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Nota n. 557/PAS/U/013579/XV.H.MASS(39) del 29-08-2016

Rilascio della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. per il lancio delle lanterne volanti(*).

 

(*)Nota del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l’amministrazione generale – Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.

 

In riferimento al quesito …, si rappresenta quanto segue:

L’impiego delle c.d. dette «lanterne cinesi» … è già stato affrontato da quest’Ufficio che ha espresso il parere indicato con la circolare 557/PAS/U021352/XV.H.MASS(39) del 06.12.2012.

Nel richiamare integralmente il contenuto della predetta circolare particolare attenzione va posta al punto in cui, per il lancio di detti manufatti, risulta necessario chiedere ed ottenere sempre, dall’Autorità locale di Pubblica Sicurezza, una licenza ex art. 57 T.U.L.P.S.[1]

Trattandosi in generale «di accensioni pericolose», è bene ribadire che stante la loro particolare tipologia non è possibile escludere a priori che, pure laddove esse venissero accese in luogo privato, durante il volo vadano ad interessare i luoghi specificati dalla citata norma e quindi qualsiasi «… luogo abitato, sue adiacenze o pubblica via o in direzione di essa…».

Tale eventualità rende quindi sempre obbligatoria la richiesta ed il rilascio della licenza ex art. 57 T.U.L.P.S., così come già indicato nella citata circolare 557/PAS/U021352/XV.H.MASS(39) del 06.12.2012, da parte della competente Autorità di P.S., che valuterà attentamente tutte le circostanze di tempo e di luogo che verranno rappresentate nelle singole istanze.

A tal riguardo, in risposta allo specifico quesito sull’organo tecnico competente a valutare i fattori di rischio che conseguono all’accensione delle lanterne volanti, va tenuto conto che, non trattandosi di prodotti contenenti materiali con effetto esplosivo, non appare discutibile la tesi per cui la competenza di merito non sia riservata, in via esclusiva, alla Commissione Tecnica Territoriale istituita presso le Prefetture.

Tuttavia è opportuno ricordare che così come stabilito dal D.M. 19 novembre 2014 – modificato dal D.M. 17 marzo 2015 – nella regolare composizione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti è prevista, ex art. 2 punto 2, la presenza del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e che, ai sensi dell’art. 2 punto 6, il Prefetto può sempre avvalersi di esperti esterni che, in relazione a specifiche competenze in determinate materie, possono integrare, senza diritto di voto, l’ordinaria composizione e quindi le funzioni consultive e prescrittive della C.T.T.

Alla luce di quanto sopra, in assenza di intervento della citata C.T.T., si ritiene che le competenti Autorità locali possano attivare varie professionalità, quali ad es. il Comando Provinciale dei VV.FF., in grado di valutare la problematica in relazione alle specifiche fattispecie per le conseguenti determinazioni e/a prescrizioni del caso.  …


[1]    Articolo 57 T.U.L.P.S.: «Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco‚ lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi. La licenza è altresì richiesta per l’apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell’ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza. Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria» (NdR).