DM 10 marzo 2020
Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Vai alla pagina Impianti di climatizzazione ↗️ per visualizzare e scaricare il testo coordinato del DM 10 marzo 2020.
Il DM 10 marzo 2020 è pubblicato sulla G.U. n. 73 del 20-3-2020 ed è entrato in vigore 18 giugno 2020.
Campo di applicazione
Il DM 10 marzo 2020 si applica alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche allegate ai seguenti decreti ministeriali.
- D.M. 26 agosto 1992 «edilizia scolastica»;
- D.M. 9 aprile 1994 «attività ricettive turistico – alberghiere»;
- D.M. 19 agosto 1996 «locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo»;
- D.M. 18 settembre 2002 «strutture sanitarie»;
- D.M. 22 febbraio 2006 «edifici e/o locali destinati ad uffici»;
- D.M. 27 luglio 2010 «attività commerciali».
Disposizioni tecniche
Negli impianti di climatizzazione e condizionamento ove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, il DM 10 marzo 2020 ammette anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants – designations and safety classification» o norma equivalente.
Impiego di fluidi A1 o A2L
Il DM 10 marzo 2020 consente l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L consente di installare, sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla regola dell’arte, unità interne contenenti anche i predetti fluidi.
La classificazione dei fluidi secondo la norma ISO 817 «Refrigerants – designations and safety classification» è costituita da due caratteri alfanumerici:
- una lettera maiuscola (A, B) indica la tossicità (A: minore, B: maggiore, in base all’esposizione professionale ammissibile);
- un numero (1, 2L, 2, 3) indica l’infiammabilità (da 1: «non infiammabilità» in maniera crescente fino a 3: «infiammabilità maggiore»). Il carattere L indica una bassa velocità di combustione.
Regolamento di prevenzione incendi
Gli impianti di climatizzazione non sono «attività soggette» ai controlli di prevenzione incendi in quanto non sono ricomprese nell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, pur dovendo essere considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi.
La documentazione prevista dal D.M. 7 agosto 2012 relativa alla dichiarazione di conformità viene prodotta comprensiva del manuale di uso e manutenzione.
Il manuale di uso e manutenzione viene predisposto a cura dell’impresa di installazione dell’impianto di climatizzazione e condizionamento.
Il testo ufficiale del DM 10 marzo 2020 è pubblicato sulla G.U. n. 73 del 20-3-2020.