DM 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Scarica qui il testo del DM 22 gennaio 2008 n. 37 ⬇️ aggiornato con successive modifiche, relativo al regolamento sul riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Il DM 22 gennaio 2008 n. 37 è pubblicato nella G.U. n. 61 del 12 marzo 2008 ed è entrato in vigore il 27 marzo 2008, 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ambito di applicazione
Relativamente all’ambito di applicazione, il DM 22 gennaio 2008 n. 37 si applica agli impianti negli edifici, indipendentemente dall’uso, e alle loro pertinenze. Si applica dal punto di consegna se connessi a reti di distribuzione.
Gli impianti sono classificati in: a) impianti elettrici e di automazione; b) impianti radiotelevisivi e di comunicazione; c) impianti di riscaldamento e climatizzazione; d) impianti idrici e sanitari; e) impianti di gas; f) impianti di sollevamento; g) impianti antincendio.
Gli impianti soggetti a requisiti di sicurezza comunitari o specifici non sono disciplinati dal DM 22 gennaio 2008 n. 37.
Definizioni relative agli impianti
Il DM 22 gennaio 2008 n. 37 fornisce alcune definizioni di seguito riassunte.
Punto di consegna delle forniture
Il punto in cui il fornitore rende disponibile all’utente energia elettrica, gas, acqua o combustibile.
Potenza impegnata
Il valore maggiore tra la potenza contrattualmente impegnata e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione.
Uffici tecnici interni
Strutture interne responsabili dell’impiantistica e manutenzione, con personale qualificato.
Ordinaria manutenzione
Interventi per contenere il degrado normale e affrontare eventi accidentali senza modificare la struttura o l’uso dell’impianto.
Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica
Circuiti di alimentazione, esclusi alcuni equipaggiamenti, inclusi impianti di autoproduzione fino a 20 kW e sistemi di automazione.
Impianti radiotelevisivi ed elettronici
Componenti per la trasmissione e ricezione di segnali TV, telefono e dati, inclusi sistemi di sicurezza.
Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas
Tubazioni e accessori per la distribuzione del gas, inclusi requisiti di installazione e ventilazione.
Impianti di protezione antincendio
Sistemi di protezione antincendio, inclusi idranti, sistemi di estinzione automatici e manuali, e rilevazione di gas, fumo e incendio.
CEI
Comitato Elettrotecnico Italiano.
UNI
Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Il testo ufficiale del DM 22 gennaio 2008 n. 37 è pubblicato nella G.U. n. 61 del 12 marzo 2008.