Circolare n. 31 MI.SA. n. P1769/4139 sott. 6/II.R.6.Bis del 20-12-2005
D.M. 6 giugno 2005 «Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi» – Chiarimenti in merito all’ambito di applicazione ed ai termini di adeguamento.
Facendo seguito alla Circolare n. 18 MI.SA. datata 27 giugno 2005, nella quale sono stati riportati i primi indirizzi applicativi in ordine al D.M. 6 giugno 2005, si ritiene utile fornire, anche sulla scorta dei quesiti pervenuti dagli Uffici territoriali del C.N.VV.F. e dalle Prefetture, ulteriori precisazioni in merito all’ambito di applicazione e ai profili attuativi delle misure introdotte dal menzionato decreto.
Nel dettaglio, si ritiene che le disposizioni del D.M. 6 giugno 2005 di seguito riportate debbano applicarsi esclusivamente agli impianti sportivi ove si disputano manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori:
- articolo 4, comma 1;
- articolo 6 – Sistemi di separazione;
- articolo 8 – Aree di sicurezza e varchi;
- articolo 10, comma 2;
- articolo 13 – Gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica;
- articolo 14 – Gestione dell’impianto sportivo.
Sono riferiti agli impianti sportivi all’aperto con capienza superiore a 10.000 spettatori ed a quelli al chiuso con capienza superiore a 4.000 spettatori, l’articolo 7, l’articolo 10, comma 1, e il punto 8 del novellato articolo 19 inerente il centro di gestione delle emergenze.
I complessi sportivi multifunzionali sono disciplinati dall’articolo 2, comma 1, lettera a), dall’articolo 4, comma 2, e dall’articolo 12 per quanto attiene la gestione della sicurezza antincendio.
Le disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano agli impianti sportivi all’aperto e/o al chiuso con capienza superiore a 2.000 spettatori.
Le misure dell’articolo 9 trovano attuazione per gli impianti sportivi all’aperto e/o al chiuso ove si svolgono manifestazioni occasionali a carattere non sportivo.
Infine, in merito alle disposizioni transitorie, si ritiene che l’unico termine indicato all’articolo 15, comma 1, per l’adeguamento (ossia l’inizio della stagione calcistica 2005/2006) debba riferirsi a tutti gli impianti sportivi preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 6 giugno 2005, indipendentemente dalla capienza e dalla tipologia di manifestazione sportiva. Resta fermo, naturalmente, quanto previsto al successivo comma 2 del menzionato articolo 15, in relazione alla possibilità per i Prefetti di autorizzare eventuali proroghe al suddetto termine.