Il regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n° 221 del 22 settembre 2011, è entrato in vigore il 7 ottobre 2011, 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
Tale provvedimento, emanato a norma dell’articolo 49 comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n° 122, è volto a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi sulle imprese al fine di promuovere competitività e sviluppo del sistema produttivo secondo i seguenti princìpi:
– Proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività.
– Eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ecc.
– Estensione dell’utilizzo di autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati.
– Informatizzazione di adempimenti e procedure amministrative, secondo il codice dell’amministrazione digitale.
Il nuovo regolamento tiene pertanto conto delle citate esigenze di semplificazione amministrativa, dell’introduzione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e della normativa sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7/9/2010, n° 160.
Inoltre tiene conto dell’articolo 16 comma 1 del D.Lgs n° 139/2006, che prevede l’individuazione delle attività soggette a controllo di prevenzione incendi, da emanarsi con D.P.R. a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23/8/1988, n° 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
Introduzione della SCIA
L’articolo 19 della legge 7/8/1990 n° 241 e s.m.i. come sostituito con articolo 49 comma 4 bis del D.L. 31/5/2010 n° 78 convertito in legge 30/ 7/2010 n° 122, nell’ottica della semplificazione amministrativa prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito da una segnalazione corredata da dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni di tecnici abilitati e idonei elaborati. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L’amministrazione, in caso di accertata carenza di requisiti, entro 60 giorni adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione pericoli, salvo che, ove possibile, l’interessato conformi alla normativa entro un termine fissato non inferiore a 30 giorni.
Il nuovo elenco delle “Attività soggette”
Il D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 ha previsto nell’allegato I un elenco di 80 attività, considerate a maggior rischio in caso d’incendio, soggette ai controlli di prevenzione incendi, denominate anche “Attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco”, o anche più semplicemente “Attività soggette”. Detto regolamento di semplificazione della prevenzione incendi ha abrogato:
– Il D.M. 16/2/1982 che nella tabella allegata conteneva l’elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite e ai controlli di prevenzione incendi;
– Il D.P.R. 26/5/1959, n° 689 che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo dei vigili del fuoco.
Il principio di proporzionalità
Una delle principali innovazioni previste dal nuovo regolamento di semplificazione della prevenzione incendi è quella relativa all’aggiornamento l’elenco delle “attività soggette” con l’introduzione di un “principio di proporzionalità“, individuando tre categorie (A/B/C) in ragione di rischio, dimensione e complessità. Con il vecchio regolamento non era prevista nessuna differenziazione negli adempimenti amministrativi per le “attività soggette” (97 attività del D.M. 16/2/1982), a eccezione della validità temporale del Certificato di Prevenzione Incendi (tre o sei anni), che comunque aveva un impatto molto marginale. Le nuove procedure hanno previsto invece per ogni categoria procedimenti differenziati, in genere molto più semplici dei precedenti, in particolare per le attività di categorie A e B.
Esigenze di innovazione, semplificazione e chiarezza
L’aggiornamento dell’elenco delle “attività soggette” si è reso necessario per tener conto di varie esigenze di innovazione per cui con l’evoluzione tecnologica e l’esperienza, l’utilizzo di nuovi materiali e impianti sono state eliminate attività ritenute non eccessivamente rischiose e introdotte nuove attività in precedenza non presenti attraverso anche la rimodulazione dei limiti di assoggettabilità.
Inoltre nella rimodulazione dell’elenco si è approfittato anche per fare chiarezza sulla definizione e sull’assoggettabilità di alcune tipologie di attività per le quali erano stati emanati, negli anni precedenti, numerosi quesiti e chiarimenti.
L’evoluzione nel tempo delle “attività soggette”
L’elenco delle attività soggette ha subito nel tempo vari aggiornamenti. Si parte infatti dal D.P.R. 26 maggio 1959 n° 689 che aveva individuato 61 attività suddivise nelle tabelle A e B in attuazione rispettivamente dell’articolo 36 lett. a) e dell’articolo 36 lett. b) del D.P.R. n° 547/55.
In particolare la tabella “A” comprendeva 54 attività: Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, mentre la tabella “B” comprendeva 7 attività: Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori.
Successivamente è stato emanato il D.M. 16 febbraio 1982, con l’elenco di 97 attività, che per molto tempo è stato il riferimento per la progettazione nel campo della prevenzione incendi.
Infine il D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151 ha rimodulato tale elenco in 80 attività, abrogando i precedenti e fornendo elementi di maggiore chiarezza e coerenza.
Il regolamento di semplificazione della prevenzione incendi ha anche eliminato le oramai obsolete tabelle A e B del D.P.R. 26 maggio 1959 n° 689 le quali, in genere inapplicate in vari contesti locali, continuavano comunque a generare ambiguità e difformità sull’applicazione degli aspetti sanzionatori connessi con la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le attività a rischio di incidente rilevante e il regolamento di prevenzione incendi
Il 4 luglio 2012 è stata emanata la direttiva 2012/18/UE (c.d. “Seveso III”) sul pericolo di incidenti rilevanti, recepita in Italia con il D.Lgs 26/6/2015, n° 105 (G.U. 14/7/2015, n° 161 – S.O. n° 38), entrato in vigore il 29/7/2015 (15 giorni dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale). Il provvedimento ha sostituito le direttive 96/82/CE e 2003/105/CE, recepite in Italia rispettivamente con il D.lgs n° 334/1999 e il D.Lgs 238/05 (c.d. “Seveso II”).
In base ai quantitativi limite di sostanze pericolose previste per l’assoggettabilità, sono definiti gli stabilimenti di “soglia inferiore” (SI) e di “soglia superiore” (SS).
Per quanto concerne gli adempimenti di prevenzione incendi, inizialmente erano state escluse dall’applicazione del D.P.R. n° 151/2011 le attività industriali a rischio d’incidente rilevante di cui all’articolo 8 del D.Lgs n° 334/1999 e s.m.i. (c.d. “Seveso II”). Successivamente, con l’articolo 8 comma 7 del D.L. 31/8/2013, n° 101, convertito con legge 30/10/2013, n° 125, a decorrere dal 1/1/2014 le disposizioni sono state estese anche a tali stabilimenti di “soglia superiore”.
Pertanto, ad oggi, tutte le attività a rischio di incidente rilevante soggette alla “Seveso III”, sia di “soglia inferiore” sia di “soglia superiore” rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. n° 151/2011.
Relativamente agli adempimenti per le attività soggette a controllo dei Vigili de fuoco ai sensi del D.P.R. n° 151/2011, il D.Lgs 26/6/2015, n° 105 ha fissato con l’allegato L, ai sensi dell’articolo 31 del decreto, le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore, in sostituzione delle precedenti stabilite con il D.M. 19/3/2001. Il procedimento di prevenzione incendi costituisce un endo-procedimento dell’istruttoria sul rapporto di sicurezza e nell’ottica della semplificazione la presentazione del Rapporto di sicurezza definitivo equivale alla SCIA di cui all’articolo 4 del D.P.R. n° 151/2011.
Suddivisione delle attività soggette in tre categorie e differenziazione dei procedimenti
In relazione a dimensioni, settore di attività, esistenza di regole tecniche, sicurezza pubblica, e con differenziazione degli adempimenti procedurali, il nuovo regolamento di semplificazione della prevenzione incendi prevede la suddivisione delle attività soggette nelle seguenti categorie:
– Categoria A: non deve essere richiesto l’esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione e in caso di effettuazione il cittadino può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.
▪ attività dotate di ‘regola tecnica’ e con un limitato livello di complessità.
– Categoria B: deve essere richiesto l’esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione e in caso di effettuazione il cittadino può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.
▪ Attività presenti in A (dotate di ‘regola tecnica’), con un maggiore livello di complessità;
▪ Attività sprovviste di regola tecnica, ma con livello di complessità inferiore rispetto alla categoria C.
– Categoria C: deve essere richiesto l’esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati obbligatoriamente con rilascio del c.d. “CPI”.
▪ attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza di una “regola tecnica”.
Disposizioni per l’asseverazione per attività di categoria A
In relazione al criterio sopra esposto, possono essere presenti alcuni casi di attività in categoria A non dotate di “regola tecnica”, come ad esempio nel seguente elenco non esaustivo:
12/A: (Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva tra 1 m3 e 9 m3), non soggetti al D.M. 31 luglio 1934 come, ad esempio, gli oli di derivazione vegetale o animale;
41/A: (Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti) non soggetti al D.M. 19 agosto 1996, come ad esempio teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive senza presenza di pubblico;
49/A: (Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW, fino a 350 kW) non soggetti al D.M. 13 luglio 2011 come, ad esempio, i gruppi elettrogeni inseriti in processi di produzione industriale, installazioni antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio e installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura;
66/A: (Alberghi, pensioni, motel, … studentati, … case per ferie, con oltre 25 posti letto, fino a 50 posti letto), non soggetti al D.M. 9 aprile 1994, come ad esempio gli “studentati” o le “case per ferie” in quanto non inserite nell’elenco di cui al punto 1 della regola tecnica;
68/A: (Case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto, fino a 50 posti letto), non soggetti al D.M. 18 settembre 2002;
69/A: (Locali adibiti ad esposizione … con superficie lorda tra 400 m2 e 600 m2), non soggetti al D.M. 27 luglio 2010, come ad esempio i musei, le gallerie, ecc.;
74/A: (Impianti per la produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW), non soggetti al D.M. 8 novembre 2019, come ad esempio impianti a combustibile solido, impianti inseriti in cicli di lavorazione industriale, ecc.
Poiché risulta necessario per il tecnico abilitato poter disporre di riferimenti certi per redigere l’asseverazione attestante la conformità ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nei riferimenti normativi, per le attività di categoria A, per le quali a differenza delle attività di categoria B o C non è prevista l’acquisizione del parere di conformità sul progetto, con lettera circolare prot. n. 14724 del 26 novembre 2012 sono stati forniti chiarimenti al riguardo. Il provvedimento elenca, per tali attività, le norme cui fare riferimento per l’asseverazione, individuate tra decreti e circolari in vigore.
Decreti collegati con il D.P.R. n° 151/2011
Nella seguente tabella sono riassunti i vari provvedimenti collegati con il nuovo regolamento di prevenzione incendi, confrontati con i vecchi provvedimenti che sono stati sostituiti.
Nuovo | Vecchio | Argomento |
D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 | D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 | Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. |
D.M. 16 febbraio 1982 | Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. | |
D.M. 7 agosto 2012 | D.M. 4 maggio 1998 | Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze per dei procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare. |
D.M. 2 marzo 2012 | D.M. 3 febbraio 2006 | Tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dai Vigili del fuoco. |
Fase transitoria – tariffe
Ad oggi il provvedimento di cui all’articolo 23 comma 2 del D.Lgs n° 139/2006, che prevede che con decreto del MI, di concerto con il MEF, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, non è stato ancora emanato. Per la determinazione dei corrispettivi si deve continuare a utilizzare la “Tabella transitoria delle tariffe”. Le tariffe sono state aggiornate con D.M. 2/3/2012, che ha sostituito il D.M. 3/2/2006. Rimane confermato il criterio che prevede che se l’attività comprende più punti, deve essere calcolata la somma delle tariffe delle singole attività.
Possibilità di revisione dell’elenco delle attività soggette
Il nuovo regolamento di semplificazione della prevenzione incendi ha previsto che l’elenco delle attività soggette a controllo possa essere soggetto a revisione in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio. La revisione dell’elenco delle attività soggette è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
La grandissima competenza del Comandante Malizia ha dato modo di addentrarmi nei meandri più reconditi della prevenzione incendi e, come Funzionario VVF, consulto continuamente l’immenso numero di pubblicazioni effettuate.
Grazie di cuore e complimenti sinceri
Sergio Borca
Mi unisco ai complimenti del Funzionario VVF Borca.
In qualità di professionista antincendio reputo il sito in oggetto un importante punto di riferimento per la progettazione in un mondo che oramai richiede sempre maggiore competenze e responsabilità.
Mi spenderò per dare maggiore visibilità possibile al Suo lavoro.
Complimenti ed un sincero grazie da Milano.