Nota DCPREV prot. n. 9060 del 25-06-2013
Titolarità degli adempimenti relativi alla sicurezza antincendio negli edifici scolastici.
Pervengono a questa Direzione Centrale comunicazioni dalle strutture periferiche relative alla non uniforme applicazione sul territorio dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti, di cui al n. 67 dell’allegato I dello stesso decreto.
A tal proposito si rammenta che in materia è intervenuto il parere CS 33778/2010 del 13/12/2010, Sez. VII, del l’Avvocatura Generale dello Stato, ribadito dalla stessa Avvocatura con nota del 15/02/2012, concernente i casi in cui l’edificio scolastico sia di proprietà degli Enti locali e da questi concessi in uso all’Amministrazione scolastica.
In base a tale recente ricostruzione del quadro normativo, risulterebbe che in materia sussista una separazione di competenze per quanto riguarda gli adempimenti ai fini della sicurezza antincendio. Da un lato, gli obblighi di cui al D.P.R. n. 151/2011 risulterebbero fare capo al rappresentante pro-tempore dell’Ente locale proprietario dell’edificio scolastico. Dall’altro, il dirigente scolastico sarebbe il destinatario degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in quanto titolare della qualifica di datore di lavoro. Su questi graverebbe solo l’obbligo di segnalare per iscritto al Sindaco/Presidente della Provincia la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, se già non adempiuti.
Tutto quanto sopra espresso, pertanto, al fine della corretta predisposizione degli atti di competenza, si invitano codesti Uffici a verificare se siano state date al riguardo direttive uniformi da parte delle Procure Generali della Repubblica.
Attribuzioni di titolarità nelle procedure finalizzate all’acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per gli edifici scolastici. Parere AGS del 13 dicembre 2010 prot. n. 383515 – Richiesta di chiarimento.
(nota dell’Avvocatura Generale dello Stato del 15/02/2012-55576P).
In materia di Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per l’edilizia scolastica, sono pervenute numerose richieste di chiarimento con riferimento al parere n. 383515 del 13 dicembre 2010, sul quale si è espresso in conformità il Comitato Consultivo di questa Avvocatura.
In particolare, vengono sottoposti alla Scrivente i seguenti quesiti:
1) «Quale sia l’interpretazione univoca riguardo l’esatta attribuzione della titolarità degli adempimenti previsti dalla normativa antincendi per gli edifici scolastici», posto che, a dire del Ministero dell’Interno, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con consultazione del 23/10/2002 si era espressa in termini difformi dal parere in oggetto.
Al riguardo si osserva che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, RD 30/10/1933, n. 1611, l’Avvocato Generale dello Stato, «risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell’Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni».
Da quanto esposto emerge che, qualsiasi sia stato l’orientamento delle Avvocature Distrettuali ovvero delle Amministrazioni dello Stato prima del parere dei 13 dicembre 2010, è quest’ultimo che determina l’indirizzo univoco in materia di procedure di rilascio del CPI per gli edifici scolastici.
Infatti, il parere del 13/12/2010 (CS 33778/2010) è stato adottato sentito il Comitato Consultivo che si è espresso in conformità.
2) «Rilevanza della normativa sopravvenuta di cui al DPR 1/8/2011, n. 151».
Il combinato disposto degli artt. 19 l. n. 241/1990 (in tema di SCIA, come modificato dal DL 70/2011) nonché 4, comma 1, del DPR 1 agosto 2011, n. 151, pur importando rilevanti novità circa le pratiche per l’acquisizione del CPI, non hanno introdotto modificazioni in ordine alla legittimazione attiva procedimentale, rimanendo questa in capo agli «enti ed i privati responsabili delle attività» (art. 3, comma 1, DPR n. 151/2011), cosi come già generalmente previsto dalla precedente disciplina di cui all’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 139/2006, decreto legislativo di cui peraltro il DPR n. 151/2011 costituisce normativa di applicazione.
2) «Quale sia il riparto di competenze tra Ente Locale (Provincia e Comune) e Dirigente Scolastico».
Come si ha già avuto modo di evidenziare nel parere del 13 dicembre 2010, l’istanza per il rilascio del CPI, sia pure sotto forma di segnalazione certificata di inizio attività (comb. disp. degli articoli 19, comma 1, l. n. 241/1990 e s.m.i., e 4, comma 1, DPR n. 151/2011), deve essere fatta dal titolare dell’attività (art. 3, comma 1, DPR n. 151/2011; art 16, comma 1, D.Lgs. n. 139/2006).
Al MIUR – e segnatamente ai Dirigenti Scolastici – spetta la gestione concreta dell’attività di insegnamento, con esclusione di ogni incombenza inerente «la destinazione di determinati locali a sede di scuole» (Cassazione, Sez. Trib., 18 aprile 2000, n. 4944; Cassazione, Sez. 1, 1° settembre 2004, n. 17617).
Viceversa, sugli Enti Locali grava l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici adibiti a scuola, vale a dire il dovere di rendere l’immobile idoneo all’uso scolastico, il tutto ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge 11 gennaio 1996, n. 23 (arg. ex Cassazione, Sez. Trib., 18 aprile 2000, n. 4944; Cassazione, Sez. I, 1° settembre 2004, n, 17617).
In conclusione, a parere della scrivente si riconferma che, dal momento che il CPI attiene alla destinazione dei locali pubblici rispetto all’uso scolastico, l’istanza di rilascio dello stesso, oggi sotto forma di SCIA, è posta a carico degli Enti Locali, i quali dovrebbero attivarsi anche d’ufficio.
Per converso, i Dirigenti Scolastici sono comunque titolari di un generico dovere di sorveglianza sulla sicurezza nell’ambiente scolastico (tra le tante cfr. Cassazione, Sez. III, 28 agosto 1995, n. 9047) e dunque devono segnalare all’Ente Locale competente l’eventuale mancanza della certificazione antincendio (cfr. anche l’art. 5, DM 29 settembre 1998, n. 382).
3) «Quali siano le distinte responsabilità, in capo agli Enti Locali ovvero ai Dirigenti Scolastici, che possono emergere in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza, ai fini di una corretta attribuzione delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di prevenzione incendi».
A) Come già sottolineato nel parere del 13 dicembre 2010, la responsabilità penale conseguente alla mancanza del CPI nelle scuole pubbliche è sicuramente esclusa per i funzionari degli Enti Locali, vuoi per i Dirigenti Scolastici, ai sensi del comb. disp. degli articoli 1, primo comma, e 5, primo comma, della legge 7 dicembre 1984 a. 818 (cfr. Corte Costituzionale, 11 giugno 1990, n. 282; Cassazione, Sez. III Pen., 27 aprile 1992).
Nondimeno, successivamente, con riguardo a fattispecie diversa dall’edilizia scolastica, la Cassazione, Sez. III Pen., con sentenza del 15 febbraio 2011, n. 5597, ha osservato come:
- il comb. disposto degli articoli 36, 37 e 389, letti b), DPR n. 547/1955, risulta ancora applicabile: motivo per cui, i titolari di aziende o lavorazioni che non abbiano, ai sensi dell’art. 37 succitato, sottoposto ai Vigili del Fuoco i progetti di nuovi impianti da costruire ovvero i progetti di modifiche di strutture già costruite (e dunque non abbiano richiesto, né ottenuto, il CPI), ebbene tali soggetti sono punibili, ex art. 389 cit., «con l’arresto da due a quattro mesi o con rammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;
- se pure «è vero che le disposizioni citate sono state abrogate dall’art. 304 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, […] vi è continuità normativa con le nuove disposizioni»; vale a dire che, «in materia di prevenzione incendi, […] con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008, il DPR n. 547/55 è stato sì abrogato, ma la fattispecie criminosa è oggi prevista dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 16, richiamato dall’art. 46 […] del D.Lgs. n. 81 del 2008, per ribadire la sua perdurante vigenza anche a seguito dell’abrogazione del decreto n. 547 del 1955»: sussisterebbe quindi, una «continuità normativa tra la fattispecie criminosa abrogata e quella inserita nel vigente D.Lgs. n. 139/06 stante che per entrambe opera la disposizione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per l’assoggettamento al controllo dei vigili del fuoco che nell’azienda si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti».
Ne deriva che, secondo questa recente pronuncia del giudice di legittimità, residuerebbe una responsabilità penale per la mancata richiesta del CPI ai sensi del comb. disposto degli articoli 36, 37 e 389 lett. b), DPR n. 547/1955.
B) Venendo invece alle ipotesi di responsabilità civile od amministrativa derivanti dall’assenza del CPI negli edifici scolastici, si conferma quanto già evidenziato al punto 4 del parere del 13 dicembre 2010.
Peraltro, in virtù della conversione della domanda per il rilascio del CPI in SCIA (art. 19 legge n. 241/1990 e s.m.i.; art. 4, comma 1, DPR n. 151 /2011), una volta inviata la segnalazione certificata di inizio attività ai VV.FF da parte dell’Ente locale competente. Fattività scolastica può essere liberamente esercitata, salvo i provvedimenti inibitori che i Vigili del Fuoco dovessero adottare nei modi e nei termini di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del DPR n. 151/2011.
È altresì evidente, come già specificato nei precedente parere, che in presenza di una situazione di pericolo l’attività scolastica non può che essere sospesa, anche a prescindere dal provvedimento, del Sindaco riguardante la chiusura o meno dell’immobile.
Nei termini suestesi è il parere di questa Avvocatura.
Si resta a disposizione per ogni ed eventuale ulteriore chiarimento.