DM 18 luglio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidatarie.
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Il DM 18 luglio 2014 è pubblicato nella G.U. n. 173 del 28 luglio 2014 ed è entrato in vigore il 27 agosto 2014.
Campo di applicazione del DM 18 luglio 2014
Il DM 18 luglio 2014 si applica per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m2, e alle relative attività affidatarie.
Applicazione delle disposizioni tecniche
Le disposizioni tecniche si applicano agli interporti e alle relative attività affidatarie, di nuova realizzazione e agli interporti e alle relative attività affidatarie esistenti al 27 agosto 2014 (data di entrata in vigore del DM 18 luglio 2014), nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale o di ampliamento, successivi a predetta data, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
Gli interporti e le relative attività affidatarie, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 18 luglio 2014, devono essere adeguati alla regola tecnica secondo le disposizioni ivi indicate.
Gli interporti e le attività affidatarie incluse nell’elenco di cui all’Allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 18 luglio 2014, sono esentati dall’obbligo di adeguamento nei seguenti casi, fatto salvo comunque il rispetto del punto 9 della regola tecnica.
- siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4, del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151;
- siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3, del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Termini e definizioni
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali la regola tecnica allegata al DM 18 luglio 2014 rimanda al D.M. 30 novembre 1983 fornendo le seguenti ulteriori definizioni:
Interporto
Insieme di infrastrutture funzionali al sistema intermodale logistico costituite in un complesso organico finalizzato al deposito, allo scambio fra diverse modalità di trasporto delle merci, ed alla logistica integrata, comprensive delle infrastrutture e dei servizi affidati anche a soggetti terzi rispetto al responsabile dell’attività interporto;
Attività affidataria
Attività svolta da un soggetto terzo rispetto al responsabile dell’attività interporlo, in un locale o area dell’interporto, costituente eventualmente attività inclusa nell’elenco di cui all’Allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151;
Aree comuni
Area e/o locale dell’interporto, escluse le aree e i locali di pertinenza delle attività affidatarie, destinata/o generalmente ai servizi per la gestione e la funzionalità dell’interporto;
Superficie dell’interporto
Sommatoria di tutte le superfici, al chiuso e all’aperto, adibite alle funzioni dell’interporto;
Terminale ferroviario intermodale
Scalo dotato di mezzi di movimentazione che consentono il trasferimento del carico dal carro ferroviario ad altra modalità di trasporto o viceversa, non ricompresi nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell’ambiente 5 novembre 1997;
Centro di gestione dell’emergenza
Locale, all’interno dell’interporto, destinato ad ospitare le unità preposte al coordinamento delle operazioni in caso di emergenza;
Impianti tecnologici di servizio
Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio così come individuati dal D.M. 7 agosto 2012;
Merci pericolose
Merci pericolose così come definite dalla vigente normativa A.D.R./R.I.D. di cui al D.M. dell’ambiente 21 gennaio 2013 (recepimento direttiva 2012/45/UE); sostanze pericolose così come definite al titolo IX del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81; rifiuti di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, parte quarta.
Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi
Per le attività a rischio specifico presenti nelle aree comuni dell’interporto e nelle aree ovvero nei locali delle attività affidatarie, costituenti eventualmente attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, si applicano, salvo quanto diversamente previsto nella regola tecnica allegata al DM 18 luglio 2014, le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi o, in mancanza, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
In presenza di merci pericolose all’interno delle aree, edifici e/o infrastrutture dell’interporto ovvero delle attività affidatane si applicano, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, le specifiche norme di settore vigenti in materia.
Il testo ufficiale del DM 18 luglio 2014 è pubblicato nella G.U. n. 173 del 28 luglio 2014.