Circolare n. 557/PAS/U021352/XV.H. MASS(39) del 06-12-2012
Lancio delle lanterne volanti – Quesito[*].
[*] Nota del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l’amministrazione generale – Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.
Si fa riferimento alla nota …, con la quale codesta Questura evidenzia le criticità relative al lancio delle «lanterne volanti».
Al riguardo, si rappresenta che lo scrivente Ufficio condivide le preoccupazioni espresse con la citata nota, evidenziando che l’attività del lancio delle lanterne volanti sia stata oggetto, proprio a fronte della intrinseca pericolosità per l’ambiente ed il traffico aereo, di particolari restrizioni o divieti da parte di altri Stati.
Tanto premesso, si ritiene che la normativa vigente disciplini l’utilizzo dei prodotti in argomento, che deve essere annoverato quale «accensione pericolosa», tra le disposizioni previste dall’art. 57 del T.U.L.P.S.[1]
In merito, appare di particolare rilievo il parere negativo, per il lancio di lanterne volanti, espresso dall’Ufficio della Protezione Civile del comune … che ha giustificato il divieto in relazione all’elevato rischio di propagazione incendi.
Pertanto, le manifestazioni pubbliche che implicano il lancio di detti manufatti sono soggette alla licenza del citato art. 57 del T.U.L.P.S., per il rilascio della quale il richiedente deve dichiarare di aver inoltrato istanza anche alla competente Autorità Aeroportuale.
Anche l’utilizzo di tali prodotti in occasione di «feste private» configura la fattispecie di «accensione pericolosa» e tale condotta potrà integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 703 del codice penale[2].
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[1] Sull’argomento relativo al rilascio della licenza ex articolo 57 T.U.L.P.S. per il lancio delle lanterne volanti si veda la nota prot. n. 557/PAS/U/013579/XV.H.MASS(39) del 29-08-2016 [NdR].
[2] Articolo 703 c.p.: «Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a 103 euro. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese» [NdR].