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DM 22 gennaio 2008, n. 37

installazione impianti - DM 22 gennaio 2008Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

 

Scarica qui il testo del DM 22 gennaio 2008 n. 37  ⬇️ aggiornato  con successive modifiche, relativo al regolamento sul riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Il DM 22 gennaio 2008 n. 37 è pubblicato nella G.U. n. 61 del 12 marzo 2008 ed è entrato in vigore il 27 marzo 2008, 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ambito di applicazione

Relativamente all’ambito di applicazione, il DM 22 gennaio 2008 n. 37 si applica agli impianti negli edifici, indipendentemente dall’uso, e alle loro pertinenze. Si applica dal punto di consegna se connessi a reti di distribuzione.

Gli impianti sono classificati in: a) impianti elettrici e di automazione; b) impianti radiotelevisivi e di comunicazione; c) impianti di riscaldamento e climatizzazione; d) impianti idrici e sanitari; e) impianti di gas; f) impianti di sollevamento; g) impianti antincendio.

Gli impianti soggetti a requisiti di sicurezza comunitari o specifici non sono disciplinati dal DM 22 gennaio 2008 n. 37.

Definizioni relative agli impianti

Il DM 22 gennaio 2008 n. 37 fornisce alcune definizioni di seguito riassunte.

Punto di consegna delle forniture

Il punto in cui il fornitore rende disponibile all’utente energia elettrica, gas, acqua o combustibile.

Potenza impegnata

Il valore maggiore tra la potenza contrattualmente impegnata e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione.

Uffici tecnici interni

Strutture interne responsabili dell’impiantistica e manutenzione, con personale qualificato.

Ordinaria manutenzione

Interventi per contenere il degrado normale e affrontare eventi accidentali senza modificare la struttura o l’uso dell’impianto.

Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica

Circuiti di alimentazione, esclusi alcuni equipaggiamenti, inclusi impianti di autoproduzione fino a 20 kW e sistemi di automazione.

Impianti radiotelevisivi ed elettronici

Componenti per la trasmissione e ricezione di segnali TV, telefono e dati, inclusi sistemi di sicurezza.

Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas

Tubazioni e accessori per la distribuzione del gas, inclusi requisiti di installazione e ventilazione.

Impianti di protezione antincendio

Sistemi di protezione antincendio, inclusi idranti, sistemi di estinzione automatici e manuali, e rilevazione di gas, fumo e incendio.

CEI

Comitato Elettrotecnico Italiano.

UNI

Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

 


Il testo ufficiale del DM 22 gennaio 2008 n. 37 è pubblicato nella G.U. n. 61 del 12 marzo 2008.

Disclaimer: Il contenuto delle pubblicazioni presenti nel sito è curato dall’autore e ha finalità esclusivamente informative, senza carattere ufficiale o valore legale. Le fonti normative ufficiali sono pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana. I pareri e i riferimenti contenuti nei testi devono essere valutati alla luce del quadro normativo vigente al momento della loro emissione, tenendo conto degli eventuali aggiornamenti successivi.