DM 1 luglio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2
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Il DM 1 luglio 2014 è pubblicato nella G.U. n. 159 del 11 luglio 2014 ed è entrato in vigore il 10 agosto 2014 (trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana)
Campo di applicazione del DM 1 luglio 2014
Il DM 1 luglio 2014 si applica per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2.
Applicazione delle disposizioni tecniche
Le disposizioni riportate nel titolo I, capo I della regola tecnica allegata al DM 1 luglio 2014, si applicano alle attività di demolizione veicoli di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione.
Se gli interventi effettuati su attività esistenti comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di cui al titolo I, capo I, della regola tecnica si applicano solo agli impianti ed alle parti dell’attività oggetto di intervento di modifica ovvero di ampliamento.
Se l’aumento di superficie da destinare ad attività di demolizione autoveicoli è superiore al 50% di quella esistente, fermi restando gli adeguamenti prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio sono adeguati, per l’intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.
In alternativa, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II (metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio relativo alle attività esistenti di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi) della regola tecnica, applicate all’intera attività.
Ulteriori definizioni del DM 1 luglio 2014
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali la regola tecnica allegata al DM 1 luglio 2014 rimanda al D.M. 30 novembre 1983. La stessa regola tecnica fornisce ulteriori definizioni, come di seguito indicato.
Centro di raccolta veicoli a motore fuori uso
Ai fini della regola tecnica sono così definite le attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2
Centro di raccolta veicoli a motore fuori uso
(nel seguito denominato “centro”): area recintata e/o delimitata all’interno della quale si svolge l’attività di demolizione veicoli nonché ogni altra operazione ad essa pertinente. Nel centro possono essere effettuate anche attività di autosoccorso, deposito giudiziario e deposito rottami metallici;
Area di bonifica
Zona all’interno del centro dove avvengono le operazioni di bonifica così come previsto dall’allegato primo, punto 5.1, del Decreto Legislativo 209/2003;
Settore di parcheggio dei veicoli da destinare a demolizione
Area all’interno del centro adibita a parcheggio dei veicoli in accettazione;
Settore di parcheggio regolamentato
Area all’interno del centro adibita a parcheggio dei veicoli bonificati cioè privati delle sostanze pericolose presenti quali carburanti, olii, liquido radiatore;
Settore rottamazione
Area all’interno del centro adibita a parcheggio dei veicoli bonificati e privati delle parti riutilizzabili; (devono essere ancora asportate tutti quei componenti destinati al riciclo quali vetro, plastiche e pneumatici);
Settore deposito carcasse
Area all’interno del centro adibita a ove vengono depositate le carcasse dei veicoli, eventualmente anche pressate;
Settore deposito rottami
Deposito di rottami metallici diversi dalle carcasse dei veicoli.
Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi
Per le aree e impianti a rischio specifico, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le relative disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Classificazione
In base alla superficie occupata dal centro, le attività si suddividono in:
- Tipo 1: superficie superiore a 3000 e sino a 5000 m2;
- Tipo 2: superficie superiore a 5000 e sino a 10000 m2;
- Tipo 3: superficie superiore a 10000 m2.
Metodo proporzionale della categorizzazione
Il Titolo II della regola tecnica allegata al DM 1 luglio 2014 si occupa del metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio relativo alle attività esistenti di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi.
Schema a blocchi del metodo

Codifica scenari incidentali di riferimento

Il testo ufficiale del D.M. 1 luglio 2014 è pubblicato nella G.U. n. 159 del 11 luglio 2014.