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Circolare n. 19224/4180 del 25-09-1986

Deposito alcoli[1] – Chiarimenti.

Come è noto l’art. 1 – Titolo II – del D.M. 31 luglio 1934 classifica gli alcoli (etilico e metilico) tra i liquidi infiammabili di categoria B in quanto usati per la composizione di miscele carburanti.

Detta prescrizione è stata riportata nella circolare di questo Ministero n. 8 del 6 febbraio 1969 in base alla quale fu previsto che per i depositi di alcoli (etilico e metilico), in quanto usati come additivi per la composizione di miscele carburanti, erano da applicarsi le norme di cui al D.M. 31 luglio 1934 mentre per gli altri impianti di deposito di manipolazione e di produzione degli alcoli si doveva fare riferimento, di massima, alle norme tecniche della Commissione reale.

Tenuto conto della perfetta equivalenza, ai fini della sicurezza antincendi, dei suddetti depositi di alcoli, su conforme parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, espresso nella seduta n. 16/2059 del 26 giugno 1986, a parziale modifica della suddetta circolare n. 8 del 6 febbraio 1969, si dispone che, indipendentemente dalla destinazione dei prodotti di che trattasi, devono essere applicate unicamente le norme di cui al D.M. 31 luglio 1934.

Ciò anche tenendo conto di numerosi pareri già dati in linea con le disposizioni contenute nel predetto decreto.

Adottando unicamente tale normativa, resta invariata la classificazione degli alcoli (etilico e metilico) tra i liquidi infiammabili di cat. B sia se usati per la composizione di miscele carburanti, sia se usati per scopi diversi.

Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza di codesti uffici.

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[1]    Si veda il D.M. 18 maggio 1995 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche».