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Circolare DCPREV prot. n. 13818 del 21-11-2014

Depositi di GPL fino a 13 m3. Indicazioni applicative del D.M. 4 marzo 2014 di modifica del D.M. 14 maggio 2004.

Come è noto il D.M. 4 marzo 2014 ha parzialmente modificato il D.M. 14 maggio 2004 inerente la regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m3.

Al fine di assicurare omogeneità nell’applicazione del D.M. 4 marzo 2014 ed in riscontro a quesiti applicativi formulati dalle strutture territoriali, si rappresenta quanto segue.

Il punto 5.2.4 dell’allegato al D.M. 14 maggio 2004, così come integrato dal D.M. 4 marzo 2014, indica la possibilità di utilizzare serbatoi di tipo ricoperto alle condizioni fissate dal comma 4 e prevede che gli stessi «possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilità e durabilità.»

Qualora non si possano realizzare installazioni con lo spessore del materiale di ricoprimento sopra riportato, si potrà ricorrere all’istituto della deroga, di cui all’art. 7 del D.P.R. 151/2011, prevedendo spessori di ricoprimento inferiori con l’utilizzo di materiali in grado di garantire un equivalente livello di protezione in termini di isolamento termico dello stesso serbatoio, oltre alle caratteristiche di incombustibilità, stabilità e durabilità.

Relativamente al punto 9.1 bis del D.M. 14 maggio 2004, introdotto dal punto n. 3.7 del D.M. 4 marzo 2014, ed al punto 10.2 del D.M. 14 maggio 2004, così come integrato dal punto n. 3.9 del D.M. 4 marzo 2014, si rappresenta che l’idoneità dei sistemi alternativi alla recinzione nonché di quelli di protezione in caso di presenza di alberi ad alto fusto, deve essere oggetto di apposita documentazione tecnica, conservata nel fascicolo del serbatoio (così come indicato nel modello PIN 2_SCIA_gpl), attestante il rispetto dei requisiti prestazionali citati nei nuovi punti del D.M. 4 marzo 2014, a firma di tecnico iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze.

Si precisa, inoltre, che il termine «area privata aperta al pubblico», indicato nel punto 9.1 bis del D.M. 14 maggio 2004, introdotto dal D.M. 4 marzo 2014, deve essere inteso come area privata accessibile da parte di utenti comunque estranei all’attività in argomento, rispetto ai quali è necessario adottare misure di sicurezza al fine di evitare l’accessibilità, e conseguentemente la possibile manomissione, ai dispositivi di sicurezza e controllo del deposito stesso.