DM 1 settembre 2021
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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Il decreto è entrato in vigore il 25 settembre 2022 (un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021).
Il DM 1 settembre 2021 è un decreto interministeriale, adottato dal ministro dell’interno di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dall’articolo 46 (Prevenzione incendi), comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Articolo 46, comma 3
«Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
- lettera a) i criteri diretti atti ad individuare:
- punto 1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- punto 2) misure precauzionali di esercizio;
- punto 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- punto 4) criteri per la gestione delle emergenze;
- lettera b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione».
Decreto controlli
Il DM 1 settembre 2021, comunemente denominato «Decreto controlli», stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio fissando, con le modalità stabilite nell’Allegato II al decreto, le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività.