conservati nelle confezioni originali e commercializzati nella confezione originale minima…», nel solo rispetto delle modalità di conservazione che, nei locali in cui è consentito l’accesso al pubblico, è da intendersi «sugli scaffali».
Pertanto, il titolare della licenza dell’esercizio di minuta vendita può, comunque, detenere nei locali suddetti i prodotti esplodenti di cui sopra, sebbene non riportati nel contenuto della licenza.
Ne deriva che, qualora il titolare della licenza dell’esercizio di minuta vendita – per mera scelta commerciale o perché non possiede i requisiti richiesti connessi alla «cubatura libera» dei locali di deposito – non abbia presentato istanza con la quale richiede di poter detenere anche i quantitativi di esplodenti di «V-D» e «V-E», previsti al citato Cap. VI, art. 3 (Contenuto della licenza), punto e), la licenza già rilasciata – e, eventualmente, anche già modificata a seguito di «sostituzioni» o «rinunce» applicabili su alcuni prodotti a seguito di comunicazione dell’interessato – continua ad essere valida e non necessita di alcuna variazione da parte di codesti Uffici.
Nella prospettata ipotesi di implicita «rinuncia» alla possibilità di detenere nei «locali deposito» prodotti appartenenti alla V categoria – gruppi «D» ed «E», l’interessato è autorizzato – fatta salva l’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 – a detenere tali prodotti, esclusivamente nei locali in cui è consentito l’accesso al pubblico, come di seguito riepilogato:
- i prodotti appartenenti alla V categoria – gruppo «D» possono essere detenuti in un quantitativo fino a kg 50 netti, purché siano rispettati i limiti di un metro cubo ogni 3,5 kg netti di prodotti;
- i prodotti appartenenti alla V categoria – gruppo «E», pur non avendo un limite massimo di carico, devono, comunque, essere stoccati nel rispetto del vincolo di un metro cubo ogni 3,5 kg di massa netta;
- i manufatti appartenenti alla V categoria – gruppo «E» del tipo «capsule innescate per cartucce» e «bossoli innescati» sono sottoposti al solo vincolo numerico, ovvero capsule innescate fino a n. 25.000 e bossoli innescati fino a n. 50.000, nel rispetto delle modalità di conservazione e cioè, nei locali in cui è consentito l’accesso al pubblico, «sugli scaffali».
Si precisa, inoltre, che resta ferma la possibilità di detenere, nei locali in cui è consentito l’accesso al pubblico, oltre agli esplodenti sopraindicati, polveri di I categoria e cartucce di V categoria, gruppo «A» per armi lunghe, nei limiti quantitativi indicati nella licenza e nel rispetto dei limiti imposti all’art. 2 (Prescrizioni sui locali), punto 2, secondo comma del Cap. VI, All. B, Reg. Esec. T.U.L.P.S.
Si ritiene comunque opportuno effettuare un generale, complessivo riepilogo anche ai fini applicativi, della problematica in esame.
In particolare, come, peraltro, già rappresentato con circolare del 20 dicembre 1999, n. 559 (G.U. n. 15 – serie generale – del 20.1.2000), avente ad oggetto «Decreto 23 settembre 1999 – Modificazioni agli allegato A e B al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si evidenzia che, ove il richiedente intenda avvalersi della facoltà di detenere tutte le categorie di prodotti esplodenti ammessi, sia alla luce delle modifiche apportate nel 1999 che di quelle più recenti (D.M. 9.8.2011), il medesimo potrà ottenere una licenza che consente, nella sua forma più semplice, di detenere e vendere 115 Kg netti di prodotti esplodenti così suddivisi:
- 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina della prima categoria, più
- 50 kg netti di cartucce per armi comuni, più
- 20 kg netti di manufatti della IV categoria, più
- 20 kg netti di manufatti della V categoria gruppo C.
Per tali quantitativi sono consentite molteplici possibilità di rinunce o sostituzioni per categoria e quantità, fermo restando il quantitativo massimo di 200 kg, ai sensi dell’art. 1 (Generalità), punto 4) e dell’art. 3 (Contenuto della licenza) del Cap. VI, All. B, Reg. Esec. T.U.L.P.S. come da ultimo modificati dall’art. 4, comma 4, del D.M. 9.8.2011.
A tale limite di 200 kg possono essere aggiunti i quantitativi di manufatti di V/D e V/E, autorizzati in licenza, come previsto dalla lett. e) dell’art. 3 del citato Cap VI All. B, Reg. Esec. T.U.L.P.S., come modificato dall’art. 4 comma 4 del D.M. 9.8.2011.
Per la detenzione di tali ulteriori quantitativi dovrà essere presentata apposita istanza di aggiornamento della licenza, non essendo all’uopo sufficiente la mera «comunicazione» alla competente autorità di pubblica sicurezza.
Con riguardo alla conservazione dei prodotti esplodenti, occorre precisare che, nei locali dove non è consentito l’accesso al pubblico (quindi destinati al solo deposito) vigono talune limitazioni da rispettare in ordine alla modalità di detenzione di esplosivi per ciascun ambiente. Pertanto – come peraltro stabilito dalla Commissione Consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, nella seduta del 3 settembre 2012 – nel singolo locale adibito a deposito, si possono detenere contemporaneamente, a scelta, se autorizzati:
- cartucce di ogni calibro (quindi di V categoria – gruppo «A» e gruppo «E») con polveri della I categoria e capsule innescate e bossoli innescati;
oppure:
- manufatti appartenenti alla IV categoria con quelli della V – gruppo «C», gruppo «D» e gruppo «E» (tale ultimo gruppo limitatamente agli artifici da divertimento);
oppure:
- qualsiasi manufatto appartenente alla V categoria, ad esclusione del gruppo «B» che negli esercizi di minuta vendita non è mai consentito.
In relazione al secondo quesito, sentita in merito la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle armi – per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive nella seduta del 17 ottobre 2012, si precisa che, nel caso di prodotti di V categoria gruppo C, qualora gli stessi siano confezionati in blister autoestinguenti, il raddoppio del quantitativo previsto dalle lettere a) – c) – d) dell’art. 3 del soprarichiamato Capitolo VI, All. B, Reg. Esec. T.U.L.P.S., come modificato dall’art. 4, punto 4, del D.M. 9. 8. 2011, non è vincolato al rispetto del rapporto tra Kg netti e cubatura del locale, così come è, invece, richiesto per la detenzione di tali manufatti nella forma non blisterata. Rimane fermo, in ogni caso, il rispetto delle modalità di conservazione di cui all’art. 2 (Prescrizione sui locali), punto 2, quarto e quinto comma, del medesimo Capitolo VI.
La medesima Commissione ha, altresì, deliberato che i blister debbano essere realizzati con materiale autoestinguente, che impedisca la propagazione della combustione sia verso l’interno che verso l’esterno.