Circolare DCPREV prot. n. 10472 del 28-07-2017
Asili nido (d.M. 16/7/2014). Quesiti in materia di reazione al fuoco.
Con riferimento ai quesiti in oggetto (prot. DCPREV n. 2559 del 1/3/2016), richiamati nel corpo della presente lettera circolare, si forniscono le seguenti risposte di interesse generale.
Quesito 1:
La recente pubblicazione del D.M. 16-07-2014 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido» ha introdotto, per la prima volta nell’ambito «scolastico», requisiti di reazione al fuoco riguardanti i mobili imbottiti quali poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite e guanciali (punto 3.3, comma 2). Lo stesso comma, citando l’eccetera, sottointende che altre tipologie di mobili imbottiti debbano soddisfare il requisito «classe 1 IM». In questo tipo di attività normalmente sono presenti anche manufatti imbottiti, aventi le forme più variegate, destinati al gioco ma che di fatto costituiscono anche elementi di arredamento, alla stregua dei prodotti citati al comma 2. Si chiede se questi manufatti imbottiti rientrano tra quelli soggetti al requisito di reazione al fuoco.
Risposta al quesito 1:
Il paragrafo 3.3 del d.M. 16-7-2014 recita testualmente: «I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, guanciali, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM».
Si ritiene che l’insieme dei materiali con requisiti di reazione al fuoco in classe IM, ulteriori rispetto a quelli esplicitamente citati nella regola tecnica sugli asili nido ed afferenti alla categoria «eccetera» possa essere rappresentato, per analogia, dai mobili imbottiti indicati nella tabella S.1.4 del d.M. 3/8/2015 non ricompresi nell’elenco citato. In particolare:
d.M. 16-7-2014 par. 3.3 | d.M. 3-8-2015 cap. S.1, tab. S.1-4 |
Mobili imbottiti (*) | Mobili imbottiti (1) |
Poltrone | Poltrone |
Poltrone letto | – |
Divani | Divani |
Divani letto | Divani letto |
Sedie imbottite | – |
Guanciali | Guanciali (2) |
Materassi | Materassi |
Eccetera | Sommier |
Topper | |
Cuscini (2) |
Si ritiene pertanto che alla categoria «eccetera» di cui al paragrafo 3.3 del d.M. 16-7-2014 appartengano i sommier, i topper ed i cuscini, escludendo manufatti di altra forma destinati al gioco o di arredo.
(1) Per completezza, si ricorda che la definizione di mobile imbottito, ai fini della reazione al fuoco, è riportata nella norma UNI 9175 del 1987: «Mobile imbottito: manufatto destinato a sedersi e costituito da rivestimenti, interposti, imbottitura e struttura. Qualunque di questi componenti può mancare ad eccezione dell’imbottitura».
(2) Per guanciale, ai fini della reazione al fuoco, si intende un manufatto imbottito per appoggiare il capo; per cuscino, si intende un manufatto imbottito per la seduta.
Quesito 2:
Chiedo inoltre conferma che, analogamente agli altri decreti di prevenzione incendi verticali, i prodotti di cui al comma 2 del punto 3.3 debbano essere omologati ai sensi dell’art. 8 oppure certificati ai sensi dell’art. 10 del D.M. 26-06-1984 e successive modifiche e integrazioni.
Risposta al quesito 2:
Si conferma che anche per i prodotti di cui al punto 3.3 comma 2 del d.M. 16/7/2014 sono applicabili sia l’art. 8 che l’art. 10 del d.M. 26/6/1984 e s.m.i.
Osservazione 1:
Faccio infine presente che:
- il decreto di fatto non contempla gli asili nido con esattamente 30 persone presenti;
- il punto 3.3 non specifica i requisiti di reazione al fuoco, espressi in termini di classi italiane, nel caso in cui i prodotti da costruzione non siano soggetti alla marcatura CE.
Riscontro dell’osservazione 1:
Il titolo IV della regola tecnica allegata al d.M. 16 luglio 2014 è da intendersi applicabile agli asili nido non soggetti alla disciplina del d.P.R. 151/2011. In conseguenza di ciò, il suddetto titolo IV si applica ad asili nido con un numero di persone presenti pari o inferiore a 30. Si fa osservare che il punto 3.3 della regola tecnica cita il d.M. 15/3/2005 che propone l’abbinamento tra classi italiane ed europee per quei prodotti da costruzione privi di obbligo di marcatura CE. Pertanto, le tabelle da 1 a 4 devono essere intese come indicative di classi europee o italiane ad esse sostituibili in base al citato decreto.