DM 3 febbraio 2016
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
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Il DM 3 febbraio 2016 è pubblicato nella G.U. n. 35 del 12 febbraio 2016, ed è in vigore dal 12 maggio 2016 (novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).
Campo di applicazione del DM 3 febbraio 2016
Il DM 3 febbraio 2016 si applica per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale di superficie con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
Le norme si applicano ai depositi di superficie nei quali il gas viene accumulato in serbatoi fissi o in bombole ed altri recipienti mobili.
Ai fini del decreto valgono le definizioni di cui al D.M. 30 novembre 1983, quelle indicate nelle norme volontarie di settore, purché non in contrasto con il decreto, e quelle nel seguito indicate.
Se il deposito rientra in attività a rischio di incidente rilevante, ricadente nel campo di applicazione del D.Lgs 26 giugno 2015 n. 105, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose», si applica anche la normativa vigente in tale materia.
Ai fini del DM 3 febbraio 2016, per la protezione da atmosfere esplosive, si applicano i criteri di cui al titolo XI del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Applicazione delle disposizioni tecniche
La regola tecnica allegata al DM 3 febbraio 2016 si applica ai depositi di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.
Gli interventi di modifica effettuati su strutture esistenti, non possono, in ogni caso, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.
La regola tecnica non si applica ai depositi per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di costruzione, ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.
Il DM 3 febbraio 2016 abroga la parte seconda dell’allegato al D.M. 24 novembre 1984 intitolata «Depositi per l’accumulo di gas naturale».
Depositi in serbatoi fissi
Un deposito per l’accumulo di gas in serbatoi fissi è composto da:
- serbatoi di accumulo;
- condotte di alimentazione e di scarico;
- eventuali stazioni di compressione e cabine di decompressione del gas;
- apparecchiature di controllo, esercizio e sicurezza;
- locali destinati a impianti accessori.
Ulteriori definizioni per i depositi in serbatoi fissi
Agli effetti del DM 3 febbraio 2016 valgono le seguenti definizioni:
- tubi-serbatoio: tubazioni metalliche interrate di grande diametro (normalmente superiore a 500 mm) costituite da tratti di tubo di limitata lunghezza disposti in vario modo (a pettine, a serpentina, a reticolo) e collegati tra di loro;
- serbatoi: recipienti metallici cilindrici ad asse orizzontale o verticale, o sferici, installati in modo permanente e non sovrapposti;
- gasometri: recipienti metallici ad asse verticale ed a volume variabile, con dispositivi di tenuta, tra le strutture mobili e quella fissa, di tipo a secco o idraulico;
- accumulatori pressostatici: contenitori fissi, a volume variabile adibiti all’accumulo di gas prodotto da trasformazioni biologiche (biogas) conformi alla UNI 10458;
- fabbricati interni: fabbricati destinati ad uffici e servizi inerenti l’attività e l’esercizio del complesso, costruiti all’interno del complesso stesso, con esclusione dei fabbricati ausiliari destinati a contenere esclusivamente apparecchiature.
Classificazione dei depositi in serbatoi fissi
In funzione della capacità globale di accumulo, intesa come somma delle singole capacità di accumulo, i depositi si suddividono nelle seguenti categorie:
- 1ª categoria: oltre 120.000 m³;
- 2ª categoria: oltre 20.000 e fino a 120.000 m³;
- 3ª categoria: oltre 1.000 m³ e fino a 20.000 m³;
- 4ª categoria: fino a 1.000 m³.
Depositi in recipienti mobili
Per recipiente si intende un idoneo contenitore destinato a contenere gas, conforme alla normativa vigente relativa al trasporto delle sostanze pericolose (ADR/RID).
Parimenti, per le definizioni di veicolo-batteria CGEM (carro bombolaio), veicolo cisterna, pacco bombole e altre tipologie di recipienti è necessario far riferimento alla stessa normativa vigente, relativa al trasporto delle sostanze pericolose.
Classificazione dei depositi in recipienti mobili
In funzione della capacità di accumulo, i depositi si suddividono nelle seguenti categorie:
- 1ª categoria: oltre 10.000 m³;
- 2ª categoria: oltre 5000 e fino a 10.000 m³;
- 3ª categoria: oltre 850 fino a 5000 m³;
- 4ª categoria: oltre 75 fino a 850 m³.
Il testo ufficiale del DM 3 febbraio 2016 è pubblicato nella G.U. n. 35 del 12 febbraio 2016.