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DM 18 maggio 1995

soluzioni idroalcoliche normeApprovazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche.

 

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Il DM 18 maggio 1995 è pubblicato nella G.U. n. 133 del 09-06-1995 – S.O. n. 133 ed è entrato in vigore il 24 giugno 1995.

Campo di applicazione del DM 18 maggio 1995

Il DM 18 maggio 1995 si applica solamente alle soluzioni acquose di alcol etilico con concentrazione superiore al 60%, con esclusione degli alcoli usati per miscele carburanti, che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 31 luglio 1934.

In precedenza, per i depositi di alcoli (etilico e metilico) erano state emanate la lettera circolare n. 19224/4180 del 25-09-1986 «Deposito alcoli – Chiarimenti» e la Circolare n. 8 del 06-02-1969 «Impianti di deposito, di manipolazione e di produzione degli alcoli. Chiarimenti».

Rischi di incidenti rilevanti

Il DM 18 maggio 1995 specifica che, per quanto riguarda i depositi egli impianti soggetti a notifica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e quelli soggetti a dichiarazione (art. 6, D.P.R. 175/1988), allorché le quantità di ogni singola sostanza risultino superiori alle soglie indicate nell’art. 6, comma 2, del D.P.C.M. 31 marzo 1989 recante «Applicazione dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali» (GU n. 93 del 21-04-1989 – Suppl. Ordinario n. 27) le disposizioni costituiscono un orientamento progettuale da verificare sulla base delle previste analisi di rischio.

Si fa presente che, in tema di attività a rischio di incidente rilevante, il D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175 è stato prima sostituito dal D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334, con le modifiche introdotte dal D.Lgs 21 settembre 2005 n. 238 («Seveso II»), e successivamente dal D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 («Seveso III»).

Ulteriori definizioni presenti nel DM 18 maggio 1995

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali, il DM 18 maggio 1995 rimanda al D.M. 30 novembre 1983 aggiungendo, inoltre, le seguenti ulteriori definizioni.

Capacità del deposito (capacità di riferimento)

La somma dei volumi geometrici dei singoli serbatoi presenti nel deposito;

Concentrazione delle soluzioni

Il titolo alcolometrico volumico della soluzione (numero di parti in volume di alcool puro ad una temperatura di 20 C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato alla stessa temperatura);

Deposito

Area destinata all’immagazzinamento e/o all’invecchiamento di soluzioni idroalcoliche, all’intero della quale possono essere eseguite operazioni di movimentazione dei prodotti (tramite pompe o altri mezzi), con esclusione di quelle di trasformazione e di imbottigliamento. Un deposito può comprendere una o più unità di deposito al chiuso e/o all’aperto.

Fanno parte del deposito le relative aree di sosta dei mezzi (autocisterne, ferrocisterne ecc.) in attesa delle operazioni di carico e scarico, che non devono essere conteggiati ai fini della determinazione della capacità di deposito;

Distanza misurata con il sistema del filo teso

Distanza tra due punti in presenza di un ostacolo misurata lungo la linea di minimo percorso (filo teso) che evita l’ostacolo (Tavola 1);

Elementi pericolosi

Gli elementi pericolosi di un deposito sono i serbatoi, le pompe, i punti di travaso e le autobotti e/o ferrocisterne in attesa, prima e dopo il travaso;

Magazzini di invecchiamento

Depositi al chiuso destinati all’invecchiamento di soluzioni idroalcoliche poste in contenitori in legno;

Serbatoio

recipiente atto a contenere soluzioni idroalcoliche, mobile o fisso, costruito in materiale incombustibile, oppure in altro materiale riconosciuto idoneo per liquidi di categoria B dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni, oppure in legno nei depositi al chiuso destinati all’invecchiamento;

Sezione di bacino di contenimento

parte del bacino separata dalle restanti tramite strutture non combustibili ed impermeabili alte non meno di 0,5 m;

Unità di deposito al chiuso

(Tavola 2) Insieme di serbatoi situati al chiuso e all’interno di:

  1. un compartimento avente caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 120, o
  2. un edificio realizzato in materiale incombustibile ad uso esclusivo, il cui perimetro sia ad una distanza da altri edifici o attività dello stesso titolare, non inferiore della distanza di sicurezza interna, o
  3. un edificio, non ad uso esclusivo, monopiano, realizzato in materiale incombustibile, la cui area sia separata dalle restanti parti dell’edificio tramite strutture di resistenza al fuoco almeno REI 120 ed il cui perimetro esterno sia ad una distanza da altri edifici o attività dello stesso titolare non minore della distanza di sicurezza interna;

Unità di deposito all’aperto

(Tavola 3) Serbatoio o gruppo di serbatoi all’aperto posti all’interno di uno o più bacini di contenimento distanti tra loro non meno di:

  1. 20 m, misurati in pianta dal filo esterno dei rispettivi bacini di contenimento, oppure
  2. 10 m, misurati in pianta dal filo esterno dei rispettivi bacini di contenimento con il metodo del filo teso, se è interposto un muro resistente al fuoco almeno REI 120 e di altezza pari a quella del serbatoio più alto, posto entro una distanza di 20 metri dal muro stesso. Detto muro può essere lo stesso che delimita il bacino di contenimento.

Tavole esplicative

Tavola 1 – Distanza misurata con il metodo del filo teso

Soluzioni idroalcoliche - Distanza misurata con il metodo del filo teso

 

 

Tavola 2 – Unità di deposito al chiuso

Soluzioni idroalcoliche - Unità di deposito al chiuso

 

 

Tavola 3 – Unità di deposito all’aperto

Unità di deposito all'aperto

 

 

Tavola 4 – Unità di deposito al chiuso: riduzione della distanza di sicurezza interna

Unità di deposito al chiuso - riduzione della distanza di sicurezza interna

 

 

Tavola 5 – Unità di deposito al chiuso: riduzione della distanza di protezione

Unità di deposito al chiuso - riduzione della distanza di protezione

 

 

Tavola 6 – Unità di deposito al chiuso: riduzione della distanza di sicurezza esterna

Unità di deposito al chiuso - riduzione della distanza di sicurezza esterna

 

 

Tavola 7A – Unità di deposito all’aperto: riduzione della distanza di sicurezza interna

Unità di deposito all'aperto - riduzione della distanza di sicurezza interna

 

 

Tavola 7B – Unità di deposito all’aperto: riduzione della distanza di sicurezza interna

Unità di deposito all'aperto - riduzione della distanza di sicurezza interna

 

 

Tavola 8 – Unità di deposito all’aperto: riduzione della distanza di protezione

Unità di deposito all'aperto - riduzione della distanza di protezione

 

 

Tavola 9 – Unità di deposito all’aperto: riduzione della distanza di sicurezza esterna

Unità di deposito all'aperto - riduzione della distanza di sicurezza esterna

 


Il testo ufficiale del DM 18 maggio 1995 è pubblicato nella G.U. n. 133 del 09-06-1995 – S.O. n. 133.

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