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Circolare n. 27 MI.SA prot. n. 19648/4190 del 21-09-1985

Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della reazione al fuoco – Estensione delle omologazioni.

A seguito di vari quesiti pervenuti a questo Ministero in merito alla corretta interpretazione della normativa di cui al D.M. 26 giugno 1984 per la sua applicazione nelle attività regolamentate in materia ed, in particolare, nel settore riguardante l’utilizzazione di poltrone esistenti da ristrutturare onde adeguarle a quanto prescritto con i decreti ministeriali 6 luglio 1983, 28 agosto 1984 e 4 febbraio 1985, si forniscono le seguenti specificazioni:

 

1) Le prove necessarie per la classificazione di reazione al fuoco di poltrone (classi 1 IM e 2 IM), in base al D.M. 26 giugno 1984, riguardano unicamente il materiale costituente l’imbottitura, l’interposto se previsto, nonché il relativo rivestimento.

Di conseguenza i materiali costituenti il fusto e/o il supporto di poltrone sono ininfluenti ai fini della suddetta classificazione.

L’esito delle prove in argomento non è parimenti dipendente dalle dimensioni e dalla forma delle poltrone come pure, sulla base dei risultati delle prove a tutt’oggi effettuate dai laboratori autorizzati, risulta non determinante il colore e/o il disegno del tessuto di rivestimento.

L’ininfluenza dei suddetti parametri rende possibile a questo Ministero, senza ripetizione di prove, il rilascio di certificati di estensione di omologazione relativi a poltrone che si differenzino da un modello già omologato esclusivamente per uno o più dei parametri innanzi citati.

A tal fine la Ditta dovrà produrre a questo Ministero una dichiarazione di impegno circa l’esclusivo impiego dei medesimi materiali costituenti imbottitura, interposto e rivestimento del modello di riferimento, già omologato, nella produzione delle poltrone che da quest’ultimo si differenziano solo per i parametri ininfluenti innanzi citati.

 

2) In merito a singoli casi di locali di pubblico spettacolo, nei quali debba provvedersi in via definitiva all’adeguamento delle poltrone nei termini temporali indicati dall’articolo 5 del D.M. 28 agosto 1984, alla classe di reazione al fuoco prescritta dal decreto stesso, è attuabile la procedura semplificata nel seguito precisata.

Qualsiasi Ditta in possesso di certificato di omologazione per uno specifico modello di poltrona potrà procedere a sostituire i materiali costituenti le imbottiture, gli interposti ed i rivestimenti di poltrone esistenti in un determinato locale con altri identici a quelli utilizzati per la produzione del modello omologato stesso.

La Ditta dovrà dichiarare all’esercente del locale interessato, per la successiva acquisizione agli atti della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, l’avvenuta modifica delle poltrone esistenti, nel locale stesso, in conformità del modello omologato, precisando esplicitamente il nome del locale e relativo indirizzo nonché il numero delle poltrone che hanno subìto l’adeguamento.

Tale dichiarazione dovrà essere corredata di certificato di omologazione relativo al modello dalla stessa prodotto con l’uso dei materiali utilizzati per l’adeguamento.

Su ciascuna poltrona così ricondotta all’osservanza della norma vigente dovrà risultare apposta un’etichetta, chiaramente leggibile e stabilmente fissata, riportante oltre il marchio di conformità del modello omologato, indicato nel relativo certificato rilasciato da questo Ministero, la dizione: «poltrona rispondente alla classe (1 IM o 2 IM) ai sensi della circolare del Ministero dell’interno n. 27 in data 21 settembre 1985 (estremi della presente circolare)».

Interventi eseguiti secondo la procedura innanzi indicata escludono comunque la produzione e la commercializzazione dei manufatti destinati ad utilizzazioni esterne al locale che forma oggetto della sopraccennata dichiarazione rilasciata dalla Ditta.

Infine con la presente circolare si stabilisce l’importante principio che il certificato di omologazione rilasciato da questo Ministero per un determinato prodotto (moquette, tendaggio, poltrona etc..) è valido anche per prodotti con caratteristiche apparenti diverse, unicamente per colore e/o disegno, da quelle del prototipo del tessuto sottoposto a prove.

Le precisazioni contenute nella presente circolare consentono l’adozione di procedure rapide sia per l’adeguamento definitivo di poltrone esistenti in locali di pubblico spettacolo sia per la commercializzazione e per l’utilizzazione di vari tipi di materiali derivati da un prototipo omologato.

Tale circostanza, che riduce notevolmente gli oneri economici e temporali a carico di produttori ed operatori interessati, scaturisce dall’avvenuta individuazione dei parametri ininfluenti sui risultati delle prove di reazione al fuoco emersi dall’esperienza a tutt’oggi maturata nel settore.